Cassazione Penale, Sentenza n. 33369/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 09/09/2022 relativa a condanne per reati connessi al traffico di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90). Le doglianze contestavano, a seconda dei ricorrenti: errata qualificazione giuridica dei fatti (in particolare mancato riconoscimento della fattispecie del "fatto di lieve entità" ex comma 5 art. 73), intervenuta prescrizione di alcune fattispecie commesse nel 2008, travisamento della prova e vizi di motivazione relativi all'apprezzamento delle intercettazioni (cd. "droga parlata"), carenza di riscontri probatori su specifiche cessioni, errato aumento di pena per continuazione e diniego delle attenuanti, omessa applicazione della causa di non punibilità speciale (art. 131-bis c.p.), e violazione del divieto di doppio giudizio rispetto a precedente sentenza di appello.
La decisione
Tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili dalla Corte di Cassazione. Il Collegio ha ritenuto le censure in gran parte generiche, aspecifiche o attinenti al merito (quindi non sindacabili in sede di legittimità), e ha confermato che la Corte territoriale ha motivato in modo logico e coerente il rigetto della riqualificazione nella fattispecie di lieve entità, l'apprezzamento delle intercettazioni come riscontro probatorio e l'applicazione degli aumenti di pena e del diniego delle attenuanti alla luce della personalità e del ruolo degli imputati. Sono state altresì respinte le doglianze relative alla pretesa prescrizione, all'applicabilità dell'art. 131-bis e al divieto di secondo giudizio, ritenute infondate o prive di autosufficienza. In conseguenza dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di natura equitativa.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73
comma 1 e comma 5 (fatto di lieve entità)
La Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto che la condotta dei ricorrenti non rientrasse nella speciale ipotesi del comma 5 (fatto di lieve entità) per la sistematicità, la professionalità, la serialità delle cessioni e l'organizzazione di una vera e propria piazza di spaccio; pertanto non è possibile la riqualificazione favorevole invocata dai ricorrenti
d.P.R. 309/1990, art. 74
non specificata nel testo
Richiamato quale parte del quadro normativo sui reati di traffico e detenzione di stupefacenti; la decisione conferma valutazioni di responsabilità ai sensi della disciplina sulle sostanze stupefacenti
cod. pen., art. 81
menzionato come riferimento per aumenti di pena
La Corte territoriale ha applicato aumenti di pena in ragione della posizione di spicco e della capacità organizzativa degli imputati, valutati legittimamente dalla motivazione
cod. pen., art. 62-bis
menzionato in relazione alle attenuanti generiche
Il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato dalla Corte territoriale sulla base dei precedenti e della gravità della condotta; la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata
cod. pen., art. 131-bis
menzionato rispetto alla speciale causa di non punibilità
La Corte ha osservato che l'art. 131-bis non è applicabile quando la pena edittale massima del reato superi i limiti previsti dalla norma; nel caso specifico il reato (art. 73, comma 1) ha pena massima incompatibile con l'applicazione dell'art. 131-bis
cod. proc. pen., art. 129
menzionato in relazione al possibile proscioglimento
La sentenza impugnata ha valutato ed escluso i presupposti per il proscioglimento ex art. 129; la Cassazione ha ritenuto l'argomentazione di merito non specifica e quindi inammissibile
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
citata in relazione all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Richiamata per stabilire che, non essendo rilevabile assenza di colpa nella presentazione dei ricorsi, conseguono comunque per i ricorrenti gli oneri per spese e sanzione pecuniaria
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito riesaminare il merito fattuale o sostituirsi alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito: i rimedi devono evidenziare vizi di diritto o specifiche illogicità nella motivazione.
- Le censure generiche o aspecifiche (senza indicazione precisa di quali elementi probatori siano difettosi) sono di norma dichiarate inammissibili; il ricorso deve essere autosufficiente e documentare il punto di diritto o la illogicità concreta.
- Per ottenere la riconduzione alla fattispecie del "fatto di lieve entità" (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90) è necessario dimostrare in modo circostanziato la modesta offensività del fatto, il ruolo marginale nell'organizzazione, quantitativi esigui e assenza di organizzazione stabile; la mera differenza di trattamento in altri procedimenti non è sufficiente senza confronti specifici e provati.
- Le intercettazioni, anche se consistono in "droga parlata", possono costituire valido elemento di prova se la motivazione territoriale ne spiega coerentemente il significato e i riscontri; per contrastarle occorre indicare contraddizioni o mancanze precise e non solo contestare la natura "parlata".
- La causa di non punibilità dell'art. 131-bis c.p. è applicabile solo se compatibile con il quadro edittale del reato: prima di invocarla bisogna verificare i limiti di pena previsti e dimostrare che la fattispecie rientra nei parametri.
- Per eccepire il divieto di bis in idem rispetto a una precedente sentenza occorre dimostrare l'identità materiale e giuridica dei fatti e delle parti giudicate; differenze fattuali o ontologiche tra le fattispecie escludono il divieto.
- Le impugnazioni che richiedono la riesamina dei riscontri probatori (ad es. mancanza di riscontri, travisamento della prova) devono esporre con precisione quale elemento concreto è stato travisato e come, altrimenti sono considerate questioni di merito inammissibili in Cassazione.
- Conseguenze pratiche: ricorsi inammissibili possono comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria; è quindi essenziale curare la specificità delle doglianze e la loro documentazione giurisprudenziale/di fatto prima di proporre ricorso in Cassazione.
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