Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33369/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 09/09/2022 relativa a condanne per reati connessi al traffico di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90). Le doglianze contestavano, a seconda dei ricorrenti: errata qualificazione giuridica dei fatti (in particolare mancato riconoscimento della fattispecie del "fatto di lieve entità" ex comma 5 art. 73), intervenuta prescrizione di alcune fattispecie commesse nel 2008, travisamento della prova e vizi di motivazione relativi all'apprezzamento delle intercettazioni (cd. "droga parlata"), carenza di riscontri probatori su specifiche cessioni, errato aumento di pena per continuazione e diniego delle attenuanti, omessa applicazione della causa di non punibilità speciale (art. 131-bis c.p.), e violazione del divieto di doppio giudizio rispetto a precedente sentenza di appello.

La decisione

Tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili dalla Corte di Cassazione. Il Collegio ha ritenuto le censure in gran parte generiche, aspecifiche o attinenti al merito (quindi non sindacabili in sede di legittimità), e ha confermato che la Corte territoriale ha motivato in modo logico e coerente il rigetto della riqualificazione nella fattispecie di lieve entità, l'apprezzamento delle intercettazioni come riscontro probatorio e l'applicazione degli aumenti di pena e del diniego delle attenuanti alla luce della personalità e del ruolo degli imputati. Sono state altresì respinte le doglianze relative alla pretesa prescrizione, all'applicabilità dell'art. 131-bis e al divieto di secondo giudizio, ritenute infondate o prive di autosufficienza. In conseguenza dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di natura equitativa.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73

    comma 1 e comma 5 (fatto di lieve entità)

    La Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto che la condotta dei ricorrenti non rientrasse nella speciale ipotesi del comma 5 (fatto di lieve entità) per la sistematicità, la professionalità, la serialità delle cessioni e l'organizzazione di una vera e propria piazza di spaccio; pertanto non è possibile la riqualificazione favorevole invocata dai ricorrenti

  • d.P.R. 309/1990, art. 74

    non specificata nel testo

    Richiamato quale parte del quadro normativo sui reati di traffico e detenzione di stupefacenti; la decisione conferma valutazioni di responsabilità ai sensi della disciplina sulle sostanze stupefacenti

  • cod. pen., art. 81

    menzionato come riferimento per aumenti di pena

    La Corte territoriale ha applicato aumenti di pena in ragione della posizione di spicco e della capacità organizzativa degli imputati, valutati legittimamente dalla motivazione

  • cod. pen., art. 62-bis

    menzionato in relazione alle attenuanti generiche

    Il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato dalla Corte territoriale sulla base dei precedenti e della gravità della condotta; la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata

  • cod. pen., art. 131-bis

    menzionato rispetto alla speciale causa di non punibilità

    La Corte ha osservato che l'art. 131-bis non è applicabile quando la pena edittale massima del reato superi i limiti previsti dalla norma; nel caso specifico il reato (art. 73, comma 1) ha pena massima incompatibile con l'applicazione dell'art. 131-bis

  • cod. proc. pen., art. 129

    menzionato in relazione al possibile proscioglimento

    La sentenza impugnata ha valutato ed escluso i presupposti per il proscioglimento ex art. 129; la Cassazione ha ritenuto l'argomentazione di merito non specifica e quindi inammissibile

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000

    citata in relazione all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

    Richiamata per stabilire che, non essendo rilevabile assenza di colpa nella presentazione dei ricorsi, conseguono comunque per i ricorrenti gli oneri per spese e sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito riesaminare il merito fattuale o sostituirsi alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito: i rimedi devono evidenziare vizi di diritto o specifiche illogicità nella motivazione.
  • Le censure generiche o aspecifiche (senza indicazione precisa di quali elementi probatori siano difettosi) sono di norma dichiarate inammissibili; il ricorso deve essere autosufficiente e documentare il punto di diritto o la illogicità concreta.
  • Per ottenere la riconduzione alla fattispecie del "fatto di lieve entità" (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90) è necessario dimostrare in modo circostanziato la modesta offensività del fatto, il ruolo marginale nell'organizzazione, quantitativi esigui e assenza di organizzazione stabile; la mera differenza di trattamento in altri procedimenti non è sufficiente senza confronti specifici e provati.
  • Le intercettazioni, anche se consistono in "droga parlata", possono costituire valido elemento di prova se la motivazione territoriale ne spiega coerentemente il significato e i riscontri; per contrastarle occorre indicare contraddizioni o mancanze precise e non solo contestare la natura "parlata".
  • La causa di non punibilità dell'art. 131-bis c.p. è applicabile solo se compatibile con il quadro edittale del reato: prima di invocarla bisogna verificare i limiti di pena previsti e dimostrare che la fattispecie rientra nei parametri.
  • Per eccepire il divieto di bis in idem rispetto a una precedente sentenza occorre dimostrare l'identità materiale e giuridica dei fatti e delle parti giudicate; differenze fattuali o ontologiche tra le fattispecie escludono il divieto.
  • Le impugnazioni che richiedono la riesamina dei riscontri probatori (ad es. mancanza di riscontri, travisamento della prova) devono esporre con precisione quale elemento concreto è stato travisato e come, altrimenti sono considerate questioni di merito inammissibili in Cassazione.
  • Conseguenze pratiche: ricorsi inammissibili possono comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria; è quindi essenziale curare la specificità delle doglianze e la loro documentazione giurisprudenziale/di fatto prima di proporre ricorso in Cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.