Cassazione Penale, Sentenza n. 33363/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto, in sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione fra i reati giudicati con due sentenze irrevocabili (20/11/2017 e 10/05/2021) e l'applicazione del criterio di fungibilità di cui all'art. 657, comma 4, c.p.p., al fine di valorizzare periodi di detenzione o pena già scontati. La Corte di appello di Bari aveva rigettato l'istanza ritenendo non dimostrata l'esistenza dello stesso disegno criminoso tra il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, DPR 9 ottobre 1990 (sentenza 20/11/2017) e i reati di cui agli artt. 73 e 74 dello stesso decreto (sentenza 10/05/2021). Il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo che, trattandosi di continuazione fra un delitto associativo e altri reati, il giudice dell'esecuzione doveva applicare il criterio di fungibilità e, prima, individuare la data di cessazione della condotta associativa per correlare temporalmente i periodi detentivi rilevanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la Corte di appello non abbia compiuto la verifica preliminare e imprescindibile sulla data di cessazione della condotta associativa e sulla correlazione cronologica tra tale cessazione e i periodi di custodia o pena già scontati. Perciò ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Bari per un nuovo giudizio conforme ai principi enunciati dalla Suprema Corte.
Norme richiamate
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
«sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire»
La norma disciplina la "fungibilità" in sede esecutiva: quando è invocata la continuazione fra reati (anche se uno è associativo) occorre considerare solo i periodi di detenzione o pena successivi alla commissione del reato per il quale si deve determinare la pena eseguibile; ciò impone di scindere il reato associativo nelle sue violazioni e di accertare temporalmente il momento di cessazione della condotta associativa.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorso come parametro di legittimità dell'azione esecutiva: il mancato riconoscimento della continuazione in sede esecutiva configura violazione delle norme procedurali e di valutazione richieste per il riconoscimento dell'istituto.
art. 73, commi 1 e 4, DPR 9 ottobre 1990 (Testo Unico stupefacenti)
Individua fattispecie di traffico e detenzione di stupefacenti; qui riguarda il reato giudicato con la sentenza del 20/11/2017, la cui temporalità rispetto al reato associativo doveva essere verificata per l'applicazione della fungibilità.
artt. 73 e 74, DPR 9 ottobre 1990 (Testo Unico stupefacenti)
Riguardano reati connessi agli stupefacenti (traffico, produzione, associazione finalizzata): nel caso concreto le sentenze del 10/05/2021 hanno giudicato reati relativi a tali disposizioni e la Corte di appello doveva valutare la connessione cronologica e il disegno criminoso.
Massime di principio
- Quando è invocata la continuazione in sede esecutiva tra un delitto associativo e altri reati, il giudice deve applicare il principio di fungibilità di cui all'art. 657, comma 4, c.p.p., valutando i periodi di custodia o pena in rapporto alla commissione del reato per il quale si determina la pena.
- Il giudice dell'esecuzione è tenuto a individuare la data di cessazione della condotta associativa: non può presumere che la cessazione coincida con la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado.
- Occorre scindere il reato associativo nelle singole violazioni che lo compongono per valutare quali periodi detentivi siano anteriori o posteriori rispetto alla commissione degli altri reati rilevanti ai fini della continuazione e della fungibilità.
- Se la motivazione del giudice dell'esecuzione non dà conto della verifica cronologica necessaria (cessazione della condotta e correlazione con le frazioni detentive), la decisione è vulnerabile a cassazione per carenza di istruttoria/motivazione.
- In presenza di valutazioni contraddittorie o generiche sulla sussistenza del medesimo disegno criminoso, il rimedio corretto è l'annullamento con rinvio per un nuovo giudizio che compia gli accertamenti temporali richiesti.
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