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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22207/2021 del 04/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, regolarmente notificata e accettata dalla parte controricorrente, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c., senza condanna alle spese. Non è stata quindi esaminata nel merito la sentenza impugnata sulla tardiva riassunzione del processo interrotto.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La società ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio di merito per tardiva riassunzione dopo l'interruzione conseguente al fallimento di una società in accomandita semplice. Secondo la decisione impugnata, la riassunzione era avvenuta oltre il termine trimestrale decorrente dalla conoscenza legale del fallimento. Il ricorso era articolato in tre motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico. Nel corso del giudizio di legittimità, la ricorrente ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese, notificato e formalmente accettato dalla parte costituita.

Norme richiamate

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, quando regolarmente notificata e accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione senza condanna alle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso validamente notificata alla controparte e da questa accettata determina l'estinzione del processo.
  • L'estinzione per rinuncia preclude ogni esame dei motivi di ricorso e rende superflua la decisione sul merito della sentenza impugnata.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, non va pronunciata la condanna alle spese se la Corte ritiene di non porle a carico di alcuna parte secondo la disciplina applicata nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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