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Sentenza

Sentenza del 13/06/2025 n. 15892 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento prot. n. 16749/2015 del 7 novembre 2017, notificato il 27 dicembre 2017, per TARSU 2011 e 2012, per complessivi 29.160,93 euro. A.A. ha contestato: 1) la decadenza quinquennale dal potere di accertamento, sostenendo che l’avviso fosse tardivo; 2) la legittimazione del concessionario, perché Ottogas S.r.l. non era iscritta all’albo ministeriale previsto per i soggetti che accertano e riscuotono tributi locali; 3) il mancato riconoscimento dell’esenzione, poiché l’immobile sarebbe stato inagibile e inutilizzabile, come indicato in una perizia di parte. La contribuente aveva perso sia davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza del 19 ottobre 2018, sia davanti alla Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza del 5 novembre 2019.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il primo motivo: per la TARSU 2011 la decadenza era maturata, mentre per il 2012 l’accertamento era tempestivo. Ha rigettato il motivo sulla legittimazione del raggruppamento, poiché l’iscrizione all’albo era richiesta alle imprese incaricate delle attività principali di accertamento e riscossione, non a quella che svolgeva attività secondarie di supporto; nel caso concreto l’attività principale era affidata a Ge.Se.T. Italia S.p.A. Ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla perizia, per la doppia conforme e per la mancata indicazione di differenze nelle ragioni di fatto tra le decisioni di primo e secondo grado; ha inoltre rilevato che l’esenzione per inutilizzabilità richiede la denuncia delle condizioni e il loro riscontro documentale, non risultanti nel caso. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alla TARSU 2011 e la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario per tale annualità, ma confermando l’imposizione per il 2012. Spese dell’intero giudizio compensate.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

    Tutti gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente in un unico termine, previsto a pena di decadenza, "entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati".

    Il termine quinquennale decorre dall’anno in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati. Per la TARSU omessa, la scadenza della denuncia va individuata secondo il momento in cui è iniziata l’occupazione o detenzione: se era già in corso all’inizio del periodo d’imposta e comunque prima del 20 gennaio, la decadenza decorre dall’anno corrente.

  • Art. 70, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    La disposizione che, in tema di TARSU, disciplina l'obbligo di denuncia, secondo la quale la denuncia dei locali ed aree tassabili va presentata al Comune "entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione" ( art. 70 , comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 ), impone di differenziare la detenzione o occupazione dei locali che sia in corso fin dall'inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva; nel primo caso il termine di decadenza decorre dall'anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell'anno successivo.

    La denuncia va presentata entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, senza intendere sempre tale data come il 20 gennaio dell’anno successivo a quello d’imposta. La data d’inizio dell’occupazione determina quindi il dies a quo rilevante per la decadenza.

  • Art. 71 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    L' art. 71 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 , prevede l'emissione dell'avviso di accertamento relativo alla TARSU soltanto nel caso in cui il contribuente non abbia presentato la denuncia prescritta dall' art. 70 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 , oppure nel caso in cui l'ufficio ritenga che la denuncia presentata sia infedele od incompleta, mentre, qualora la denuncia sia stata presentata, l'ente impositore, ove ritenga di non contestarla, procede attraverso la notifica della cartella esattoriale senza previa emissione di alcun avviso di accertamento.

    L’avviso di accertamento TARSU è richiesto in caso di omessa denuncia o denuncia infedele o incompleta. Se la denuncia è stata presentata e non viene contestata, il tributo può essere riscosso tramite cartella senza un precedente avviso.

  • Art. 72, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    L' art. 72 , comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 , consente al Comune - e, per esso, al gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti - di procedere direttamente alla liquidazione della TARSU, senza necessità di adottare e notificare un avviso di accertamento, soltanto nei casi in cui la liquidazione avvenga sulla base di dati ed elementi già acquisiti, e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, in forza, pertanto, di un'operazione puramente automatica.

    La liquidazione diretta senza avviso è ammessa solo quando si basa su dati già acquisiti, stabili e non contestati, e costituisce un’operazione automatica. Se i dati sono incerti o contestati, occorre un avviso motivato che spieghi lo scostamento.

