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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21347/2021 del 26/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente ha impugnato avvisi di accertamento con cui l'Amministrazione recuperava a tassazione, per gli anni 2006 e 2007, maggiori redditi non dichiarati ai fini IRPEF, IRAP e IVA, accertati in via induttiva. La CTR aveva rigettato l'appello del contribuente ritenendo: legittima l'IRAP per presunta autonoma organizzazione; tardiva la produzione in appello di fatture relative a compensi percepiti come sindaco/amministratore/revisore, con conseguente mancato scorporo dalla base IRAP; legittimo l'accertamento d'ufficio ex artt. 41 e 41-bis d.P.R. 600/1973 e il metodo induttivo; non necessaria la previa notificazione del PVC né il rispetto del termine dilatorio di 60 giorni; legittima la determinazione induttiva dei costi; corretto il recupero IVA; giustificate le sanzioni. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto cinque motivi: 1) violazione dello Statuto del contribuente per emissione degli avvisi prima del termine di 60 giorni dalla verifica; 2) errata affermazione del presupposto IRAP dell'autonoma organizzazione sulla base di un solo indizio, oltre a nullità per aver ritenuto inammissibili in appello nuove fatture e mancata esclusione delle sanzioni; 3) violazione delle norme su accertamento e inutilizzabilità dei documenti per la determinazione forfetaria dei costi al 20%; 4) illegittimità dell'accertamento induttivo IRPEF fondato sulla tardività della dichiarazione, nonostante la documentazione contabile disponibile; 5) violazione del principio di neutralità IVA per asserita doppia imposizione sull'80% dell'IVA pagata.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo, il terzo e il quarto motivo; ha dichiarato inammissibile il quinto motivo; ha accolto il secondo motivo limitatamente alla censura relativa all'inammissibilità delle fatture prodotte in appello, ritenendo che nel processo tributario la produzione documentale in secondo grado è consentita fino a venti giorni liberi prima dell'udienza e che, nel caso concreto, il deposito era tempestivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione a tale profilo e ha rinviato alla CTR Lombardia, in diversa composizione, per riesaminare se e in quale misura quelle fatture incidano sulla pretesa impositiva, oltre che per le spese del giudizio di legittimità. Restano ferme le altre statuizioni di merito non specificamente caducate.

Norme richiamate

  • art. 12 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Il termine dilatorio di 60 giorni opera solo in caso di accesso, ispezione o verifica eseguiti presso la sede del contribuente, non anche per gli accertamenti cd. a tavolino o d'ufficio svolti sulla base di dati già disponibili all'Amministrazione.

  • art. 24 L. 7 gennaio 1929, n. 4

    Richiamato dal ricorrente in collegamento con la doglianza sul termine dilatorio, ma non decisivo nel ragionamento finale.

  • art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Richiamato ai fini della dedotta insussistenza del presupposto IRAP dell'autonoma organizzazione.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per contestare l'uso di presunzioni semplici nell'accertamento del presupposto impositivo e dei costi.

  • art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, purché entro il termine processuale previsto; nel caso concreto le fatture erano state depositate tempestivamente.

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La sanzione di inutilizzabilità dei documenti non esibiti all'ufficio non opera quando l'Amministrazione abbia già la materiale disponibilità dei documenti; la loro produzione tardiva in giudizio può essere preclusa solo nei limiti di legge.

  • art. 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Consente l'accertamento d'ufficio con metodo induttivo in caso di omessa dichiarazione o dichiarazione nulla.

  • art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato insieme all'art. 41 per legittimare l'accertamento induttivo.

  • art. 67 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dal ricorrente in relazione al recupero IVA, ma senza effetto decisivo nel giudizio di legittimità.

  • art. 163 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato dal ricorrente in relazione al recupero IVA, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché investiva un accertamento di fatto.

  • art. 24 Cost.

    Evocato per sostenere la lesione del diritto di difesa, ma la Corte ha escluso la nullità dell'avviso in assenza del termine dilatorio nei casi non rientranti nell'art. 12, comma 7, Statuto.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nella censura sui costi e sull'accertamento, senza incidenza decisiva nel dispositivo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il divieto di nuove prove in appello non impedisce la produzione di nuovi documenti, purché il deposito avvenga nel termine previsto dal rito tributario, che è perentorio e rilevabile d'ufficio.
  • La sanzione di inutilizzabilità dei documenti non esibiti all'ufficio a seguito di invito non si applica quando tali documenti siano già nella materiale disponibilità dell'Amministrazione e l'accertamento possa essere compiuto senza ulteriori chiarimenti del contribuente.
  • Il termine dilatorio di 60 giorni dello Statuto del contribuente opera solo per gli accertamenti eseguiti presso la sede del contribuente e non per gli accertamenti d'ufficio o 'a tavolino' fondati su dati acquisiti dall'Amministrazione.
  • È inammissibile in cassazione la censura che, sotto veste di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del merito o dei fatti storici già accertati dal giudice tributario.
  • In caso di accertamento d'ufficio per omessa o nulla dichiarazione, l'Amministrazione può procedere in via induttiva e il contribuente è onerato di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa tributaria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioIRAPIRPEFIVA
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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