Cassazione Civile, Ordinanza n. 15998/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dai ricorrenti nelle more della fissazione dell'adunanza camerale e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione, senza provvedere sulle spese. Non è stata quindi esaminata nel merito alcuna censura.
Esito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia originava da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Civitavecchia in favore di due creditori. I debitori proponevano opposizione al decreto ingiuntivo; la Corte d'Appello di Roma, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva solo in parte l'opposizione. Avverso tale sentenza i debitori proponevano ricorso per cassazione. Tuttavia, prima della decisione, depositavano atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.
Norme richiamate
consente la rinuncia al ricorso per cassazione; la rinuncia intervenuta nelle more del giudizio determina l'estinzione del processo di legittimità.
in caso di rinuncia al ricorso, comporta la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione senza statuizione sulle spese, secondo quanto indicato nel provvedimento.
richiamati solo ai fini della trattazione in camera di consiglio.
richiamato solo ai fini della trattazione in camera di consiglio.
richiamato solo ai fini della trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione depositata prima della decisione comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando il processo di cassazione si estingue per rinuncia, la Corte non entra nel merito delle censure e non provvede sulle spese secondo la disciplina richiamata nel provvedimento.
- Il giudizio di cassazione può chiudersi senza esame delle questioni sostanziali se il ricorrente esercita validamente il potere di rinuncia nelle forme previste dal codice di rito.
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