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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33365/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dal difensore per violazione di legge e vizio di motivazione: si contestava che la Corte territoriale, nel negare la sospensione condizionale della pena, non avesse valutato le condizioni favorevoli previste dall'art. 133 c.p., limitandosi a considerare la consistenza dell'intervento edilizio.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto motivata la decisione della Corte d'Appello che ha negato la sospensione condizionale della pena, avendo valutato non solo la gravità dell'intervento edilizio (lottizzazione abusiva per cui la condannata è stata punita con mesi 6 di arresto e euro 20.000 di ammenda ai sensi dell'art. 44 lett. c) d.P.R. 380/2001) ma anche un precedente penale specifico del 2007 e i motivi economici dei due interventi (residenza all'estero), elementi ritenuti ostativi. Per effetto del rigetto, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali. Decisione resa il 25 maggio 2023.

Norme richiamate

  • d.P.R. 380/2001, art. 44, lett. c)

    Norma che individua la fattispecie di lottizzazione abusiva; la condanna è fondata su tale disposizio ne e la gravità dell'intervento edilizio è stata valutata nel diniego della sospensione condizionale.

  • codice penale, art. 133

    Disciplina le condizioni per la sospensione condizionale della pena. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice di merito non è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi elencati dall'art. 133 c.p., potendo indicare quelli ritenuti prevalenti e ostativi (quali precedenti specifici e motivi economici).

  • Giurisprudenza - Cass. Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020 (Rv. 279206)

    Precedente richiamato per consolidare il principio che il giudice di merito può limitarsi ad indicare gli elementi ritenuti prevalenti ai fini del diniego della sospensione condizionale, senza dover esaurire l'analisi di tutte le circostanze dell'art. 133 c.p.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla sospensione condizionale della pena il giudice di merito può selezionare e motivare solo gli elementi dell'art. 133 c.p. che ritiene prevalenti, non è obbligato a trattare tutti gli elementi elencati dalla norma.
  • Precedenti penali specifici per reati analoghi (recidiva specifica) costituiscono un elemento fortemente ostativo alla concessione della sospensione condizionale.
  • La gravità e la consistenza materiale dell'illecito (es. entità dell'intervento edilizio) sono valutazioni rilevanti e possono giustificare il diniego del beneficio se adeguatamente motivate.
  • Motivi economici dell'illecito e la condizione personale del reo (es. residenza all'estero) possono essere considerati elementi ostativi quando delineano una propensione a reiterare la condotta illecita.
  • In sede di cassazione il ricorso è ammissibile se si evidenziano errori di diritto o motivazioni illogiche; una motivazione di merito ben argomentata e non contraddittoria sarà difficilmente censurabile.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione il ricorrente è normalmente condannato al pagamento delle spese processuali.

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