  • Art. 53, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e D.M. 11 settembre 2000, n. 289

    In tema di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate dei Comuni ad un raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito soggettivo dell'iscrizione nell'apposito albo istituito presso il Ministero delle Finanze (ora, Ministero dell'Economia e delle Finanze), ai sensi dell' art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 , e del D.M. 11 settembre 2000, n. 289 , è richiesto solo per le imprese associate chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili; ne consegue che, quando il servizio è affidato ad un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo misto, la predetta qualifica soggettiva è necessaria solo per le società del raggruppamento che svolgono le attività principali concernenti l'accertamento e la riscossione dei tributi, per le quali detto requisito formale è previsto, ma non anche per quelle che svolgono attività secondarie, di mero supporto e non in rapporto di fungibilità con la prestazione principale, ma solo in funzione servente, il cui accertamento è riservato al giudice del merito.

    In un raggruppamento misto, l’iscrizione all’albo deve essere posseduta dalle imprese che svolgono le attività principali di accertamento e riscossione, non necessariamente da quelle incaricate soltanto di attività strumentali o di supporto non fungibili con la prestazione principale.

  • Art. 62, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

    L’esclusione dalla TARSU per obiettiva inutilizzabilità richiede che la condizione sia indicata nella denuncia originaria o di variazione e sia comprovata da elementi obiettivi o documentazione idonea. La sola prova prodotta in giudizio non supera l’omissione della denuncia richiesta.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.

    Nella specie, però, a fronte della soccombenza nel doppio grado di merito, la ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto differenti a seconda del giudizio; ne discende che le questioni sono state esaminate e decise in modo uniforme dai giudici del doppio grado di merito, per cui non ne è possibile alcun sindacato da parte del giudice di legittimità in relazione alla violazione dell' art. 360 , primo comma, n. 5), cod. proc. civ. ( art. 348-ter , quinto comma, cod. proc. civ.).

    In presenza di decisioni conformi nei due gradi di merito, il ricorrente non può fondare il ricorso per cassazione sull’omesso esame di un fatto decisivo senza indicare e dimostrare che le ragioni di fatto delle due decisioni siano diverse.

  • Art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ.

    Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell' art. 384 , primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con l'accoglimento del ricorso originario della contribuente nei limiti della TARSU relativa all'anno 2011 e la conferma dell'atto impositivo per la TARSU relativa all'anno 2012.

    Quando, dopo la cassazione, non servono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente la causa nel merito.

  • Art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.

    Il parziale accoglimento (anche per una singola annata) costituisce idonea giustificazione alla compensazione delle spese giudiziali.

    In una controversia relativa a più annualità del medesimo tributo, l’accoglimento limitato ad alcune annualità può giustificare la compensazione delle spese, secondo i presupposti previsti dalla norma.

Massime di principio

  • Per la TARSU, il termine quinquennale di decadenza non decorre automaticamente dal 20 gennaio dell’anno successivo a quello d’imposta: occorre verificare quando è iniziata l’occupazione o detenzione e quando, in concreto, doveva essere presentata la denuncia.
  • Se il contribuente non ha presentato la denuncia TARSU e l’occupazione era già in corso prima del 20 gennaio dell’anno d’imposta, il termine di accertamento può scadere prima di quanto risulterebbe applicando in modo uniforme il 20 gennaio dell’anno successivo. Ogni annualità va verificata separatamente.
  • Per un raggruppamento temporaneo di imprese, l’assenza di iscrizione all’albo di un componente non invalida automaticamente l’affidamento o l’atto: è decisivo il ruolo concretamente assegnato, e il requisito è richiesto alle imprese che svolgono le attività principali soggette ad abilitazione, non necessariamente a quelle dedicate a supporto non fungibile.
  • Per ottenere l’esclusione TARSU per inagibilità o inutilizzabilità, non basta dimostrare la condizione in giudizio: occorre averla indicata nella denuncia originaria o di variazione e documentarla con elementi obiettivi idonei.
  • Dopo una doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non si dimostra che le decisioni di primo e secondo grado si fondano su differenti ragioni di fatto.
  • Quando l’impugnazione riguarda più annualità dello stesso tributo, la Corte può accogliere il ricorso per alcune annualità e confermare l’imposizione per le altre; la parziale soccombenza può giustificare la compensazione delle spese.

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