Sentenza del 29/03/2019 n. 8821 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società non aveva presentato la dichiarazione dei redditi modello Unico Società di capitali 2002 relativa all'anno d'imposta 2001. L'Agenzia delle Entrate aveva quindi effettuato un accertamento induttivo, determinando costi e ricavi sulla base delle dichiarazioni periodiche IVA. La contribuente contestava l'utilizzo del metodo induttivo, sostenendo che l'Ufficio non avesse considerato tutti i costi effettivamente sostenuti e che la determinazione del reddito come differenza tra operazioni IVA attive e passive fosse arbitraria. In Cassazione ha inoltre dedotto, da un lato, l'inammissibilità della rideterminazione operata dalla CTP e, dall'altro, la mancata considerazione di ulteriori costi relativi al mese di luglio 2001.
La decisione
La CTP di Como aveva parzialmente accolto il ricorso, rideterminando il reddito d'impresa in Euro 221.131,61. La CTR della Lombardia aveva successivamente rigettato l'impugnazione della società. La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso: ha ritenuto legittima la rideterminazione operata dai giudici di primo grado, poiché fondata anche sui dati forniti dalla stessa contribuente e comunque a lei favorevole. Ha inoltre dichiarato inammissibile la deduzione, proposta per la prima volta in appello, dei costi e ricavi relativi al mese di luglio 2001, trattandosi di un fatto nuovo e non di una mera nuova prova. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39, 41 e 55
Consentono all'Amministrazione finanziaria di procedere all'accertamento induttivo o ricostruttivo del reddito quando il contribuente omette la dichiarazione o non offre una base dichiarativa attendibile. Nel caso concreto, l'accertamento è stato fondato sui dati risultanti dalle dichiarazioni IVA.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
Vieta la proposizione in appello di domande ed eccezioni nuove, salvo quelle rilevabili d'ufficio. La deduzione per la prima volta in appello di costi e ricavi relativi a luglio 2001 è stata considerata un fatto nuovo e quindi inammissibile.
Ripartisce l'onere della prova tra le parti. La Corte ha tuttavia rilevato che la rideterminazione del reddito si basava anche su dati riconosciuti o forniti dalla stessa contribuente.
Codice di procedura civile, artt. 115 e 116
Riguardano la valutazione delle prove e il principio di disponibilità delle prove. Non sono stati ritenuti violati, poiché il giudice di merito aveva valutato gli elementi disponibili, valorizzando anche le indicazioni della società.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 1
È stato richiamato dalla contribuente in relazione alla determinazione del reddito imponibile, ma la censura è stata ritenuta infondata.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede, in caso di rigetto integrale del ricorso, il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- In caso di omessa dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria può ricostruire induttivamente il reddito utilizzando dati IVA e altri elementi disponibili; il contribuente deve fornire tempestivamente prova documentale dei costi deducibili.
- Nel processo tributario non è normalmente possibile introdurre per la prima volta in appello nuovi fatti costitutivi o nuove componenti di reddito. I costi devono essere specificamente allegati e documentati già nel ricorso di primo grado.
- La produzione tardiva di un documento può essere distinta dall'introduzione di un fatto nuovo: se il documento riguarda un fatto mai dedotto prima, la novità è inammissibile ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
- Una rideterminazione del reddito non è illegittima per il solo fatto che il giudice utilizzi dati forniti dalla contribuente, soprattutto quando tali dati siano riconosciuti dalla stessa parte e conducano a un risultato più favorevole rispetto all'accertamento originario.
- Le contestazioni relative a singole voci di costo devono essere precise, riferite a periodi determinati e accompagnate dalla relativa documentazione contabile; contestazioni generiche possono non essere sufficienti a superare l'accertamento induttivo.
- Il rigetto del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese e, quando previsto, il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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