Cassazione Penale, Sentenza n. 33371/2023 del 31/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 01/07/2022, con cui era stata confermata in parte la condanna per guida in stato di ebbrezza aggravata (tasso alcolemico 1,88 g/l accertato alle ore 3:15) e per il cui fatto erano state riconosciute circostanze attenuanti equivalenti ad aggravante, rideterminando la pena. Il ricorrente deduce: (i) vizio di motivazione e violazione di legge per presunto malfunzionamento e incertezza dell'etilometro (mancata prova documentale della regolarità, discrepanza oraria, mancata sottoscrizione degli scontrini); (ii) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.; (iii) errata applicazione dell'art. 63 co. 4 cod. pen. e del meccanismo di comparazione tra aggravanti/attenuanti rispetto all'aumento previsto dall'art. 186 co. 2-sexies cod. strada.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello puntuale, coerente e non contraddittoria: in ordine all'etilometro i giudici d'appello hanno fornito spiegazioni attendibili sulla discrepanza oraria e hanno accertato l'avvenuta sottoposizione dell'apparecchio a controlli; inoltre è stato ricordato l'onere probatorio dell'accusa circa omologazione e verifiche periodiche dell'etilometro e l'onere di allegazione a carico dell'imputato quando contesti il buon funzionamento, onere qui non assolto. Quanto all'art. 131-bis, la Corte ha ritenuto che la tenuità non emergesse in modo evidente dalla motivazione dell'appello, quindi non era obbligatorio rilevarla ex officio. Sul punto relativo all'art. 63 co.4 cod. pen. la Corte ha confermato la corretta applicazione del principio (richiamando le Sezioni Unite) secondo cui le attenuanti equivalenti ad aggravanti "privilegiate" si confrontano e, se equivalenti, si applica la pena aumentata prevista per l'aggravante; l'aumento applicato risultava nei limiti consentiti. Non è stata esaminata la questione della prescrizione sopravvenuta dopo la sentenza d'appello, in quanto l'inammissibilità del ricorso impedisce che si formi valido rapporto di impugnazione tale da consentire la rilevazione di cause di non punibilità emerse successivamente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria indicata nel dispositivo.
Norme richiamate
Norma che disciplina la guida in stato di ebbrezza e le aggravanti (tra cui quelle previste ai commi 2, 2-bis, 2-sexies, 2-septies). Nel caso valutata l'applicabilità delle aggravanti e l'aumento della pena pecuniaria previsto dall'art. 186 co.2-sexies.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte sottolinea che la sua applicazione richiede valutazione complessiva dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; non è automatica e non sempre va rilevata d'ufficio se non è manifestamente evidente.
Regole di combinazione delle circostanze attenuanti ed aggravanti. La Corte ha richiamato il principio che, se attenuanti equivalgono ad una "aggravante privilegiata", si applica la pena per il reato aggravato dalla circostanza "privilegiata" senza tener conto delle attenuanti equivalenti, secondo l'indirizzo delle Sezioni Unite.
Prevede la possibilità per il giudice di rilevare d'ufficio cause di estinzione o di non punibilità; nella pratica la Corte richiede che la sussistenza delle condizioni sia evidente dalla motivazione per poter operare la rilevazione d'ufficio in sede di cassazione.
art. 379 DPR 16/11/1992 n. 495 (Regolamento esecutivo al Codice della Strada), commi 6-8
Prevede l'omologazione e le verifiche periodiche degli strumenti come l'etilometro; tale disciplina impone all'accusa l'onere di provare l'omologazione e le verifiche, differenziando la disciplina dell'etilometro da quella di strumenti come l'autovelox.
Corte di Cassazione, Sez. 4, n. 38618/2019 (giurisprudenza richiamata)
Giurisprudenza che afferma l'onere dell'accusa di dimostrare omologazione e verifiche periodiche dell'etilometro; richiamata per definire il riparto degli oneri probatori.
Corte di Cassazione, Sez. 4, n. 3201/2020 e n. 7285/2020 (Santini, Demma)
Precedenti richiamati sul tema della prova della regolarità dell'apparecchio e sull'onere di allegazione a carico della difesa in caso di contestazione del funzionamento.
Sezioni Unite, n. 42414/2021 (principio sulla comparazione di circostanze)
Principio secondo cui le attenuanti equivalenti e le aggravanti soggette a comparazione devono essere preliminarmente sottoposte a confronto; se equivalenti ad aggravante privilegiata si applica la pena corrispondente all'aggravante privilegiata.
Sez. Un. n. 13681/2016 (Tushaj) - criterio sulla particolare tenuità
Stabilisce che il giudizio sulla tenuità è complesso e richiede valutazione congiunta di modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo (art.133 cod. pen.).
Massime di principio
- Sull'etilometro: l'accusa ha l'onere di provare l'omologazione e le verifiche periodiche dell'apparecchio; tuttavia, se la difesa contesta il buon funzionamento deve allegare elementi che rendano credibile la contestazione. Una mera discrepanza formale (es. orario non aggiornato) può essere spiegata e non determina automaticamente l'inaffidabilità dello strumento.
- Sulla tenuità (art. 131-bis): l'applicazione richiede una valutazione complessiva e non automatica; il giudice di legittimità può intervenire d'ufficio solo se la sussistenza della causa di non punibilità è manifestamente evidente dalla motivazione.
- Sulla combinazione di aggravanti e attenuanti (art. 63): quando attenuanti sono equivalenti ad aggravanti 'privilegiate' occorre il giudizio di comparazione; se risultano equivalenti si applica la pena prevista per l'aggravante privilegiata, con gli aumenti consentiti dalla legge.
- Sulla prescrizione sopravvenuta dopo il giudizio d'appello: se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, non si forma un valido rapporto di impugnazione e non è possibile che la Corte di legittimità dichiari d'ufficio cause di non punibilità sorte dopo la sentenza impugnata.
- Suggerimento pratico per la difesa: se si contesta l'attendibilità dell'accertamento alcolimetrico, allegare fin da subito elementi concreti (rapporti di verifica, prove tecniche, testimonianze che attestino malfunzionamento o omissioni formali rilevanti) per spostare l'onere probatorio e impedire che la contestazione sia ritenuta puramente formale.
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