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Sentenza

Sentenza del 12/06/2025 n. 1039 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’atto di recupero notificato il 29 agosto 2023, con cui l’Agenzia disconosceva il credito d’imposta per ricerca e sviluppo utilizzato in compensazione negli anni 2018 e 2019, per complessivi 184.238,84 euro, oltre a sanzioni e interessi. Il credito era riferito a un progetto svolto dal 2015 al 2018 per innovare i processi di produzione di carni macinate e sviluppare prodotti con caratteristiche nuove, tra cui una maggiore durata di conservazione. La ricorrente ha contestato, tra l’altro, l’assenza di un parere tecnico del MISE, l’insussistenza dei rilievi dell’Ufficio circa la natura non innovativa delle attività, la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, la carenza di motivazione e di prova, l’illegittimità delle sanzioni e un difetto di sottoscrizione dell’atto. Ha chiesto l’annullamento dell’atto o, in subordine, la rideterminazione della pretesa.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e annullato l’atto di recupero, ritenendo decisivi gli esiti della consulenza tecnica d’ufficio, svolta anche mediante sopralluogo e ispezione. Il CTU ha concluso che le attività erano dirette a introdurre elementi innovativi nei processi e nei prodotti rispetto alle conoscenze già acquisite nel settore, e non costituivano modifiche ordinarie o periodiche; ha inoltre confermato un credito complessivo di 184.238,85 euro per gli anni 2015-2018. La Corte ha condiviso tali conclusioni e giudicato generici i rilievi dell’Agenzia, che non aveva presentato tempestive controdeduzioni alla perizia e aveva formulato successivamente osservazioni prive di specifiche contestazioni tecniche. La questione di merito è stata ritenuta assorbente: gli ulteriori motivi della società non sono stati esaminati nel merito. Le spese seguono la soccombenza: l’Agenzia è stata condannata a pagare 3.500 euro di spese di lite ai procuratori antistatari della ricorrente e 5.150 euro per la CTU, di cui 150 euro per spese esenti, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • Art. 3, commi 3 e 4, D.L. 145/2013, convertito in L. 9/2014

    Nel delineato quadro di riferimento, conclusivamente il consulente tecnico, sulla scorta di approfondito e documentato esame (qui da intendersi pedissequamente riportato), afferma che "le attività di ricerca e sviluppo esercitate dalla ditta sono state volte alla ricerca di un tratto di innovazione, sia dei processi produttivi sia dei prodotti, e cioè dalla individuazione di elementi innovativi ed aggiuntivi rispetto alla piattaforma di conoscenze acquisite nel settore di mercato in cui opera l'impresa. Si ritiene altresì che le variazioni dell'assetto produttivo non siano configurabili come delle mere modifiche ordinarie o periodiche. Più in generale, quindi, possono ritenersi integrati tutti i requisiti richiesti dall'art. 3 del D.L. n. 145 del 2013".

    Sono ammissibili al credito le attività di ricerca pianificata o indagini critiche volte ad acquisire conoscenze utilizzabili per sviluppare prodotti o processi nuovi oppure migliorare significativamente quelli esistenti. Restano escluse le modifiche ordinarie o periodiche, anche se migliorative. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che il progetto presentasse elementi innovativi rispetto alle conoscenze del settore e non fosse una mera modifica di routine.

  • Art. 3, comma 3, lettera b), D.L. 145/2013

    In tale ottica, l'art.3, comma 3, del D.L. 145/2013 ritiene ammissibili al credito di imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo: ".... lett. b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c)".

    La disposizione include nella ricerca e sviluppo la ricerca pianificata e le indagini critiche rivolte ad acquisire conoscenze per realizzare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorarli. La valutazione deve considerare la finalità e il contenuto effettivo dell’attività, non soltanto il fatto che essa produca miglioramenti.

  • Art. 3, comma 4, D.L. 145/2013

    Diversamente, l'art. 3, comma 4, del citato D.L.145/2013 esclude dal citato credito di imposta, non considerandole come attività di ricerca e sviluppo, "le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti, ad esclusione delle attività che si concretizzino nella creazione di nuovi brevetti".

    Un miglioramento non basta, da solo, a qualificare l’attività come ricerca e sviluppo: sono escluse le modifiche ordinarie o periodiche a prodotti e processi esistenti, salvo l’eccezione prevista per le attività che si concretizzano nella creazione di nuovi brevetti. In questa controversia, la Corte ha ritenuto che le variazioni non fossero di tale natura ordinaria.

Massime di principio

  • Per riconoscere il credito d’imposta per ricerca e sviluppo occorre verificare in concreto se il progetto persegua un’innovazione di prodotto o di processo rispetto alle conoscenze già acquisite nel settore; la novità non deve essere valutata soltanto rispetto alla singola impresa.
  • Un’attività che migliori un prodotto o un processo non è automaticamente agevolabile: va distinta la ricerca pianificata o lo sviluppo significativo dalle modifiche ordinarie o periodiche, che la norma esclude.
  • La documentazione tecnica e le risultanze di una CTU possono essere decisive per ricostruire natura, contenuto e obiettivi degli investimenti. Contestazioni dell’Ufficio generiche o non rivolte puntualmente alle conclusioni tecniche possono non essere sufficienti a superarle.
  • Quando il giudice individua una ragione di merito assorbente che comporta l’annullamento dell’atto, può non esaminare gli ulteriori motivi di ricorso; il loro mancato esame non equivale a un rigetto nel merito.

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