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Sentenza

Sentenza del 06/02/2025 n. 2953 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato del modello Unico 2008, per il periodo d’imposta 2007, con cui erano stati recuperati l’IRAP non dichiarata e il credito IRAP relativo al 2006, utilizzato in compensazione senza documentazione. In Cassazione ha proposto dieci motivi: i primi otto riguardavano l’omessa pronuncia o l’illegittimità formale della cartella (difetto di motivazione, uso della procedura ex art. 36-bis, tardività della notifica e mancato previo avviso di accertamento); il nono e il decimo contestavano l’assoggettamento a IRAP dei compensi per l’attività di direttore degli affari legali e societari di Stefanel S.p.A., distinta dall’attività svolta nello studio associato, e la prova dell’autonoma organizzazione, desunta dalla CTR soprattutto dai costi e dai beni strumentali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il nono e il decimo motivo e rigettato gli altri. Ha ritenuto legittimo, nel caso concreto, il ricorso alla cartella automatizzata: il credito non risultava dalle dichiarazioni precedenti ed era stato successivamente utilizzato in compensazione; inoltre, la contestazione sulla tardività della notifica era generica. La cartella non richiedeva un previo avviso di accertamento, trattandosi di controllo cartolare. Sul merito, la CTR aveva invece omesso di distinguere l’attività svolta nello studio legale associato da quella svolta per Stefanel e di verificare separatamente l’autonoma organizzazione riferibile a quest’ultima. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria del Veneto, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha deciso definitivamente se i compensi per l’attività presso Stefanel fossero soggetti a IRAP.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973

    l'Amministrazione finanziaria può ricorrere alla procedura di cui all' art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 , o a quella analoga di cui all' art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 , anche per rettificare l'imposta indicata in dichiarazione in base all'applicazione di una diversa aliquota, rispetto a quella individuata dal contribuente, qualora tale attività si traduca nella correzione di un mero errore o derivi dall'applicazione diretta e immediata di norme giuridiche, ma non nell'ipotesi in cui vengano in rilievo profili valutativi e/o estimativi, diversi dal mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell'anagrafe tributaria.

    La procedura automatizzata è ammessa per errori materiali o per verifiche basate sul raffronto immediato tra dichiarazione e dati disponibili, non quando occorrano valutazioni o stime. Nel caso deciso, il recupero del credito utilizzato in compensazione è stato ritenuto legittimo perché il credito non era stato riportato nelle dichiarazioni precedenti e il suo utilizzo aveva generato un debito.

  • Art. 25, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 602 del 1973

    il termine annuale per la rettifica cd. formale automatizzata, previsto dall' art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973 , ha un rilievo tutto interno all'apparato organizzativo dell'Amministrazione finanziaria, mentre nel rapporto, esterno, tra contribuente e fisco rileva il diverso termine - avente invece natura perentoria - entro il quale il concessionario, a pena di decadenza, deve notificare al debitore la conseguente cartella di pagamento (entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).

    Il termine rilevante nei confronti del contribuente è quello perentorio di notifica della cartella, non il termine interno previsto per la rettifica automatizzata. Nel caso concreto, la censura sulla tardività è stata respinta perché non indicava la data di notifica né chiariva la dedotta lesione.

  • Art. 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997

    il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive.

    L’IRAP richiede un’autonoma organizzazione riferibile all’attività concreta, valutata secondo la responsabilità organizzativa, i beni strumentali e l’eventuale lavoro altrui. Se il professionista svolge attività differenti, il requisito va verificato distintamente per ciascuna, senza trasferire automaticamente a una di esse l’organizzazione propria di un’associazione professionale.

  • Art. 112 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia è configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto e non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto.

    La mancata trattazione espressa di una questione non costituisce sempre omessa pronuncia: può esservi rigetto implicito quando la decisione sia incompatibile con la pretesa. Se invece il giudice dichiara una questione assorbita senza indicarne i presupposti, può sussistere un’omissione censurabile.

  • Art. 118 disp. att. c.p.c.

    l'obbligo di motivazione del giudice è ottemperato mediante l'indicazione delle ragioni della sua decisione, ossia del ragionamento da lui svolto con riferimento a ciascuna delle domande o eccezioni (nel giudizio di primo grado) o a ciascuno dei motivi d'impugnazione (nei giudizi d'impugnazione), mentre non è necessario che egli confuti espressamente - pur dovendoli prendere in considerazione - tutti gli argomenti portati dalla parte interessata a sostegno delle proprie domande, eccezioni o motivi disattesi.

    La motivazione deve rendere comprensibili le ragioni della decisione sulle domande e sui motivi, ma non deve confutare singolarmente ogni argomento delle parti.

Massime di principio

  • Il controllo automatizzato è appropriato quando la pretesa fiscale emerge da dati dichiarativi e riscontri oggettivi; se occorrono valutazioni o stime, la procedura automatizzata non può sostituire l’accertamento ordinario.
  • Il credito d’imposta non riportato nelle dichiarazioni precedenti, ma poi utilizzato in compensazione, può essere recuperato con cartella automatizzata quando l’utilizzo abbia generato un debito; il contribuente che contesta la propria dichiarazione deve provare i fatti che escludono l’obbligo tributario.
  • La cartella conseguente a una liquidazione automatizzata può essere motivata mediante richiamo alla dichiarazione quando la pretesa deriva dai dati dichiarati o riguarda imposte, interessi e somme già conoscibili dal contribuente.
  • Quando un professionista svolge più attività, l’autonoma organizzazione ai fini IRAP va accertata separatamente per ciascuna. La partecipazione a uno studio associato non dimostra, da sola, che anche un’attività distinta svolta per una società sia autonomamente organizzata.
  • La mera entità dei costi o il valore dei beni strumentali non sostituiscono l’accertamento concreto dei requisiti dell’autonoma organizzazione; occorre valutare a quale attività siano riferibili e se eccedano quanto indispensabile per svolgerla.
  • Una censura di tardività della cartella deve indicare gli elementi fattuali necessari, in particolare la data di notifica e il termine che si assume violato; una contestazione generica può essere respinta.

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