Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 29/03/2019 n. 229 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Sanzioni - società di capitali - coobbligazione della persona fisica - legittimità - sussiste - applicabilità dell'art. 7 del D.L. n. 269 del 2003 - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’atto di irrogazione di una sanzione di 5.630,33 euro, contestando la validità della sottoscrizione dell’atto, l’asserita carenza di motivazione e prova dei rilievi fiscali riferiti alla società D.M.S.I. S.r.l. e, soprattutto, la violazione dell’art. 7 del D.L. n. 269/2003. Tale norma stabilisce, in linea generale, che le sanzioni relative al rapporto fiscale di una società di capitali siano poste esclusivamente a carico della persona giuridica e non dell’amministratore o gestore di fatto. Il contribuente sosteneva quindi che la sanzione non potesse essergli applicata personalmente.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto valida la delega di firma, prodotta anche in appello ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992, poiché individuava il soggetto delegato e aveva un periodo di validità comprendente la data dell’atto. Nel merito, ha escluso l’applicabilità dell’art. 7 del D.L. n. 269/2003, considerando la D.M.S.I. S.r.l. una società fittizia e interposta, sostanzialmente una cartiera, creata artificiosamente da C.V. per realizzare violazioni fiscali a proprio esclusivo vantaggio. Pertanto, il rapporto fiscale è stato ritenuto riferibile al beneficiario effettivo della frode e la sanzione è stata legittimamente applicata alla persona fisica. Il contribuente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro.

Norme richiamate

  • Art. 7 del D.L. n. 269/2003

    Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale delle persone giuridiche sono esclusivamente a carico della persona giuridica.

    La regola della responsabilità esclusiva della società opera quando la persona giuridica è effettiva e beneficiaria delle condotte illecite. Non opera quando la società è una costruzione fittizia o interposta, utilizzata esclusivamente per realizzare frodi a vantaggio della persona fisica.

  • Art. 8, comma 2, del D.L. n. 16/2012

    Si applica la sanzione dal 25 al 50% dell’ammontare delle spese relative a beni e servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi.

    La disposizione è stata ritenuta applicabile alle operazioni oggettivamente inesistenti poste in essere nell’ambito della frode fiscale.

  • Art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992

    Consente la produzione di nuovi documenti nel giudizio d’appello; sulla base di tale norma è stata ritenuta ammissibile la produzione tardiva della delega di firma.

  • Art. 42 del D.P.R. n. 600/1973

    Rileva ai fini della verifica della qualifica del funzionario che ha sottoscritto l’atto e della riconducibilità della sottoscrizione all’Amministrazione finanziaria.

  • Cassazione n. 22803 del 9 novembre 2015

    La delega di firma deve individuare il soggetto delegato e il periodo di validità; nel caso concreto tali requisiti sono stati ritenuti soddisfatti.

  • Cassazione n. 5924 dell’8 marzo 2017

    L’esimente di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 269/2003 trova la ragion d’essere nel fatto che la società sia la sola ed unica beneficiaria delle condotte fraudolente poste in essere dalla persona fisica in suo nome e conto. Nel caso, invece, in cui il beneficiario materiale delle violazioni sia la persona fisica che ha posto in essere la condotta fraudolenta, la detta esimente non trova applicazione.

    La responsabilità esclusiva della società non può essere invocata dalla persona fisica che sia il beneficiario effettivo delle violazioni e abbia utilizzato la società come mero schermo o strumento fraudolento.

Massime di principio

  • In via generale, le sanzioni fiscali relative a una società di capitali gravano sulla società e non sull’amministratore o gestore di fatto, in applicazione dell’art. 7 del D.L. n. 269/2003.
  • L’eccezione opera quando l’Amministrazione dimostra che la società è fittizia, interposta o meramente cartolare e che il beneficiario effettivo delle violazioni è la persona fisica.
  • Non è sufficiente qualificare il soggetto come amministratore di fatto: occorre dimostrare il suo ruolo sostanziale nella frode e il vantaggio personale conseguito.
  • Quando la società è una mera cartiera creata per realizzare operazioni inesistenti o frodi fiscali nell’interesse esclusivo del dominus, la sanzione può essere applicata direttamente alla persona fisica.
  • La validità della sottoscrizione dell’atto può essere dimostrata anche in appello mediante produzione della delega, purché siano verificabili il soggetto delegato, la sua appartenenza all’Amministrazione e la validità temporale della delega.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.