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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22203/2021 del 04/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di affitto di suolo sul quale era stata installata una stazione di servizio carburanti. Il concedente agiva per ottenere il pagamento di una quota di canone 2009, deducendo che il corrispettivo era stato pattuito in misura pro-litro, calcolata sul prezzo di vendita del carburante annualmente erogato e comprensiva di imposta. La società affittuaria sosteneva invece che il canone dovesse essere ridotto escludendo l'IVA, assumendo che il proprietario non fosse tenuto a emettere fattura e che, in ogni caso, il canone fosse stato determinato solo sull'importo imponibile. In ricorso per cassazione la società articolava quattro motivi: (1) erronea interpretazione delle clausole contrattuali sul criterio di determinazione del canone e sulla previsione di somme comprensive di imposta; (2) violazione della disciplina IVA, per avere la Corte territoriale escluso l'assoggettamento a IVA per mancanza del presupposto soggettivo in capo al concedente; (3) omesso esame e omessa motivazione in relazione alla titolarità della partita IVA del concedente al momento della stipula e a documenti che, secondo la ricorrente, dimostravano l'obbligo di fatturazione; (4) illogicità della motivazione e omessa valutazione dell'asserito indebito arricchimento derivante dall'omessa fatturazione, poiché il concedente avrebbe incassato un importo comprensivo di IVA pur non essendo tenuto a emettere fattura.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la ricorrente non aveva specificamente indicato i canoni ermeneutici violati e che, in ogni caso, la lettura accolta dalla Corte d'appello era una plausibile interpretazione del contratto, non censurabile in cassazione solo perché diversa da quella proposta dalla parte. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, osservando che la censura sulla partita IVA non dimostrava la decisività del fatto omesso e che il vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. è oggi limitato al minimo costituzionale, non potendo essere dedotto mediante confronto tra motivazione e risultanze istruttorie. Il quarto motivo è stato giudicato in parte infondato e in parte inammissibile: la Corte ha escluso vizi di motivazione apparente o mancante e ha rilevato che la doglianza sull'indebito arricchimento era sostanzialmente nuova e comunque non riconducibile in modo corretto a un vizio denunciabile in cassazione. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 1362 c.c. e ss.

    Per denunciare un errore nell'interpretazione di una clausola contrattuale in cassazione occorre indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale punto il giudice se ne sia discostato; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del contratto.

  • art. 1364 c.c.

    Richiamato come criterio interpretativo, ma la Corte ribadisce che la censura non può risolversi nella mera alternativa tra interpretazioni possibili del contratto.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato tra i criteri di interpretazione invocati dalla ricorrente, senza che sia stata dimostrata una concreta violazione da parte del giudice di merito.

  • art. 1371 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non specificamente e validamente dedotto come violato.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, non il mero dissenso sulla valutazione delle prove o sulla sufficienza della motivazione.

  • art. 111 Cost.

    La violazione del dovere di motivazione rileva solo nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo se la motivazione manca o è solo apparente, non quando la motivazione sia semplicemente non condivisa.

  • art. 1 d.P.R. 633/1972

    Il presupposto soggettivo IVA non può essere affermato in modo astratto: occorre che il rapporto dedotto rientri nell'attività per la quale il soggetto è obbligato ad emettere fattura.

  • art. 2 d.lgs. 231/2002

    La semplice richiesta di interessi moratori ex decreto non consente, da sola, di desumere che la parte abbia agito in veste di imprenditore o che fosse tenuta a emettere fattura; nel caso concreto la pretesa è stata considerata non decisiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Accertata la soccombenza del ricorrente, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura sull'interpretazione del contratto è ammissibile solo se il ricorrente indica in modo specifico quali canoni ermeneutici siano stati violati e dove; non è consentito chiedere una nuova valutazione della clausola già interpretata in modo plausibile dal giudice di merito.
  • Quando una clausola contrattuale consente più letture possibili, la Corte di cassazione non può sostituire la propria interpretazione a quella scelta dal giudice di merito se quest'ultima è logicamente sostenibile e coerente con il testo contrattuale.
  • Il vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è configurabile solo in presenza di omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; sono invece estranee al vizio le doglianze che mirano a contestare la valutazione delle prove o a prospettare una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre soltanto nei casi estremi di motivazione mancante, meramente apparente, perplessa o intrinsecamente contraddittoria; non basta che la parte ritenga la motivazione poco persuasiva o non condivisibile.
  • Un fatto è decisivo solo se, ove esaminato, avrebbe con certezza portato a una decisione diversa; non sono sufficienti elementi meramente indiziari, argomentazioni difensive o circostanze che non incidano in modo risolutivo sull'esito della controversia.
  • Non può desumersi automaticamente l'obbligo di fatturazione o la qualifica imprenditoriale di una parte da elementi indiretti e non decisivi, se il rapporto contrattuale e la documentazione complessiva non consentono di affermare in modo univoco il relativo presupposto soggettivo.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneAccertamentoImpugnazioni
RamiContrattiTributiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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