Cassazione Penale, Sentenza n. 33366/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di condanna per omicidio colposo (art. 589 c.p.) relativa a un sinistro stradale del 07/07/2011. Motivi principali: presunta nullità per violazione dell'art. 522 c.p.p. per mancata contestazione formale della circostanza aggravante; mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p. nonostante il risarcimento integrale del danno da parte della compagnia assicurativa prima del giudizio; vizio di motivazione sulla prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti e sulla determinazione della pena; mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7 (concorso della vittima per eccesso di velocità); questione di legittimità costituzionale di art. 589, comma 2 c.p.; insufficiente prova "oltre ogni ragionevole dubbio" sulla responsabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso ma ha accolto parzialmente il motivo relativo all'attenuante ex art. 62 n.6 c.p. Con riguardo a quest'ultimo, ha ritenuto la motivazione della Corte di merito carente e apodittica in ordine alla mancata valutazione della conoscenza e della volontà dell'imputato di farsi "proprio" il risarcimento eseguito dall'assicuratore; perciò ha annullato la sentenza limitatamente a tale punto e ha rinviato a un'altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo esame della concedibilità dell'attenuante e per eventuale nuovo bilanciamento delle circostanze e nuova determinazione della pena. Gli altri motivi (nullità per art. 522 c.p.p., applicabilità retroattiva dell'art. 589-bis comma 7, questione costituzionale, insussistenza della prova) sono stati respinti. È stata pronunciata l'irrevocabilità della sentenza in ordine alla responsabilità penale dell'imputato; regolamentazione delle spese rinviata.
Norme richiamate
art. 589 cod. pen.
omicio colposo; comma 2 (circostanza aggravante per violazione delle norme sulla circolazione)
La Corte ha confermato che all'epoca del fatto la disciplina prevista dall'art. 589 comma 2 era applicabile e costituisce la cornice normativa pertinente; la violazione delle norme sulla circolazione (richiamata in fatto) integra l'aggravante senza che sia necessaria la specifica indicazione normativa nella contestazione.
art. 589-bis cod. pen.
comma 7 (attenuante per concorso della vittima nell'omicidio stradale)
La Corte ha ritenuto che la nuova disciplina non trovi applicazione favorevole automatica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore e ha ribadito il principio per cui non è consentito combinare frammenti di norme diverse per creare una disciplina 'terza'; se la previgente normativa è complessivamente più favorevole va applicata.
art. 62 n. 6 cod. pen.
circostanza attenuante per aver riparato il danno
La Corte ha riaffermato che il risarcimento operato dall'assicuratore può essere fatto valere come risarcimento dell'imputato se è dimostrabile che l'imputato ne abbia avuto conoscenza e abbia voluto farsene carico; in mancanza di motivazione sul punto la valutazione deve essere riesaminata.
art. 522 cod. proc. pen.
La censura di nullità per mancata espressa indicazione normativa dell'aggravante è infondata: è sufficiente che la circostanza aggravante sia enunciata 'in fatto' in modo chiaro, così da consentire all'imputato di conoscerne gli elementi.
art. 154 D.Lgs. 285/1998 (Codice della Strada)
Richiamata in fatto come norma violata al momento dell'immissione sulla carreggiata; costituisce il riferimento fattuale alla violazione delle norme sulla circolazione che integra l'aggravante ex art. 589 comma 2.
art. 3 Cost.
La questione di illegittimità costituzionale sollevata per violazione del principio di uguaglianza è stata ritenuta infondata: la diversa disciplina sanzionatoria è scelta di politica criminale e non costituisce violazione del principio di uguaglianza nel caso concreto.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato come limite formale alla esposizione sintetica dei motivi di ricorso (richiami procedurali per la redazione del ricorso in cassazione).
art. 624 cod. proc. pen.
Applicato per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza in ordine alla responsabilità penale dell'imputato.
Legge 23 marzo 2016, n. 41 (omicidio stradale)
La Corte ha richiamato che la nuova fattispecie non rende automaticamente più favorevole il trattamento rispetto alla previgente e che, in caso di successione di norme penali, va applicata integralmente la disposizione complessivamente più favorevole; non è consentito combinare parti delle due discipline.
Massime di principio
- Il risarcimento del danno operato dalla compagnia assicurativa prima del giudizio può costituire fatto idoneo a far emergere l'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p., ma il giudice deve accertare e motivare la conoscenza e la volontà dell'imputato di farsi proprio tale risarcimento; non è sufficiente una semplice affermazione apodittica.
- La descrizione chiara in fatto di una circostanza aggravante (es. violazione delle norme sulla circolazione) nell'atto di imputazione è sufficiente ai fini della contestazione, senza necessità di riportare esattamente il numero della norma incriminatrice.
- In caso di successione di norme penali, si applica la disciplina complessivamente più favorevole al reo; è vietato combinare parti di norme diverse per creare una terza disciplina più favorevole.
- Le attenuanti introdotte successivamente alla commissione del fatto (es. art. 589-bis comma 7) non trovano automaticamente applicazione retroattiva se la previgente disciplina risulta complessivamente più favorevole; il giudice deve valutare il trattamento sanzionatorio comparato.
- Sulle questioni di fatto (ricostruzione del sinistro, responsabilità) il giudice di merito può fondarsi su accertamenti tecnici e elementi oggettivi; la Cassazione verifica la logicità e l'adeguatezza della motivazione piuttosto che riemettere valutazioni di merito.
- Se la Corte di legittimità annulla parzialmente per carenze motivazionali su circostanze attenuanti/aggravanti, il giudice di rinvio deve procedere a un nuovo bilanciamento tra le circostanze e, se del caso, a nuova determinazione della pena.
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