Cassazione Civile, Ordinanza n. 21349/2021 del 26/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente esercente la professione di odontoiatra, di un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione IRPEF per l'anno 2007 mediante accertamento sintetico (cd. redditometro), rideterminando un reddito maggiore pari a euro 84.112,00 rispetto a quello dichiarato di euro 32.352,00. La Commissione tributaria regionale delle Marche aveva accolto l'appello del contribuente e annullato l'atto. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato con un motivo. Nelle more del giudizio di legittimità, il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018, ha versato la prima rata e l'Agenzia ha aderito all'istanza.
La decisione
La Corte ha preso atto della definizione agevolata della lite tributaria pendente, della adesione dell'Agenzia delle entrate e del versamento della prima rata da parte del contribuente. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione e la cessazione della materia del contendere, con spese poste a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018. Non vi è esame nel merito dei motivi di ricorso principale o incidentale.
Norme richiamate
artt. 6 e 7 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La presentazione della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, con il pagamento della prima rata e l'adesione dell'Amministrazione, determina i presupposti per l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
Legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata quale base normativa della definizione agevolata.
art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate in caso di estinzione conseguente alla definizione agevolata.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie pendenti, la definizione agevolata prevista dalla normativa speciale, se validamente richiesta dal contribuente e accettata dall'ente impositore, comporta la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando la lite è definita in via agevolata nelle forme previste dalla legge, la Corte non esamina i motivi del ricorso principale o incidentale, poiché viene meno l'interesse alla decisione nel merito.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, il regime delle spese segue la disciplina speciale richiamata dalla normativa sulla definizione delle controversie pendenti.
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