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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00817/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dalla richiesta risarcitoria proposta da alcuni eredi per i danni derivanti dalla morte del loro dante causa, avvenuta in occasione degli eventi franosi di Sarno del 5 maggio 1998. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda e aveva anche riconosciuto un diritto di regresso, in favore delle amministrazioni statali, nei confronti del sindaco e del Comune. In appello, la Corte territoriale ha rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata dalle amministrazioni statali, ritenendo applicabile l’art. 2947, terzo comma, c.c. e facendo decorrere il termine quinquennale non dal fatto, ma dal passaggio in irrevocabilità della sentenza penale di condanna del sindaco; ha inoltre limitato il regresso, escludendo che le amministrazioni statali potessero rivalersi sul Comune oltre quanto già stabilito. Le amministrazioni statali hanno quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2947, comma 3, e 2953 c.c., nonché delle norme penali e processuali penali, sostenendo che, se il danneggiato non si costituisce parte civile, la prescrizione del diritto al risarcimento decorrerebbe dal fatto illecito e non dalla irrevocabilità della sentenza penale; 2) violazione degli artt. 28 Cost., 22 e 23 T.U. n. 3/1957, 185 c.p., 2043, 2049 e 2055, comma 2, c.c., assumendo che la responsabilità del Comune fosse diretta per fatto proprio, in ragione dell’immedesimazione organica e delle funzioni di protezione civile del sindaco; 3) violazione degli artt. 185 c.p., 2043, 2049 e 2055, commi 2 e 3, c.c., per avere la Corte d’appello escluso il regresso tra coobbligati solidali pubblici, ritenendo invece applicabile l’art. 2055 anche tra responsabili con titoli diversi da quello della responsabilità per fatto proprio colpevole.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei tre motivi, perché ha rilevato d’ufficio e in via preliminare che il ricorso era tardivo. Mancando agli atti una copia autentica della sentenza impugnata recante la data di pubblicazione, e non essendo stata prodotta altra certificazione idonea, la tempestività dell’impugnazione non poteva essere verificata sulla base della data di pubblicazione asserita dai ricorrenti; pertanto la Corte ha assunto come termine di riferimento la data di deliberazione della sentenza d’appello, risultata anteriore, e ha constatato che la notificazione del ricorso era avvenuta oltre il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna delle amministrazioni ricorrenti alla rifusione delle spese in favore dei controricorrenti. È stato inoltre escluso l’ulteriore contributo unificato, trattandosi di amministrazioni dello Stato soggette al regime della prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 2947, terzo comma, c.c.

    il termine di prescrizione dell'azione civile per il risarcimento del danno derivante da fatto illecito, se vi è stata sentenza penale

    la prescrizione quinquennale decorre dalla irrevocabilità della sentenza penale di condanna, a prescindere dalla costituzione di parte civile, purché il reato preveda una prescrizione più lunga di quella ordinaria civile

  • art. 2953 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma non esaminato nel merito per l’inammissibilità del ricorso

  • art. 157 c.p.

    richiamato per individuare la durata della prescrizione penale del reato contestato

  • art. 185 c.p.

    richiamato quale base del credito risarcitorio derivante dal reato

  • art. 74 c.p.p.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la tesi sulla costituzione di parte civile

  • art. 75 c.p.p.

    richiamato dai ricorrenti nel medesimo contesto

  • art. 76 c.p.p.

    richiamato dai ricorrenti nel medesimo contesto

  • art. 3 Cost.

    richiamato dai ricorrenti nel primo motivo

  • art. 24 Cost.

    richiamato dai ricorrenti nel primo motivo

  • art. 28 Cost.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la responsabilità della pubblica amministrazione

  • art. 22 T.U. n. 3 del 10 gennaio 1957

    richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo

  • art. 23 T.U. n. 3 del 10 gennaio 1957

    richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo

  • art. 2043 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in tema di responsabilità aquiliana

  • art. 2049 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in tema di responsabilità per fatto altrui

  • art. 2055, comma 2, c.c.

    richiamato per il regresso tra coobbligati solidali e per il rapporto tra responsabili diretti e indiretti

  • art. 2055, comma 3, c.c.

    richiamato dai ricorrenti sulla ripartizione interna della responsabilità

  • art. 1298, primo comma, c.c.

    richiamato dalla Corte territoriale per escludere l’applicazione dell’art. 2055 nei rapporti interni tra responsabili indiretti

  • art. 327, primo comma, c.p.c.

    utilizzato come parametro per verificare la tardività del ricorso per cassazione

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata nei motivi di ricorso per denunciare violazioni di legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ritenuto non applicabile alle amministrazioni statali ricorrenti, soggette a prenotazione a debito

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale norma introduttiva del meccanismo sanzionatorio del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, se la copia autentica della sentenza impugnata non reca la data di pubblicazione e non sia prodotta altra certificazione idonea, la parte ricorrente non assolve l’onere di dimostrare il rispetto del termine di impugnazione; in tal caso la Corte può fare riferimento alla data di deliberazione risultante dagli atti e dichiarare l’impugnazione tardiva.
  • La prescrizione dell’azione civile per il risarcimento del danno da reato, quando ricorra il presupposto di una sentenza penale irrevocabile e il reato sia soggetto a prescrizione più lunga di quella civile ordinaria, decorre dalla irrevocabilità della sentenza penale e non dal fatto illecito, indipendentemente dalla costituzione di parte civile del danneggiato.
  • Nei rapporti interni di regresso tra soggetti tenuti verso il danneggiato per titoli diversi, la disciplina applicabile dipende dalla struttura del rapporto obbligatorio e dalla natura della responsabilità, ma nel caso deciso tale questione non è stata esaminata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
  • La tardività del ricorso per cassazione integra una causa di inammissibilità rilevabile in via preliminare e assorbente, che impedisce l’esame dei motivi di merito e comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità.
  • Le amministrazioni dello Stato, quando operano mediante il meccanismo della prenotazione a debito, non sono assoggettate all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PARicorso per cassazione
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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