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Sentenza

Sentenza del 06/02/2025 n. 3041 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti hanno impugnato in Cassazione la sentenza della CTR Lombardia n. 1640/2/2020, pronunciata in sede di rinvio, che aveva confermato la legittimità dell’avviso di mora notificato nel settembre 2008. La pretesa derivava da un accertamento del 12 maggio 1993 relativo a contrabbando di carni bovine e alla conseguente evasione di tributi doganali e IVA. Con il primo motivo i ricorrenti hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, sostenendo che la cartella sottostante fosse stata annullata e richiamando decisioni successive e un estratto di ruolo. Con il secondo motivo hanno invocato l’estensione a loro favore, ai sensi dell’art. 1306 c.c., della sentenza favorevole ottenuta dal coobbligato E.E.; hanno inoltre contestato che l’avviso non menzionasse la sentenza che aveva rideterminato il debito e denunciato la violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la cessazione della materia del contendere: l’estratto di ruolo, non accompagnato da uno sgravio formale e non avallato dalle amministrazioni, non dimostrava l’estinzione della pretesa; le sentenze del 2020 e quella della CGT di secondo grado del 2023 riguardavano atti diversi e non erano definitive. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di una specifica censura e, comunque, manifestamente infondato. Il secondo è stato dichiarato inammissibile: la questione del giudicato favorevole a E.E. non si confrontava con la decisione, poiché nei confronti degli altri coobbligati era intervenuto un giudicato contrario, definitivo, che aveva confermato la loro responsabilità solidale per un importo rideterminato in diminuzione; inoltre, la censura sulla motivazione dell’avviso era nuova e priva di specificità. La sentenza impugnata resta quindi ferma. I ricorrenti sono stati condannati in solido a rifondere € 20.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 1306, comma 2, codice civile

    anche in tema di solidarietà' tributaria, la facoltà' del debitore solidale di avvalersi della sentenza favorevole intervenuta tra creditore ed altro coobbligato solidale trova un limite alla sua applicazione nell'eventuale esistenza, nei confronti del medesimo condebitore, di un giudicato contrario sul medesimo punto

    Il coobbligato può avvalersi della sentenza favorevole ottenuta da un altro debitore solidale, ma non quando nei suoi confronti sia già intervenuto un giudicato contrario sul medesimo punto. Nel caso concreto, la decisione definitiva che aveva confermato la responsabilità degli odierni ricorrenti impediva loro di invocare l’esito favorevole ottenuto da E.E.

  • Art. 2909 codice civile

    non essendo definitive, non sono idonee neppure in astratto a incidere sulla materia del contendere alla base del presente processo ai fini dell' art.2909 cod. civ.

    L’autorità del giudicato presuppone una pronuncia definitiva. Decisioni ancora impugnate, per di più relative a un atto diverso da quello oggetto del giudizio, non possono definire la controversia né far dichiarare cessata la materia del contendere.

  • Art. 360-bis codice di procedura civile

    il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa.

    La conformità della decisione impugnata alla giurisprudenza della Cassazione può fondare l’inammissibilità del ricorso quando i motivi non presentano ragioni per confermare o modificare quell’orientamento. Nel caso esaminato, l’eccezione è stata valutata insieme alle singole censure.

  • Art. 360, primo comma, codice di procedura civile

    L'inammissibilità innanzitutto deriva dalla tecnica di formulazione nella misura in cui contiene una mera prospettazione di merito e non una specifica doglianza indirizzata ad un capo della sentenza impugnata

    Il ricorso per cassazione deve formulare una censura specifica riconducibile ai motivi previsti dalla legge e diretta contro una statuizione della sentenza. Una mera richiesta o prospettazione di merito, senza individuare il vizio e il capo contestato, è inammissibile.

  • Art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212

    La censura relativa alla motivazione dell’avviso, formulata invocando questa disposizione, non è stata esaminata nel merito: la Cassazione l’ha dichiarata inammissibile perché nuova, non risulta ritualmente proposta nei precedenti gradi e non è stata specificamente argomentata mediante la riproduzione della motivazione dell’atto.

  • Artt. 67-bis, 68 e 69, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

    I ricorrenti li hanno invocati per chiedere la cessazione della materia del contendere in conseguenza dell’asserito annullamento della cartella. La Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta e ha precisato che l’estratto di ruolo, senza un provvedimento formale di sgravio e senza conferma dell’amministrazione creditrice, non era sufficiente a dimostrare che la controversia fosse venuta meno.

  • Art. 378 codice di procedura civile

    La memoria illustrativa e i documenti prodotti in tale sede non hanno consentito di superare le carenze del ricorso né di dimostrare la cessazione della materia del contendere.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In ragione del rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • Il giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato solidale può essere invocato dagli altri, ma non prevale su una decisione definitiva di segno contrario già pronunciata nei loro confronti sul medesimo punto.
  • Un estratto di ruolo o la pendenza di controversie successive non bastano, da soli, a dimostrare che una pretesa sia stata annullata o che la materia del contendere sia cessata: occorre documentazione idonea, come un formale provvedimento di sgravio, e le decisioni invocate devono essere definitive e pertinenti allo stesso atto o rapporto.
  • Nel ricorso per cassazione ogni motivo deve indicare con precisione la statuizione contestata e il vizio denunciato, confrontandosi con la ragione decisiva della sentenza; riproporre una tesi già respinta senza misurarsi con quella ragione espone all’inammissibilità.
  • Una censura relativa alla motivazione di un atto tributario deve essere stata introdotta nei precedenti gradi e va formulata in modo specifico, riportando gli elementi dell’atto necessari a valutare il vizio; altrimenti può essere dichiarata nuova o non specifica.
  • Pronunce non definitive, o riferite a un atto diverso da quello impugnato, non producono l’effetto di giudicato necessario per incidere sulla controversia in corso.

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