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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21351/2021 del 26/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di rettifica ICI emessi per alcuni terreni di proprietà delle contribuenti, ubicati nel PRG in zona G e destinati a "verde attrezzato e per lo sport". In sede di rinvio la CTR aveva escluso l’imponibilità ICI ritenendo in concreto inesistente la potenzialità edificatoria dei terreni, poiché la destinazione urbanistica ne avrebbe impedito qualsiasi sfruttamento edificatorio. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992 e dell’art. 384 c.p.c., sostenendo che il giudice del rinvio non si era uniformato al principio di diritto già enunciato dalla Cassazione, avendo negato ogni edificabilità pur in presenza di area pacificamente classificata come fabbricabile dal PRG; con il secondo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la CTR non avesse considerato la possibilità di edificare alcune strutture e, a certe condizioni, esercizi pubblici, l’erroneo richiamo all’art. 42 delle norme di attuazione riferito alla zona E e non alla zona G, nonché l’indice di utilizzazione fondiaria previsto dall’art. 48 del PRG, idoneo a consentire una limitata edificazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR in sede di rinvio avesse male applicato il principio di diritto e avesse erroneamente escluso l’oggettiva edificabilità dell’area, limitandosi a valorizzare la destinazione a verde attrezzato e sport senza verificare la concreta potenzialità edificatoria compatibile con tale destinazione. La Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tema di ICI, l’inclusione di un’area in una zona del PRG destinata a verde attrezzato e spazio per lo sport non elimina la natura edificabile del bene ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 504 del 1992, ma incide soltanto sul valore venale, da determinare in concreto sulla base delle specifiche potenzialità edificatorie consentite. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla CTR dell’Emilia Romagna in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 504 del 1992

    La destinazione urbanistica a verde attrezzato e sport non esclude, di per sé, il carattere edificabile dell’area ai fini ICI; rileva invece la concreta potenzialità edificatoria e il riflesso sul valore venale.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992

    Richiamato dal ricorrente come norma violata nella determinazione del presupposto e del valore imponibile dell’area.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; la sua potestas iudicandi varia a seconda del tipo di cassazione precedente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 142 d.lgs. n. 42 del 2004

    È menzionato come disposizione sopravvenuta, non decisiva per il periodo d’imposta in contestazione.

Massime di principio

  • In materia ICI, la qualificazione di un’area nel PRG come zona destinata a verde attrezzato o a servizi pubblici non basta, da sola, a escluderne la natura edificabile: occorre verificare in concreto quali interventi edificatori siano consentiti dallo strumento urbanistico.
  • I vincoli di destinazione urbanistica devono essere distinti dai vincoli di inedificabilità assoluta: i primi incidono sul valore del bene, ma non eliminano necessariamente l’oggettiva edificabilità ai fini tributari.
  • Nel giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e, se necessario, riesaminare i fatti già acquisiti nei limiti segnati dalla precedente pronuncia e dalle preclusioni processuali.
  • Quando la destinazione urbanistica consente una edificabilità attenuata o compatibile con l’uso pubblico previsto, il presupposto impositivo non viene meno; cambia soltanto la stima del valore venale dell’area.
  • Nella verifica dell’edificabilità ai fini ICI devono essere considerati solo i vincoli legali effettivamente vigenti nel periodo d’imposta, non le norme sopravvenute.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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