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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21346/2021 del 26/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione emesso in relazione alla tassazione di un contratto di compravendita immobiliare registrato l'11 maggio 2010. La commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto, ma la commissione tributaria regionale del Lazio, in appello dell'Agenzia delle Entrate, ha riformato la decisione ritenendo persuasiva la rettifica del valore dell'immobile. La CTR ha valorizzato i dati OMI, corroborati da dati FIAIP, e ha richiamato anche un criterio di capitalizzazione del reddito, pur osservando che il canone considerato proveniva da un rapporto di locazione finanziaria e non da una locazione ordinaria. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c., 112, 113, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 51, commi 2 e 3, d.P.R. 131/1986, sostenendo che i valori OMI possono solo supportare una stima fondata su altri elementi, che i dati FIAIP sarebbero già ricompresi nei valori OMI e che il criterio di capitalizzazione del reddito era stato usato in modo contraddittorio; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 113, 115 e 116 c.p.c., deducendo che dalla contumacia della controparte non potevano trarsi argomenti di prova e che la CTR aveva omesso di valutare le proprie difese sulla portata probatoria dei valori OMI e sull'erroneità del criterio di stima adottato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure perché la CTR aveva svolto un accertamento probatorio specifico, nel rispetto dell'onere della prova gravante sull'Agenzia delle Entrate, senza violare gli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. Ha inoltre escluso che il giudice di merito avesse tratto argomenti di prova dalla contumacia della parte, rilevando invece che le difese della società erano state considerate ma giudicate inconcludenti. Quanto al vizio motivazionale, la Corte ha osservato che i motivi si risolvevano in una richiesta di riesame del merito e delle prove, non consentita in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova della pretesa impositiva resta a carico dell'Agenzia delle Entrate; nel caso concreto la CTR ha rispettato tale riparto probatorio.

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice di merito ha deciso nei limiti della pretesa impositiva come concretamente esposta nell'atto impugnato.

  • art. 113 c.p.c.

    il giudice ha deciso la controversia in diritto, procedendo a un accertamento probatorio articolato.

  • art. 115 c.p.c.

    la decisione di merito si è fondata sulle prove offerte dalle parti, senza introdurre argomenti di prova indebiti dalla contumacia.

  • art. 116 c.p.c.

    non è stata ravvisata alcuna violazione della regola di valutazione delle prove.

  • d.P.R. 131/1986, art. 51, commi 2 e 3

    richiamato quale base normativa della rettifica di valore nell'ambito dell'imposta di registro.

  • d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per il presupposto del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di rettifica del valore di un immobile ai fini dell'imposta di registro, i dati OMI possono costituire un elemento di riscontro della stima, ma la loro utilizzazione va valutata insieme agli altri elementi probatori acquisiti nel giudizio.
  • La censura in cassazione che si limiti a contrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio alla valutazione del giudice di merito è inammissibile, perché sollecita un nuovo esame del fatto e delle prove.
  • La contumacia della parte non consente, di per sé, di trarre argomenti di prova se il giudice non li desuma espressamente da tale comportamento; occorre verificare che la decisione si fondi comunque sulle prove ritualmente acquisite.
  • La deduzione del vizio motivazionale richiede l'indicazione di specifici fatti decisivi omessi o mal valutati; non è sufficiente riproporre in modo generico le proprie tesi probatorie.
  • Nel giudizio sulla rettifica di valore, il riparto dell'onere della prova resta a carico dell'Amministrazione finanziaria, che deve supportare la pretesa con elementi concreti e valutabili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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