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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22201/2021 del 04/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore servizi)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di fornitura di servizi telefonici e internet stipulato telefonicamente. L'utente ha chiesto di accertare l'illegittimità dell'attivazione di un abbonamento denominato "cubovision", dell'interruzione dei servizi internet e telefonia protrattasi dal 7 marzo 2013 al 31 maggio 2013, con conseguente diritto all'indennità contrattuale, e dell'intimazione di risoluzione del contratto comunicata il 13 marzo 2013. La società, in via riconvenzionale, ha chiesto il pagamento di fatture rimaste insolute. In appello il Tribunale ha dichiarato illegittima l'attivazione di "cubovision" e inammissibile la riconvenzionale, ma ha respinto le domande relative alla sospensione del servizio e alla risoluzione del contratto. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., l'omesso esame di plurimi documenti: con il primo motivo ha sostenuto che il Tribunale non avrebbe considerato un fax del 6 marzo 2013 con bonifico e comunicazione di avvenuto pagamento di 118,82 euro, documentazione che, a suo dire, avrebbe escluso la morosità e quindi la legittimità della sospensione; con il secondo motivo ha denunciato l'omesso esame di vari documenti successivi, che secondo lui dimostravano che il contratto non si era mai risolto e che il credito residuo contestato era interamente riferibile ad addebiti non dovuti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché l'omesso esame del documento indicato non era decisivo: anche considerando il pagamento di 118,82 euro, permaneva comunque una posizione debitoria del ricorrente, quantificata dal Tribunale in 140,85 euro e ridotta solo a 22,03 euro, comunque sufficiente a giustificare la sospensione del servizio. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile per più ragioni: mancata adeguata trascrizione dei documenti ai sensi dell'art. 366, n. 6 c.p.c.; mancata specifica indicazione dei fatti decisivi che ne sarebbero derivati; e sostanziale richiesta di un nuovo giudizio di merito, oltre che introduzione di profili nuovi sulla stessa esistenza della risoluzione contrattuale. Per conseguenza il ricorrente è stato condannato alle spese di lite ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per sollecitare un nuovo apprezzamento del merito; il fatto omesso deve essere decisivo in senso stretto.

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    Il ricorrente per cassazione ha l'onere di trascrivere o indicare in modo specifico i documenti su cui fonda il motivo, in misura sufficiente a consentirne l'immediata valutazione da parte della Corte.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la decisione accelerata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'omesso esame di un documento è rilevante solo se il fatto storico desumibile dal documento sia decisivo, cioè idoneo a mutare con certezza l'esito della controversia.
  • La censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o in un terzo grado di merito.
  • Chi deduce l'omesso esame di documenti deve indicarne e trascriverne il contenuto in modo puntuale, così da permettere alla Corte di verificarne la decisività senza accedere autonomamente agli atti.
  • Quando, anche dopo la considerazione del documento asseritamente trascurato, permanga comunque una morosità residua idonea a giustificare la sospensione del servizio, il vizio dedotto non è decisivo e il motivo è inammissibile.
  • È inammissibile il motivo che, sotto la veste del vizio motivazionale, introduca una nuova ricostruzione dei fatti o questioni non trattate nei precedenti gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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