Cassazione Civile, Ordinanza n. 22207/2021 del 04/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, regolarmente notificata e accettata dalla parte controricorrente, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c., senza condanna alle spese. Non è stata quindi esaminata nel merito la sentenza impugnata sulla tardiva riassunzione del processo interrotto.
Esito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La società ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio di merito per tardiva riassunzione dopo l'interruzione conseguente al fallimento di una società in accomandita semplice. Secondo la decisione impugnata, la riassunzione era avvenuta oltre il termine trimestrale decorrente dalla conoscenza legale del fallimento. Il ricorso era articolato in tre motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico. Nel corso del giudizio di legittimità, la ricorrente ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese, notificato e formalmente accettato dalla parte costituita.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, quando regolarmente notificata e accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione senza condanna alle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso validamente notificata alla controparte e da questa accettata determina l'estinzione del processo.
- L'estinzione per rinuncia preclude ogni esame dei motivi di ricorso e rende superflua la decisione sul merito della sentenza impugnata.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, non va pronunciata la condanna alle spese se la Corte ritiene di non porle a carico di alcuna parte secondo la disciplina applicata nel caso concreto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22200/2021 del 04/08/2021
- ordinanza_civile · 4 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22201/2021 del 04/08/2021
- ordinanza_civile · 4 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22202/2021 del 04/08/2021
- ordinanza_civile · 4 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22203/2021 del 04/08/2021
- ordinanza_civile · 4 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22204/2021 del 04/08/2021
- ordinanza_civile · 4 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22206/2021 del 04/08/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →