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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33363/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto, in sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione fra i reati giudicati con due sentenze irrevocabili (20/11/2017 e 10/05/2021) e l'applicazione del criterio di fungibilità di cui all'art. 657, comma 4, c.p.p., al fine di valorizzare periodi di detenzione o pena già scontati. La Corte di appello di Bari aveva rigettato l'istanza ritenendo non dimostrata l'esistenza dello stesso disegno criminoso tra il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, DPR 9 ottobre 1990 (sentenza 20/11/2017) e i reati di cui agli artt. 73 e 74 dello stesso decreto (sentenza 10/05/2021). Il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo che, trattandosi di continuazione fra un delitto associativo e altri reati, il giudice dell'esecuzione doveva applicare il criterio di fungibilità e, prima, individuare la data di cessazione della condotta associativa per correlare temporalmente i periodi detentivi rilevanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la Corte di appello non abbia compiuto la verifica preliminare e imprescindibile sulla data di cessazione della condotta associativa e sulla correlazione cronologica tra tale cessazione e i periodi di custodia o pena già scontati. Perciò ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Bari per un nuovo giudizio conforme ai principi enunciati dalla Suprema Corte.

Norme richiamate

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    «sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire»

    La norma disciplina la "fungibilità" in sede esecutiva: quando è invocata la continuazione fra reati (anche se uno è associativo) occorre considerare solo i periodi di detenzione o pena successivi alla commissione del reato per il quale si deve determinare la pena eseguibile; ciò impone di scindere il reato associativo nelle sue violazioni e di accertare temporalmente il momento di cessazione della condotta associativa.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorso come parametro di legittimità dell'azione esecutiva: il mancato riconoscimento della continuazione in sede esecutiva configura violazione delle norme procedurali e di valutazione richieste per il riconoscimento dell'istituto.

  • art. 73, commi 1 e 4, DPR 9 ottobre 1990 (Testo Unico stupefacenti)

    Individua fattispecie di traffico e detenzione di stupefacenti; qui riguarda il reato giudicato con la sentenza del 20/11/2017, la cui temporalità rispetto al reato associativo doveva essere verificata per l'applicazione della fungibilità.

  • artt. 73 e 74, DPR 9 ottobre 1990 (Testo Unico stupefacenti)

    Riguardano reati connessi agli stupefacenti (traffico, produzione, associazione finalizzata): nel caso concreto le sentenze del 10/05/2021 hanno giudicato reati relativi a tali disposizioni e la Corte di appello doveva valutare la connessione cronologica e il disegno criminoso.

Massime di principio

  • Quando è invocata la continuazione in sede esecutiva tra un delitto associativo e altri reati, il giudice deve applicare il principio di fungibilità di cui all'art. 657, comma 4, c.p.p., valutando i periodi di custodia o pena in rapporto alla commissione del reato per il quale si determina la pena.
  • Il giudice dell'esecuzione è tenuto a individuare la data di cessazione della condotta associativa: non può presumere che la cessazione coincida con la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado.
  • Occorre scindere il reato associativo nelle singole violazioni che lo compongono per valutare quali periodi detentivi siano anteriori o posteriori rispetto alla commissione degli altri reati rilevanti ai fini della continuazione e della fungibilità.
  • Se la motivazione del giudice dell'esecuzione non dà conto della verifica cronologica necessaria (cessazione della condotta e correlazione con le frazioni detentive), la decisione è vulnerabile a cassazione per carenza di istruttoria/motivazione.
  • In presenza di valutazioni contraddittorie o generiche sulla sussistenza del medesimo disegno criminoso, il rimedio corretto è l'annullamento con rinvio per un nuovo giudizio che compia gli accertamenti temporali richiesti.

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