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Sentenza

Sentenza del 29/03/2019 n. 67 - Corte Costituzionale

Contenzioso - Atti, notificazioni e comunicazioni - Elezione di domicilio effettuata nel processo e sua validità anche per la fase procedimentale relativa alla riscossione del contributo unificato - Notificazione dell'invito al pagamento presso il domicilio eletto e mancata comunicazione da parte del domiciliatario- Questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Messina - Inammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

C.G. ha impugnato un'intimazione di pagamento relativa al contributo unificato non versato per un precedente ricorso tributario. L'importo comprendeva il contributo determinato nella misura massima per la mancata indicazione del valore della lite, la sanzione pari al 200% del contributo non versato e le spese di notifica. La contribuente sosteneva di non aver conosciuto tempestivamente l'invito al pagamento, poiché notificato presso il domicilio eletto nel precedente giudizio, presso il difensore, che non glielo aveva comunicato. La Commissione tributaria provinciale di Messina ha quindi sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 248, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002, ritenendo che la notifica al domicilio processuale potesse violare gli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione.

La decisione

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni riferite agli artt. 24 e 111 Cost., perché la Commissione rimettente non aveva adeguatamente motivato la lesione del diritto di difesa e del giusto processo. Ha invece dichiarato non fondate le questioni riferite agli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost. La Corte ha stabilito che l'invito al pagamento del contributo unificato può essere notificato presso il domicilio eletto nel processo dal quale nasce l'obbligo tributario. Tale disciplina rientra nella discrezionalità legislativa e garantisce, in linea generale, un'effettiva possibilità di conoscenza dell'atto. La mancata comunicazione dell'invito da parte del domiciliatario costituisce un inconveniente di fatto imputabile al rapporto tra parte e domiciliatario e non determina, di per sé, l'illegittimità costituzionale della norma.

Norme richiamate

  • Art. 248, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    L'invito è notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio.

    La notifica dell'invito al pagamento del contributo unificato può essere effettuata presso il domicilio eletto nel processo cui si riferisce il contributo, senza necessità di una distinta elezione di domicilio per la successiva fase di riscossione.

  • Artt. 3, 24, 97, secondo comma, e 111 della Costituzione

    Gli artt. 24 e 111 non sono stati esaminati nel merito per insufficiente motivazione della questione; gli artt. 3 e 97 non risultano violati, poiché la disciplina della notifica non è manifestamente irragionevole e assicura una possibilità effettiva di conoscenza dell'atto.

  • Art. 14, comma 1, D.P.R. n. 115/2002

    La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo [...] è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.

    L'obbligo di pagamento del contributo unificato sorge in capo alla parte che introduce o promuove il giudizio.

  • Art. 16, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato [...] si applicano le disposizioni [...] in materia di riscossione.

    L'omesso o insufficiente pagamento comporta l'attivazione della procedura di riscossione, con interessi e applicazione della sanzione prevista dalla legge.

  • Art. 13, comma 6, D.P.R. n. 115/2002

    La mancata dichiarazione del valore della lite determina l'applicazione del contributo unificato nella misura massima prevista per il relativo settore processuale.

  • Art. 17, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Le comunicazioni e notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte.

    Nel processo tributario il domicilio eletto costituisce il luogo ordinario per le notificazioni e produce effetti anche per i successivi gradi di giudizio.

  • Art. 16-bis, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992

    L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.

    L'indicazione della PEC processuale equivale all'elezione di domicilio ai fini delle comunicazioni e notificazioni.

  • Artt. 5 e 6, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Possono consentire al contribuente di contestare l'applicazione delle sanzioni quando l'omissione sia priva dell'elemento soggettivo o dipenda da fatto a lui non imputabile; tali rimedi operano sul piano della responsabilità sanzionatoria e non rendono illegittima la notifica al domicilio eletto.

Massime di principio

  • Quando un'obbligazione economica nasce direttamente da un processo, l'elezione di domicilio effettuata per quel processo può valere anche per gli atti successivi e collegati alla riscossione, se la legge lo prevede.
  • La notifica al difensore domiciliatario è normalmente idonea a perfezionare la conoscenza legale dell'atto. La mancata trasmissione dell'atto al cliente da parte del domiciliatario è, di regola, un problema interno al rapporto professionale e non invalida automaticamente la notifica.
  • La disciplina legislativa delle notificazioni è costituzionalmente ammissibile finché garantisce al destinatario una possibilità effettiva di conoscere l'atto con ordinaria diligenza, senza imporgli ricerche particolarmente complesse.
  • Il contribuente deve mantenere un comportamento diligente e informarsi presso il difensore domiciliatario sugli atti e sugli adempimenti connessi al processo, incluso il pagamento del contributo unificato.
  • L'eventuale negligenza del difensore può rilevare per chiedere il risarcimento dei danni o per contestare la sanzione sotto il profilo dell'assenza di colpa, ma non comporta automaticamente l'inesistenza o la nullità della notifica eseguita secondo legge.
  • Le censure di costituzionalità devono indicare in modo specifico come la norma violi ciascun parametro costituzionale; il richiamo generico al diritto di difesa o al giusto processo può comportare l'inammissibilità della questione.

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