Cassazione Civile, Ordinanza n. 20661/2021 del 20/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento fiscale emesso a seguito di verifica nei confronti di una società operante nel settore della lavorazione delle pelli, ritenuta dall'Ufficio una "cartiera" utilizzata per emettere e ricevere fatture relative a operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, con conseguente recupero di IVA indebitamente detratta e costi indebitamente dedotti, oltre a sanzione per irregolare tenuta delle scritture contabili. La società aveva impugnato solo la sanzione e, dopo il rigetto in primo grado, la CTR aveva accolto l'appello ritenendo sufficienti, per provare l'effettività delle operazioni, le fatture, le schede contabili, i bilanci e il contratto di locazione dell'immobile usato per l'attività. Nel corso del giudizio di appello i soci avevano dedotto la cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua estinzione. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 9 d.lgs. 471/1997, 109 TUIR, 19 d.P.R. 633/1972, 2729 e 2697 c.c., oltre all'art. 115 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto assolto l'onere della prova a carico del contribuente sulla base di documentazione contabile e fatture, nonostante l'Ufficio avesse fornito un articolato quadro indiziario di operazioni inesistenti e di società fittizia; (2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché la CTR avrebbe trascurato le contestazioni dell'Ufficio sul contratto di locazione e sulla concreta disponibilità/ idoneità dei beni strumentali, essendo emerso in accesso che all'indirizzo indicato operava altra società e che i beni rinvenuti erano solo arredi e macchine d'ufficio.
La decisione
La Corte accoglie entrambi i motivi, ritenendoli strettamente connessi, perché la CTR non si è conformata ai principi consolidati in tema di deduzione dei costi e detrazione IVA in presenza di operazioni inesistenti: l'Amministrazione, una volta allegati e dimostrati elementi anche indiziari idonei a far ritenere inesistente l'operazione e fittizia la società emittente, assolve il proprio onere probatorio; grava allora sul contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni e la fonte legittima del costo/detrazione. La Corte osserva che fatture, scritture contabili regolari e mezzi di pagamento non bastano a dimostrare la realtà delle operazioni, perché sono proprio strumenti normalmente impiegati per simulare operazioni fittizie. Quanto al contratto di locazione, la CTR avrebbe dovuto esaminare le specifiche contestazioni dell'Ufficio circa l'effettiva esistenza della sede e la concreta idoneità dei beni strumentali. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR Campania in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 9, commi 1 e 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
richiamato come base della sanzione per irregolare tenuta delle scritture contabili contestata in origine
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
invocato per affermare che la deduzione dei costi richiede l'effettiva inerenza e la prova della reale esistenza del costo
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
la detrazione IVA presuppone operazioni effettive; se l'Ufficio prova l'inesistenza dell'operazione, il contribuente deve dimostrarne la fonte legittima
la prova dell'inesistenza delle operazioni può essere data anche mediante presunzioni e indizi
riparto dell'onere probatorio: prima l'Ufficio prova l'inesistenza dell'operazione, poi il contribuente prova l'effettività del costo/detrazione
richiamato nel motivo per censurare la valutazione della prova compiuta dalla CTR
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro del motivo di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
parametro del motivo per omesso esame di un fatto decisivo
Massime di principio
- In materia di IVA e imposte sui redditi, quando l'Amministrazione contesti l'inesistenza oggettiva o soggettiva delle operazioni, può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, non essendo necessaria la prova diretta di ogni singolo fatto.
- Una volta dimostrato, anche solo in via presuntiva, che l'operazione è inesistente o che il fornitore è una società fittizia/cartiera, spetta al contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni e la fonte legittima del costo o della detrazione.
- La prova contraria del contribuente non può essere soddisfatta dalla sola produzione di fatture, scritture contabili formalmente regolari o strumenti di pagamento, perché tali documenti non dimostrano di per sé la realtà dell'operazione e possono essere utilizzati per mascherare operazioni fittizie.
- Il giudice di merito deve esaminare specificamente le contestazioni dell'Ufficio sulla concreta operatività dell'impresa, sulla disponibilità dei locali e sull'idoneità dei beni strumentali, non potendo fondare la decisione su elementi documentali astratti senza confrontarsi con gli indizi contrari allegati dall'Amministrazione.
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