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Sentenza

Sentenza del 29/03/2019 n. 161 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Legittimo affidamento contribuente - errore scusabile - Contraddittorio

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente contestava il preavviso di fermo amministrativo emesso per il mancato pagamento di ulteriori 5/6 delle sanzioni, pari a circa 4.265 euro. Egli sosteneva di essere stato legittimamente ammesso a un piano di rateizzazione con riduzione delle sanzioni a 1/6 e di aver integralmente pagato tutte le rate, le imposte, gli interessi e le sanzioni così determinate. L'amministrazione riteneva invece che il termine di 60 giorni decorresse dalla notifica perfezionata per compiuta giacenza il 22 settembre 2012, e non dal ritiro materiale dell'atto avvenuto il 29 novembre 2012; pertanto, il pagamento della prima rata del 14 gennaio 2013 sarebbe stato tardivo e la riduzione delle sanzioni indebita. Il contribuente deduceva inoltre violazione dei principi di collaborazione, buona fede e legittimo affidamento, carenza dei presupposti per il fermo e mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, con riferimento anche all'accertamento IVA.

La decisione

La Commissione ha rigettato l'appello dell'amministrazione e confermato l'accoglimento del ricorso del contribuente. Ha riconosciuto che il termine di 60 giorni decorreva dalla compiuta giacenza e che, in astratto, la riduzione delle sanzioni era stata richiesta tardivamente. Tuttavia, il contribuente era stato indotto in errore scusabile dall'addetto allo sportello dell'amministrazione, che lo aveva ammesso alla rateizzazione senza verificare la relata di notifica, mentre non era credibile che il dipendente fosse stato tratto in errore dalle dichiarazioni di un cittadino privo di competenze giuridiche. Il contribuente aveva inoltre pagato integralmente quanto previsto dal piano. Secondo il giudice, l'accordo rateizzante aveva determinato la sostituzione dell'obbligazione precedente con quella risultante dal piano, sicché non sussisteva un mancato pagamento idoneo a giustificare il fermo amministrativo ai sensi degli artt. 50 e 86 del d.P.R. 602/1973. È stata inoltre valorizzata l'assenza di un contraddittorio preventivo effettivo in materia di IVA, poiché il contribuente avrebbe potuto fornire elementi concreti suscettibili di incidere sull'esito dell'accertamento. L'appello è stato quindi rigettato; nulla è stato disposto sulle spese, non essendosi costituito il contribuente in appello.

Norme richiamate

  • Art. 10, commi 1 e 2, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Il legittimo affidamento del contribuente comporta l'esclusione degli aspetti sanzionatori, risarcitori ed accessori conseguenti all'inadempimento incolpevole dell'obbligazione tributaria, ma non incide sulla debenza del tributo.

    La buona fede e il legittimo affidamento tutelano il contribuente dagli effetti sanzionatori e accessori dell'errore incolpevole provocato dall'amministrazione, ma non eliminano l'obbligo di pagare il tributo principale.

  • Articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione

    Sono richiamati come fondamento costituzionale del principio generale di tutela dell'affidamento incolpevole e dei doveri di correttezza, legalità, capacità contributiva e buon andamento dell'amministrazione.

  • Articoli 50 e 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il fermo amministrativo presuppone una situazione di mancato pagamento del debito. Nel caso esaminato tale presupposto è stato escluso perché il contribuente aveva integralmente adempiuto al piano di rateizzazione concordato.

  • Articolo 15 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    La norma è richiamata in relazione alla riduzione delle sanzioni a 1/6 nell'ambito della definizione dell'accertamento, beneficio che l'amministrazione aveva inizialmente riconosciuto al contribuente.

  • D.P.R. 602/1973, artt. 50 e 86; disciplina della notificazione per compiuta giacenza

    La notifica dell'avviso si perfeziona con la compiuta giacenza e da tale momento decorrono i termini per impugnare o definire l'accertamento, indipendentemente dal successivo ritiro materiale del plico.

  • Principio del contraddittorio preventivo in materia di tributi armonizzati

    Per l'IVA, tributo armonizzato, l'assenza di contraddittorio preventivo può incidere sulla validità dell'atto quando il contribuente dimostri di poter fornire elementi concreti e non meramente formali, potenzialmente idonei a modificare il risultato dell'accertamento.

Massime di principio

  • La notifica per compiuta giacenza produce i suoi effetti dalla data di perfezionamento della procedura, non dalla data in cui il contribuente ritira materialmente l'atto; il ritiro successivo non riapre i termini per impugnare o beneficiare di riduzioni.
  • Se il contribuente riceve dall'amministrazione indicazioni errate o viene ammesso a un piano di pagamento sulla base di una verifica omessa dall'ufficio, il legittimo affidamento e l'errore scusabile possono escludere sanzioni, interessi o altri effetti accessori, purché l'affidamento sia oggettivamente ragionevole e documentabile.
  • Il tributo principale resta normalmente dovuto anche quando l'errore dell'amministrazione esclude sanzioni e accessori; la tutela dell'affidamento non cancella l'obbligazione fiscale sostanziale.
  • Un piano di rateizzazione formalmente accettato dall'amministrazione e integralmente rispettato dal contribuente può impedire la successiva richiesta di somme ulteriori fondata su un diverso ricalcolo, soprattutto quando l'errore dipenda da una mancata verifica interna dell'ufficio.
  • Prima di adottare misure cautelari come il fermo amministrativo deve esistere un debito effettivamente non pagato e attuale; non è sufficiente un residuo preteso dall'amministrazione in contrasto con un piano di pagamento concordato e adempiuto.
  • In materia di IVA, il contraddittorio preventivo non è violato in modo rilevante dalla sola omissione formale: il contribuente deve indicare ragioni e documenti concreti che, se esaminati prima dell'atto, avrebbero potuto condurre a un diverso accertamento.
  • Chi intende invocare il legittimo affidamento dovrebbe conservare l'atto di rateizzazione, le ricevute dei pagamenti, le comunicazioni dell'ufficio e ogni elemento che dimostri l'affidamento ragionevole e il comportamento diligente tenuto.

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