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Sentenza

Sentenza del 12/06/2025 n. 15749 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’I.R.C.A.C. aveva chiesto il 22 maggio 2009 il rimborso di un credito IRPEG relativo ai redditi del 1986, risultante dal Modello 760/87 presentato il 27 maggio 1987, oltre agli interessi. L’Agenzia aveva opposto un silenzio-rifiuto. La CTR della Sicilia aveva riformato la decisione di primo grado, ritenendo che l’art. 2, comma 58, della legge n. 350/2003 imponesse all’Amministrazione di non eccepire la prescrizione per i rimborsi IRPEF e IRPEG relativi a dichiarazioni presentate entro il 30 giugno 1997. L’Agenzia ha impugnato tale decisione con quattro motivi: ha contestato che la norma introducesse un divieto vincolante di far valere la prescrizione; in subordine, ha sostenuto che il credito fosse già prescritto prima dell’entrata in vigore della legge; ha contestato la prova del credito, ritenuta basata su documenti insufficienti; infine, ha lamentato il riconoscimento automatico di interessi e del maggior danno da svalutazione senza prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia e ha confermato l’esito favorevole all’I.R.C.A.C. Ha applicato il principio delle Sezioni Unite n. 12284/2024: l’art. 2, comma 58, della legge n. 350/2003 impone all’Amministrazione un obbligo di non far valere la prescrizione, rilevabile anche d’ufficio, per i rimborsi relativi a dichiarazioni presentate entro il 30 giugno 1997; tale obbligo cessa dopo dieci anni dall’entrata in vigore della legge, il 1° gennaio 2004. La domanda di rimborso del 22 maggio 2009 era stata presentata entro tale decennio, sicché i primi due motivi sono stati rigettati; anche un’eventuale prescrizione maturata prima della legge non avrebbe escluso l’obbligo di non farla valere. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la CTR non aveva invertito l’onere della prova e aveva motivatamente ritenuto provato il credito sulla base della dichiarazione e dei relativi documenti, del comportamento processuale dell’Agenzia e del riconoscimento del credito in un avviso di accertamento. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e non dimostrava che la CTR avesse riconosciuto il maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c.; la sentenza impugnata riconosceva soltanto il credito oltre agli interessi previsti dalla legge. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate, considerato il superamento del precedente orientamento favorevole all’Amministrazione. Non è stato applicato l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 58, legge 24 dicembre 2003, n. 350

    l'art. 2 co. 58 legge 350/2003 pone a carico dell'Amministrazione Finanziaria un vero e proprio obbligo di non far valere la prescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle eccedenze Irpef e Irpeg sulle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997; questo obbligo, la cui violazione È rilevabile anche d'ufficio dal giudice, viene a cessare dopo un decennio, pari al decorso di un nuovo termine prescrizionale, dall'entrata in vigore (1 gennaio 2004) della legge stessa

    La disposizione non è un semplice invito all’Amministrazione: impone un obbligo di non eccepire la prescrizione per i crediti di rimborso IRPEF e IRPEG derivanti dalle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997. Il giudice può rilevarne d’ufficio la violazione; l’obbligo dura dieci anni dall’entrata in vigore della legge, e la richiesta presentata entro quel periodo è tempestiva ai fini della sua operatività.

  • Art. 366, comma 1, n. 4, codice di procedura civile

    l'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall' art. 366 , comma 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore ("in procedendo" o "in iudicando") per cui è proposto, non può essere assolto "per relationem" con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto

    Il ricorso per cassazione deve esporre in modo specifico e autosufficiente la censura e gli elementi processuali e fattuali che la sostengono. Un richiamo generico ad atti del giudizio o la mera trascrizione di una massima non consente di verificare la decisività della doglianza e comporta l’inammissibilità.

  • Art. 2697 codice civile

    la violazione dell' art. 2697 c.c. (tra le molte, Cass.Sez.III, n. 26769/18 ) "si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni"

    La violazione delle regole sull’onere della prova ricorre soltanto quando il giudice attribuisce l’onere alla parte sbagliata. Non è invece deducibile con tale motivo la contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, se questi ha correttamente individuato la parte onerata.

  • Art. 1224, secondo comma, codice civile

    non risulta da alcunchè - e ciò doveva essere necessariamente specificato, ex art. 366 cit., vuoi nella rievocazione in ricorso dei fatti di causa, vuoi nella formulazione di una censura non astratta, ma calibrata sulla decisione impugnata, vuoi ancora nella indicazione degli atti processuali a tal fine rilevanti - che l'ammontare riconosciuto in rimborso fosse comprensivo anche del maggior danno ex art. 1224 cod. civ.

    Il maggior danno da ritardo, distinto dagli interessi legali o speciali dovuti sul rimborso tributario, non può considerarsi riconosciuto automaticamente: occorre che risulti effettivamente richiesto e riconosciuto. Chi contesta in cassazione tale statuizione deve indicare con precisione gli atti e i passaggi della decisione dai quali essa emergerebbe.

  • Art. 44 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    la specificità e tassatività che invece presiede al regime degli interessi spettanti sui rimborsi tributari (v. art. 44 D.P.R. n. 602/73); regime di natura legale e speciale

    Gli interessi sui rimborsi tributari sono regolati da una disciplina legale speciale e tassativa. In assenza di elementi che dimostrino una diversa domanda o statuizione, il riconoscimento degli interessi va inteso come applicazione del regime previsto dalla legge, non come attribuzione del maggior danno ex art. 1224 c.c.

  • Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Rilevato che risulta soccombente l'Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l' articolo 13 comma 1quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto per l’impugnazione respinta quando la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo.

Massime di principio

  • Per le richieste di rimborso IRPEF o IRPEG relative a dichiarazioni presentate entro il 30 giugno 1997, l’Amministrazione non può far valere la prescrizione in forza dell’art. 2, comma 58, della legge n. 350/2003; l’obbligo è rilevabile anche d’ufficio e, secondo il principio delle Sezioni Unite applicato in questa decisione, dura dieci anni dal 1° gennaio 2004.
  • La domanda di rimborso presentata entro il decennio dall’entrata in vigore della legge può beneficiare dell’obbligo di non eccepire la prescrizione anche se si discute di una prescrizione eventualmente maturata prima della legge.
  • In un giudizio di rimborso, il contribuente deve provare il credito; tuttavia, una volta che il giudice di merito abbia valutato in modo motivato i documenti e gli altri elementi disponibili, la Cassazione non può sostituire a tale valutazione una propria ricostruzione dei fatti.
  • La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. riguarda l’errata attribuzione dell’onere della prova, non il dissenso sulla sufficienza o persuasività delle prove già valutate dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve collegare ogni motivo alla decisione concretamente impugnata e indicare con precisione gli atti e i fatti rilevanti. Doglianze astratte, rinvii generici o massime giurisprudenziali non riferite alla statuizione contestata sono inammissibili.
  • Gli interessi dovuti sui rimborsi tributari seguono la disciplina speciale prevista dalla legge; il maggior danno da ritardo non va presunto né confuso con tali interessi e deve risultare specificamente richiesto e riconosciuto.

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