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Sentenza

Sentenza del 13/06/2025 n. 15897 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’avviso di accertamento del 7 luglio 2017, notificato il 27 dicembre 2017, per TARSU 2011 e 2012, pari complessivamente a 24.753 euro. Ha contestato: la legittimazione del raggruppamento, poiché O. Srl non era iscritta all’albo ministeriale; la decadenza dal recupero per decorso del termine quinquennale; la carente motivazione dell’avviso e l’assenza dei dati identificativi dell’immobile; l’erroneo calcolo delle superfici imponibili. La CTR Campania, con sentenza del 5 febbraio 2021, aveva rigettato l’appello, confermando la pronuncia della CTP di Napoli del 6 dicembre 2018, che aveva respinto il ricorso. In Cassazione la resistente ha inoltre eccepito la tardività del ricorso.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato infondata l’eccezione di tardività: tenuto conto della sospensione feriale, il ricorso notificato il 6 settembre 2021 era tempestivo. Ha rigettato il primo motivo: nei raggruppamenti misti l’iscrizione all’albo è necessaria per le imprese che svolgono le attività principali e fungibili di accertamento e riscossione, non per quelle incaricate di attività secondarie di supporto; il requisito non era applicabile retroattivamente a O. Srl per le annualità in questione. Ha accolto parzialmente il secondo motivo sulla decadenza: per la TARSU 2011 il termine era scaduto il 31 dicembre 2016, prima della notifica dell’avviso, avvenuta il 27 dicembre 2017; per il 2012 il termine scadeva il 31 dicembre 2017, quindi l’avviso era tempestivo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorso non riportava il testo dell’avviso necessario a verificare la contestata carenza di dati identificativi; la CTR ne aveva comunque ritenuto adeguata la motivazione. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile sia per la doppia conforme, senza indicazione di diverse ragioni di fatto tra i giudizi di merito, sia perché non risultava che la questione delle superfici fosse stata tempestivamente proposta nei gradi precedenti. La Corte ha cassato la sentenza limitatamente alla TARSU 2011 e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario per tale annualità, confermando l’avviso per il 2012. Spese dell’intero giudizio compensate.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296

    Tutti gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente in un unico termine, previsto a pena di decadenza, "entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati".

    Il termine quinquennale decorre secondo la scadenza entro cui la denuncia TARSU avrebbe dovuto essere presentata. Per l’occupazione già in corso all’inizio dell’anno e comunque prima del 20 gennaio, il termine decorre dall’anno corrente; per l’occupazione iniziata successivamente, decorre dal 20 gennaio dell’anno seguente. Nel caso concreto, l’accertamento notificato il 27 dicembre 2017 era tardivo per il 2011 ma tempestivo per il 2012.

  • Art. 70, comma 1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    La disposizione che, in tema di TARSU, disciplina l'obbligo di denuncia, secondo la quale la denuncia dei locali ed aree tassabili va presentata al Comune "entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione" ( art. 70 , comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 ), impone di differenziare la detenzione o occupazione dei locali che sia in corso fin dall'inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva; nel primo caso il termine di decadenza decorre dall'anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell'anno successivo.

    La parola «successivo» si riferisce al 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione, non necessariamente al 20 gennaio dell’anno seguente. La data in cui ha inizio l’occupazione, rispetto all’inizio dell’anno e al 20 gennaio, determina quindi il dies a quo del termine di decadenza.

  • Art. 53, comma 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e D.M. 11 settembre 2000, n. 289

    In tema di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate dei Comuni ad un raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito soggettivo dell'iscrizione nell'apposito albo istituito presso il Ministero delle Finanze (ora, Ministero dell'Economia e delle Finanze), ai sensi dell' art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 , e del D.M. 11 settembre 2000, n. 289 , è richiesto solo per le imprese associate chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili; ne consegue che, quando il servizio è affidato ad un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo misto, la predetta qualifica soggettiva è necessaria solo per le società del raggruppamento che svolgono le attività principali concernenti l'accertamento e la riscossione dei tributi, per le quali detto requisito formale è previsto, ma non anche per quelle che svolgono attività secondarie, di mero supporto e non in rapporto di fungibilità con la prestazione principale, ma solo in funzione servente, il cui accertamento è riservato al giudice del merito.

