Cassazione Civile, Ordinanza n. 21350/2021 del 26/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso delle contribuenti limitatamente alla ripresa fiscale contestata. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; l'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Due società appartenenti a un gruppo pubblico, aderenti al regime del consolidato fiscale, impugnavano un avviso di accertamento con cui l'Ufficio recuperava a tassazione maggiore imponibile IRES, IRAP e IVA per il 2005. L'atto assumeva che una serie di modifiche contrattuali intercorse tra controllante e controllata fossero state poste in essere in violazione dell'art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, allo scopo di trasferire imponibile alla controllante e consentirle di compensare redditi successivi con perdite pregresse. In primo grado il ricorso era stato accolto limitatamente alla ripresa qui in discussione; in appello la CTR aveva invece accolto il gravame dell'Ufficio, ritenendo che lo stravolgimento dei rapporti economici, privo di logica economica in favore della controllata, avesse determinato un uso distorto di strumenti negoziali per conseguire vantaggi fiscali. In cassazione le contribuenti deducevano: 1) violazione dell'art. 37-bis, comma 5, d.P.R. n. 600/1973, per mancata rilevazione della nullità dell'accertamento, poiché l'Ufficio non avrebbe specificamente motivato in ordine ai chiarimenti e alle ragioni economiche rappresentate in sede amministrativa; 2) violazione dell'art. 37-bis, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, per insussistenza dei presupposti dell'elusione, in particolare per mancanza di un vantaggio tributario indebito e per l'esistenza di valide ragioni organizzative ed economiche delle operazioni.
Norme richiamate
art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973
L'accertamento antielusivo richiede un contraddittorio procedimentale rigoroso, con richiesta di chiarimenti al contribuente e avviso specificamente motivato rispetto alle giustificazioni fornite; la mancata specifica confutazione delle ragioni economiche addotte determina nullità dell'avviso.
Richiamato solo per descrivere l'adesione delle società al regime di tassazione su base consolidata.
art. 360, comma 1, nn. 3 c.p.c.
Norma processuale invocata come parametro della censura di violazione di legge.
Citato per l'atto depositato dalla resistente.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Applicato per decidere la causa nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento antielusivo ex art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, il contraddittorio endoprocedimentale è scandito da passaggi obbligati: richiesta di chiarimenti al contribuente e motivazione dell'avviso che dia conto specifico delle giustificazioni ricevute.
- L'avviso di accertamento è nullo se si limita a ribadire la pretesa elusiva senza confrontarsi in modo puntuale con le ragioni economiche e organizzative dedotte dal contribuente in sede amministrativa.
- Ai fini della contestazione antielusiva non basta prospettare un risparmio di imposta in astratto, ma occorre individuare un vantaggio tributario indebito e la mancanza di apprezzabili ragioni extrafiscali dell'operazione; se il giudice di merito omette tale verifica, la decisione è censurabile per violazione di legge.
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