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Sentenza

Sentenza del 14/06/2025 n. 15952 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento IVA per l’anno d’imposta 2010, con recupero di € 2.700.006 di IVA ritenuta illegittimamente detratta, oltre alle sanzioni. L’accertamento si fondava su un PVC della Guardia di finanza relativo a presunte operazioni oggettivamente inesistenti: compravendite di energia elettrica tra G. N. S.p.A. ed E. E. inserite in una sequenza circolare, con acquisti e vendite ravvicinati e corrispondenti per quantità e corrispettivi, tali da determinare sistematicamente un saldo pari a zero. L’Agenzia ha contestato in cassazione la motivazione della CTR, l’uso di un decreto penale di archiviazione e di decisioni tributarie relative ad altri soggetti come elementi per escludere l’inesistenza delle operazioni, nonché l’errata valutazione degli indizi e il riconoscimento della detrazione IVA per operazioni inesistenti.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo: la motivazione della CTR, pur discutibile, era comprensibile e non apparente né irrimediabilmente contraddittoria. Ha accolto il secondo motivo nei termini indicati, chiarendo che il decreto di archiviazione penale non vincola il giudice tributario e non preclude una diversa valutazione dei fatti; ha accolto anche il terzo motivo, perché la CTR non poteva sostituire l’esame complessivo degli indizi con il richiamo a una presunta communis opinio formatasi in controversie di altri contribuenti. Dovevano essere valutati congiuntamente gli elementi addotti dall’Ufficio: corrispondenza di quantità e prezzi, operazioni reciproche nelle stesse date o in date vicine, saldo sistematicamente nullo, assenza di consegna e circolazione fisica dell’energia e mancanza di strutture aziendali riconducibili alla contribuente. Il quarto motivo, relativo alla detraibilità dell’IVA, è rimasto assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Non è stata quindi decisa definitivamente la spettanza della detrazione né individuato un vincitore finale nel merito.

Norme richiamate

  • Art. 654 cod. proc. pen.

    Il provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale ex art. 408 cod. proc. pen. non rientra tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata nel processo tributario, giusta il disposto dell' art. 654 cod. proc. pen., dell' art. 12 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429 , conv. nella L. 10 agosto 1982, n. 516 e, in ultimo, dell' art. 21 bis del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 , introdotto dall' art. 1 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 .

    Il decreto di archiviazione non produce giudicato vincolante nel processo tributario; il giudice tributario può valutare autonomamente i fatti e gli indizi.

  • Art. 2729 cod. civ.

    Il precedente reso in sede penale, quindi, non è in grado né di condizionare, né di limitare il ragionamento presuntivo che il giudice tributario avrebbe dovuto svolgere, ai sensi dell' art. 2729 cod. civ.

    Il giudice tributario deve svolgere autonomamente la valutazione delle presunzioni, senza essere condizionato dall’archiviazione penale; gli indizi rilevanti vanno esaminati nel loro complesso.

  • Art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata attinge la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall' art. 111 , comma 6, Cost.

    La motivazione non è nulla per apparenza se rende percepibili le ragioni essenziali della decisione e consente di ricostruire l’iter logico seguito, anche quando la valutazione giuridica o probatoria sia censurabile.

  • Art. 111, comma 6, Cost.

    Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata attinge la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall' art. 111 , comma 6, Cost.

    La nullità per vizio motivazionale ricorre quando le ragioni della decisione non siano percepibili o la motivazione sia incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria; non basta una motivazione semplicemente insufficiente.

  • Art. 19, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La disposizione è stata invocata dall’Agenzia in relazione al diritto alla detrazione IVA; la Cassazione non ne ha definito l’applicazione concreta, poiché il motivo relativo alla detraibilità è rimasto assorbito.

  • Artt. 63, 168, 203 e 273 della direttiva 2006/112/CE

    Sono stati richiamati dall’Agenzia in materia di IVA e detrazione per operazioni inesistenti, ma la Cassazione non ha deciso nel merito la questione, avendo assorbito il quarto motivo.

  • Art. 2697 cod. civ.

    La norma è stata invocata dall’Agenzia con riguardo alla prova della pretesa fiscale; la decisione impone il riesame degli elementi probatori, ma non stabilisce in via definitiva l’esito dell’accertamento.

  • Art. 337, secondo comma, cod. proc. civ.

    La norma è stata richiamata in relazione all’efficacia di decisioni non definitive; la Corte ha escluso che le pronunce relative ad altri soggetti potessero sostituire l’autonoma valutazione dei fatti del caso concreto.

Massime di principio

  • Un decreto di archiviazione penale non vincola il giudice tributario: l’assenza di un processo penale concluso con sentenza non impedisce di accertare fiscalmente i medesimi fatti in modo autonomo.
  • Decisioni tributarie riguardanti altri contribuenti, anche quando affrontano fatti analoghi, non costituiscono di per sé una regola vincolante né dispensano il giudice dall’esaminare le prove del singolo caso.
  • Nelle contestazioni di operazioni oggettivamente inesistenti, gli indizi devono essere valutati complessivamente. La circolarità delle transazioni, la corrispondenza di quantità e corrispettivi, il saldo nullo, l’assenza di consegna effettiva e la mancanza di strutture aziendali possono concorrere alla valutazione, senza che uno solo di questi elementi debba necessariamente essere decisivo.
  • La Cassazione ha disposto un nuovo esame, non ha accertato definitivamente che le operazioni fossero inesistenti né che l’IVA fosse indetraibile: sul merito dovrà pronunciarsi il giudice del rinvio dopo aver valutato il quadro probatorio nel suo insieme.

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