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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33408/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 22/06/2022 che, riformando la sentenza del Tribunale di Lucca, li aveva assolti perché "non punibili" ai sensi dell'art. 131-bis c.p. e aveva revocato l'ordine di demolizione. I ricorrenti sostengono che la veranda realizzata esternamente alla pasticceria rientri nella categoria delle "strutture leggere"/arredo esterno edile libero (pergotende, verande, ecc.), richiamando l'allegato A all'intesa 20/10/2016, il glossario del D.M. 2/3/2018, la disciplina regionale toscana (art. 140 LR Toscana 65/2014) e delibere comunali (n. 8/2016 e 42/2018). Si duole altresì di contraddittorietà e insufficienza della motivazione dei giudici di merito su aspetti di fatto (altezza e chiusura dei vetri, elementi amovibili, funzione stagionale vs permanente), sul mancato utilizzo corretto dell'accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 181 d.lgs. 42/2004) e sulla mancata valutazione della buona fede/ignoranza inevitabile comprovata dalle indicazioni dell'ufficio tecnico comunale (deposizione dell'ing. Mazzei). Chiedono l'annullamento della sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati. Ha ritenuto corretta la ricostruzione di merito che ha qualificato l'intervento come un ampliamento stabile (veranda/volume) non meramente precario: la struttura, pur con copertura retrattile, aveva tamponature in vetro tali da creare una volumetria utilizzabile stabilmente tutto l'anno (porta automatica, impianti, arredi, riscaldamento), e dunque non rientrava nell'edilizia libera/operative stagionali. La Corte ha confermato che la verifica della precarietà non dipende solo dai materiali o dalla rimovibilità, ma dall'oggettiva destinazione a soddisfare esigenze temporanee; ha escluso la scusabilità dell'errore di diritto contestata dalla difesa perché non fondata su elementi oggettivi esterni idonei a indurre convincimento della liceità. Ha inoltre richiamato il divieto per la Cassazione di riesaminare il fatto o riformulare valutazioni probatorie di merito, confermando la legittimità della disapplicazione dell'accertamento di compatibilità paesaggistica ove mancassero i presupposti. Di conseguenza, il vizio di motivazione invocato dai ricorrenti è stato valutato come mero dissenso sulla valutazione delle prove e non come travisamento idoneo a sostenere il ricorso.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), artt. 3, 6, 10, 44 e connessi

    art. 6, comma 1, lett. e-bis: "le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità..." (richiamata nella motivazione)

    La Corte ha interpretato queste disposizioni nel senso che la qualificazione di "opere precarie"/edilizia libera richiede non solo materiali amovibili, ma un'obiettiva destinazione ad esigenze temporanee e la effettiva facilità di asportabilità; la veranda in esame non ha tali caratteri e costituisce ampliamento/new construction soggetto a permesso.

  • D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), art. 181

    La Corte ha affermato che l'accertamento di compatibilità paesaggistica non opera se mancano i presupposti di fatto e di diritto; nel caso l'accertamento è stato correttamente disapplicato in quanto l'opera ha creato un nuovo volume.

  • Codice Penale, art. 131-bis

    La Corte d'appello aveva ritenuto non punibili gli imputati ai sensi di art. 131-bis (circostanze attenuanti e non punibilità); la Cassazione, sul punto processuale, ha comunque respinto il ricorso limitandosi a valutare l'ammissibilità alla legittimità.

  • Codice Penale, art. 5 (errore di diritto)

    La Corte ricorda che l'ignoranza scusabile della legge richiede elementi oggettivi esterni ("assicurazioni erronee", orientamenti amministrativi, pronunciamenti ufficiali) e che il mero errore di interpretazione personale non è scusabile; i ricorrenti non hanno dimostrato un'induzione esterna idonea.

  • Intesa Stato-Regioni-Comuni 20/10/2016 (allegato A) e D.M. Infrastrutture e Trasporti 2/3/2018 (Glossario)

    definizione di "veranda": «locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili».

    Tali definizioni non esauriscono la valutazione di regime giuridico: una veranda che trasformi stabilmente uno spazio in nuovo volume richiede permesso di costruire; le definizioni tecniche non esentano automaticamente dall'applicazione delle regole sull'edilizia privata e urbanistica.

  • L.R. Toscana n. 65/2014, art. 140

    La Corte ha osservato che le disposizioni regionali possono disciplinare deroghe localizzate (p.es. distanze), ma non mutano il regime edilizio di opere che oggettivamente costituiscono ampliamento stabile: la deroga alle distanze non equivale a deroga all'obbligo di titolo edilizio.

  • Delibere comunali (Comune di Camaiore) n. 8/2016 e n. 42/2018

    Le delibere comunali prevedevano procedure transitorie per manufatti stagionali e possibilità di stabilizzazione con procedure specifiche; la Corte ha ritenuto che tali atti non potessero giustificare la qualificazione come "precario" di una struttura che, nei fatti, era stabilmente ancorata e destinata a uso permanente.

  • D.L. n. 76/2020 (conv. L. n. 120/2020) disposizioni modificative (termine 180 giorni, ecc.)

    Le modifiche legislative (estensione del termine a 180 giorni e altre esclusioni) non modificano il principio per cui l'opera precaria deve essere destinata a esigenze temporanee e facilmente asportabile; non si applicavano al caso concreto in senso favorevole ai ricorrenti.

  • Norme di procedura penale (artt. 125, 191, 192, 530, 533, 546 c.p.p. richiamati dalla difesa)

    La Corte ha ritenuto le censure difensive in gran parte ricadere nella valutazione di merito (fatti e prove) e non fondate su travisamento della prova o vizio giuridico tale da legittimare il ricorso per cassazione; la presunta violazione dell'art. 191 c.p.p. è stata considerata generica.

Massime di principio

  • La qualificazione di un "dehors", "veranda" o "pergotenda" dipende non solo dai materiali o dalla possibilità tecnica di rimozione, ma dall'oggettiva destinazione a esigenze temporanee e dalla stabile connessione al suolo: se la struttura consente uso continuativo tutto l'anno, con impianti e chiusure che la rendono autonoma, si configura come ampliamento e richiede titolo (permesso di costruire).
  • La presenza di vetri o di una copertura retrattile non esclude di per sé la configurazione di un volume chiuso: va valutato il quadro complessivo (tamponature, porte, impianti, destinazione d'uso, dimensioni).
  • Le indicazioni o regolazioni comunali (delibere, regolamenti, nulla osta temporanei) possono orientare l'affidamento dell'operatore, ma non sono automatico mezzo di scusabilità dell'errore di diritto: per escludere la colpevolezza è necessario dimostrare un convincimento formato su elementi oggettivi e pubblici capaci di indurre e giustificare la fiducia nella liceità.
  • In Cassazione non è possibile ottenere la riconsiderazione del merito dei fatti e delle prove: i ricorsi che si riducono a un dissenso sulla valutazione probatoria sono inammissibili.
  • L'accertamento di compatibilità paesaggistica può essere disapplicato dal giudice penale se vengono meno i presupposti di fatto e di diritto; tuttavia la disapplicazione non è possibile se il giudice di merito correttamente conclude che l'opera ha creato un nuovo volume.

Testo integrale

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