    Nei raggruppamenti misti, il requisito di iscrizione all’albo va verificato in relazione ai compiti concretamente assegnati alle singole imprese: è richiesto a chi esercita le funzioni principali di accertamento e riscossione, non a chi svolge attività meramente accessorie e di supporto.

  • Art. 71, commi 1 e 3-bis, e art. 72, comma 1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    L' art. 71 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 , prevede l'emissione dell'avviso di accertamento relativo alla TARSU soltanto nel caso in cui il contribuente non abbia presentato la denuncia prescritta dall' art. 70 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 , oppure nel caso in cui l'ufficio ritenga che la denuncia presentata sia infedele od incompleta, mentre, qualora la denuncia sia stata presentata, l'ente impositore, ove ritenga di non contestarla, procede attraverso la notifica della cartella esattoriale senza previa emissione di alcun avviso di accertamento, guidando il tributo in base agli elementi dichiarati dallo stesso contribuente o a seguito di denuncia di variazione.

    La disciplina distingue l’accertamento d’ufficio o per denuncia infedele/incompleta dalla liquidazione sulla base di dati dichiarati e non contestati. La liquidazione diretta senza avviso è consentita soltanto quando si fonda su dati già acquisiti, stabili e non controversi; se i dati sono contestati o incerti occorre un avviso che espliciti le ragioni della rettifica.

  • Art. 366 cod. proc. civ.

    Invero, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall' art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento - il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell'atto stesso - è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di Cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo.

    Quando si contesta in Cassazione la motivazione di un avviso di accertamento, il ricorrente deve riprodurre nel ricorso i passaggi dell’atto oggetto di censura. In mancanza, il motivo è inammissibile, perché la Corte non può verificarne il contenuto.

  • Art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ.

    Nella specie, però, a fronte della soccombenza nel doppio grado di merito, la ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto differenti a seconda del giudizio; ne discende che le questioni sono state esaminate e decise in modo uniforme dai giudici del doppio grado di merito, per cui non ne è possibile alcun sindacato da parte del giudice di legittimità in relazione alla violazione dell' art. 360 , primo comma, n. 5), cod. proc. civ. ( art. 348-ter , quinto comma, cod. proc. civ.).

    In caso di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile se il ricorrente non indica le differenze tra le ragioni di fatto poste a fondamento delle decisioni di primo e secondo grado.

  • Art. 384, primo comma, cod. proc. civ.

    Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la parziale fondatezza del secondo motivo, nonché infondatezza o l'inammissibilità dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto per quanto di ragione; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell' art. 384 , primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con l'accoglimento del ricorso originario della contribuente nei limiti della TARSU relativa all'anno 2011 e la conferma dell'atto impositivo per la TARSU relativa all'anno 2012.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la decisione impugnata, limitando l’accoglimento alle annualità per cui l’accertamento risulta decaduto.

  • Art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.

    Alla luce del principio enunciato di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall' art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.

    Il parziale accoglimento di un’unica domanda, anche se articolata in più capi relativi a diverse annualità del tributo, non determina automaticamente reciproca soccombenza. Può però giustificare la compensazione delle spese, come disposto in questo caso.

Massime di principio

  • Per la TARSU, il termine quinquennale per notificare l’accertamento va calcolato considerando quando doveva essere presentata la denuncia: se l’occupazione era già in corso all’inizio dell’anno e comunque prima del 20 gennaio, il termine decorre dall’anno corrente; se è iniziata dopo, decorre dal 20 gennaio dell’anno seguente. La tempestività va quindi verificata separatamente per ciascuna annualità.
  • In un RTI misto incaricato di attività tributarie, l’iscrizione all’albo non è richiesta indistintamente a tutte le imprese: occorre verificare le prestazioni attribuite a ciascuna. Il requisito è necessario per chi svolge le attività principali e fungibili di accertamento e riscossione, ma non per chi presta supporto accessorio secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
  • Un motivo di Cassazione sulla carenza di motivazione dell’avviso richiede di riportare nel ricorso i passaggi rilevanti dell’atto; altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile.
  • Se primo e secondo grado hanno deciso sulla base delle stesse ragioni di fatto, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è soggetta alla preclusione della doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi le differenze tra le due decisioni. In Cassazione, inoltre, le questioni non sollevate nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta.
  • Quando un unico avviso riguarda più annualità, la decadenza può incidere solo su alcune di esse: occorre distinguere gli anni per cui il termine è scaduto da quelli per cui l’atto è ancora tempestivo.

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