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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21348/2021 del 26/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di una cartella di pagamento per IRPEF 2003, deducendo la mancata notifica della cartella e la prescrizione del credito tributario. In primo grado la domanda viene accolta. In appello interviene anche il concessionario della riscossione, mentre il contribuente resta contumace. La CTR estromette l'Agenzia delle entrate ritenendo che la lite riguardasse solo vizi della cartella e questioni della riscossione, e dichiara inammissibile l'atto del concessionario qualificandolo come appello incidentale non notificato al contribuente. Il concessionario ricorre per cassazione con quattro motivi: omesso esame della questione sulla notifica della cartella; nullità per omessa pronuncia sulle domande dell'Agenzia relative a inammissibilità del ricorso, inoppugnabilità dell'estratto di ruolo e mancata prescrizione; error in procedendo per avere qualificato la costituzione del concessionario come appello incidentale anziché come mera costituzione in giudizio; violazione dell'art. 22 del d.lgs. 546/1992 per mancata declaratoria d'inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività. L'Agenzia resiste con controricorso e chiede la conferma della decisione.

La decisione

La Corte non esamina nel merito i singoli motivi, ma rileva d'ufficio il difetto di integrità del contraddittorio in appello. Osserva che, poiché l'Agenzia non si era limitata a chiedere l'estromissione, ma aveva anche chiesto la riforma della decisione di primo grado favorevole al contribuente sul presupposto della regolare notifica della cartella, la costituzione in appello del concessionario contumace in primo grado andava considerata come intervento adesivo dipendente. La CTR, quindi, non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile tale costituzione, ma disporne la notificazione al contribuente, rimasto contumace in appello, per garantire l'integrità del contraddittorio. Per questo la sentenza viene cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1 n. 5; comma 1 n. 4; comma 1 n. 3

    Richiamato solo come parametro dei motivi di ricorso per omesso esame, nullità della sentenza e violazione di legge.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare l'omessa pronuncia su parte delle domande dedotte in appello.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dall'Agenzia e dal ricorrente in relazione all'asserita inoppugnabilità dell'estratto di ruolo e all'impugnazione della cartella.

  • art. 54 d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte considera la costituzione in appello del concessionario come intervento adesivo dipendente e afferma che non doveva essere trattata come appello incidentale inammissibile senza integrazione del contraddittorio.

  • art. 22 d.lgs. 546/92

    Richiamato nel quarto motivo per la tardività del ricorso introduttivo; la Corte non decide nel merito perché cassando per vizio del contraddittorio.

  • artt. 49 e seguenti del d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamati dalla CTR per ritenere applicabili le regole generali in materia di impugnazioni all'atto del concessionario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando la parte appellante non si limita a chiedere l'estromissione ma domanda anche la riforma della decisione di primo grado, la partecipazione del soggetto contumace in primo grado che si costituisce in appello può integrare un intervento adesivo dipendente, con conseguente necessità di assicurare il contraddittorio nei suoi confronti.
  • La qualificazione dell'atto depositato in appello non dipende dal nomen iuris attribuito dalla parte, ma dal suo contenuto sostanziale: se non contiene un autonomo gravame, non può essere automaticamente trattato come appello incidentale.
  • Nel giudizio di appello tributario, il giudice deve rilevare d'ufficio i vizi del contraddittorio e disporre, se necessario, la notificazione dell'atto al litisconsorte o alla parte rimasta contumace, prima di dichiarare l'inammissibilità dell'intervento o dell'impugnazione.
  • La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio il difetto di integrità del contraddittorio anche quando la censura proposta non sia stata formulata specificamente come motivo di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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