Sentenza del 14/06/2025 n. 15957 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha proposto un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 19 e 21, settimo comma, del D.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. Ha contestato che la CGT di secondo grado avesse escluso l’indetraibilità dell’IVA senza considerare la prospettata interposizione fittizia di B. P. tra E. E. e gli acquirenti di energia. Secondo l’Ufficio, le cessioni documentate da B. P. erano simulate e inserite in un meccanismo volto ad aggirare i limiti all’importazione di energia elettrica da fonti non rinnovabili senza acquistare i certificati verdi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza n. 959/02/24 del 29 marzo 2024 della CGT di secondo grado della Lombardia, che aveva confermato l’accoglimento del ricorso deciso dalla CTP di Milano, e rinviato alla CGT lombarda, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione. La Corte ha chiarito che il punto decisivo non è se B. P. fosse formalmente esistente, avesse personale o strutture, realizzasse utili o avesse versato l’IVA, ma se avesse sostanzialmente interposto la propria attività in operazioni simulate di acquisto e rivendita. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare gli indizi nel loro complesso, valutando anche quelli indicati dall’Ufficio circa la simulazione e il possibile aggiramento della disciplina energetica. La Cassazione non ha accertato definitivamente la frode né deciso nel merito l’indetraibilità dell’IVA: ha disposto un nuovo esame.
Norme richiamate
Artt. 19 e 21, settimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
In mancanza di un'effettiva realizzazione della cessione di beni o della prestazione di servizi, non può sorgere alcun diritto a detrazione.
La detrazione dell’IVA presuppone che l’operazione a monte sia stata effettivamente realizzata. Se l’acquisto documentato è simulato, la fattura non fonda il diritto alla detrazione, anche quando l’interposto sia formalmente esistente e abbia assolto l’imposta.
La prova presuntiva (o indiziaria) esige che il giudice prenda in esame tutti i fatti noti emersi nel corso dell'istruzione, valutandoli tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri.
La prova presuntiva richiede prima l’esame analitico degli indizi, per escludere quelli irrilevanti, e poi la valutazione complessiva della loro concordanza e capacità dimostrativa. Non è corretto valorizzare singoli elementi neutri e trascurare gli indizi contrari dedotti dall’Ufficio.
Direttiva 2006/112/CE, artt. 63, 167 e 168
Ne consegue che il diritto a detrazione è, in linea di principio, subordinato alla prova della realizzazione effettiva dell'operazione. Pertanto, in mancanza di un'effettiva realizzazione della cessione di beni o della prestazione di servizi, non può sorgere alcun diritto a detrazione.
Il diritto alla detrazione sorge quando l’imposta diventa esigibile e richiede, tra le condizioni sostanziali, che beni o servizi siano realmente ceduti o prestati da un soggetto passivo e impiegati per operazioni imponibili a valle. Un’operazione simulata non dà diritto alla detrazione.
Massime di principio
- Per valutare la detraibilità dell’IVA occorre verificare la realtà sostanziale dell’operazione, non soltanto la regolarità formale delle fatture o l’esistenza giuridica delle società coinvolte.
- L’interposizione di una società non basta, da sola, a negare la detrazione: è decisivo accertare se essa abbia svolto un ruolo effettivo nella cessione oppure sia stata inserita fittiziamente in operazioni simulate.
- Il versamento dell’IVA da parte dell’interposto, il conseguimento di un margine economico, l’assenza di una struttura organizzativa rilevante o l’autorizzazione dell’attività da parte di un’autorità non risolvono, isolatamente, la questione della detraibilità.
- Quando la frode è dedotta tramite presunzioni, il giudice deve esaminare tutti gli indizi disponibili sia singolarmente sia nel loro insieme, motivando perché siano o non siano concordanti e significativi.
- La cassazione con rinvio per errata valutazione degli indizi non equivale a un accertamento definitivo della frode: il giudice di rinvio deve svolgere il nuovo esame e decidere la controversia nel merito.
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