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Sentenza

Sentenza del 29/03/2019 n. 4701 - Comm. Trib. Prov. Roma

Processo tributario - Procedimento di primo Grado - Memorie difensive e deposito documentazione - Parte resistente - Costituzione in giudizio - Tardività - Conseguenze - Decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni e di fare istanza di chiamata di terzi - Sussistenza - Deposito di documenti - inammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata ritenuta inammissibile la costituzione tardiva della parte resistente, con conseguente inammissibilità anche della produzione documentale effettuata oltre il termine previsto. La tardività preclude le attività difensive soggette a decadenza, mentre restano rilevabili d’ufficio le questioni che la legge sottrae alla disponibilità delle parti.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente. Ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 546/1992, la resistente deve costituirsi entro sessanta giorni dalla notificazione del ricorso. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dalla possibilità di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio e di chiedere la chiamata di terzi. Inoltre, l’eventuale deposito di documenti deve rispettare il termine di venti giorni liberi prima dell’udienza, previsto dall’art. 32 del medesimo decreto.

Norme richiamate

  • Art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La parte resistente deve costituirsi in giudizio entro sessanta giorni dalla notificazione del ricorso.

    Il termine è previsto a pena di decadenza per la proposizione di eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio e per l’istanza di chiamata di terzi.

  • Art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Disciplina le attività difensive delle parti nel processo tributario e deve essere coordinato con i termini di costituzione e di deposito degli atti.

  • Art. 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Deposito documentale entro venti giorni liberi prima dell’udienza.

    La documentazione prodotta oltre il termine è inammissibile, anche quando la parte resistente non abbia tempestivamente esercitato le proprie facoltà difensive.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la parte resistente deve costituirsi entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso per evitare le decadenze previste dalla legge.
  • La costituzione tardiva impedisce, di regola, di formulare nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio e di chiedere la chiamata di terzi.
  • I documenti devono essere depositati entro venti giorni liberi prima dell’udienza; il mancato rispetto del termine può comportarne l’inammissibilità.
  • La tardività della costituzione e quella del deposito documentale operano autonomamente: anche se la parte non formula eccezioni, la produzione documentale tardiva resta soggetta alla sanzione dell’inammissibilità.
  • Le questioni rilevabili d’ufficio non sono normalmente precluse dalla tardiva costituzione, nei limiti in cui la legge ne consenta la rilevazione d’ufficio.

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