Cassazione Civile, Ordinanza n. 22200/2021 del 04/08/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (utente)
La controversia
Un soggetto aveva pagato, nel 1999, una somma richiesta per l'allacciamento della propria azienda agricola alla rete elettrica, allacciamento che non venne eseguito. Nel 2008 convenne in giudizio la società distributrice chiedendo, in via originaria, l'esecuzione dell'allacciamento oppure, in subordine, la restituzione della somma versata con interessi e il risarcimento dei danni da grave inadempimento. Dopo il primo grado e l'appello della società, la controversia in Cassazione riguardava tre profili: 1) la decorrenza degli interessi sulla somma da restituire, sostenendosi che dovesse applicarsi la disciplina della risoluzione contrattuale e non quella dell'indebito oggettivo; 2) il rigetto della domanda di risarcimento del danno, contestando l'asserita ultrapetizione e l'affermazione di carenza di prova; 3) la regolazione delle spese di lite. Il ricorrente deduceva in particolare la falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. e la violazione dell'art. 1458 c.c., nonché, per il secondo motivo, la violazione degli artt. 1218, 2727, 2729 e 112 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo nei limiti in cui censurava la decorrenza degli interessi sulla somma da restituire, cassando la sentenza impugnata su tale punto e rinviando alla Corte d'appello perché accerti, alla luce dei principi indicati, quando la società abbia avuto contezza dell'impossibilità di eseguire l'allacciamento e se vi fossero ragioni per trattenere la somma. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, sia per difetto di autosufficienza sulla dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c., sia perché generico e comunque non confrontato con la ratio della decisione impugnata, che escludeva la responsabilità della società per la mancata elettrificazione. Il terzo motivo sulle spese è stato assorbito. La sentenza è stata dunque cassata con rinvio limitatamente al capo sugli interessi e sulle spese conseguenti.
Norme richiamate
"se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda"
La norma sulla ripetizione dell'indebito si applica, per richiamo dell'art. 1463 c.c., alla restituzione della prestazione già ricevuta dalla parte liberata per sopravvenuta impossibilità, ma la buona o mala fede va valutata con riferimento al momento in cui la prestazione diventa impossibile e alla successiva permanenza della ritenzione della somma.
La Corte esclude che nel caso concreto la disciplina della retroattività della risoluzione per inadempimento sia il parametro decisivo, poiché il giudice d'appello aveva invece valorizzato la sopravvenuta impossibilità della prestazione e la conseguente ripetizione dell'indebito.
"nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione di indebito"
Costituisce la norma di riferimento per la restituzione della somma ricevuta quando la prestazione diventa impossibile senza colpa; il richiamo all'indebito opera per determinare se e da quando siano dovuti gli interessi.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la responsabilità contrattuale della società, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non confrontato con il mancato accertamento della responsabilità per la mancata esecuzione dell'allacciamento.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla prova presuntiva del danno, senza accoglimento per difetto di specificità e autosufficienza.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle presunzioni semplici per la prova del danno, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
La Corte di cassazione rileva il difetto di autosufficienza della censura di ultrapetizione, poiché la domanda di primo grado non era stata trascritta in modo idoneo a dimostrare l'allegazione del profilo della mancata informazione.
Richiamato dal ricorrente per contestare la compensazione parziale delle spese; il motivo è assorbito per effetto dell'accoglimento parziale del ricorso.
Norma processuale che ha regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando una prestazione corrispettiva diventa sopravvenutamente impossibile senza colpa della parte che ha ricevuto la controprestazione, la restituzione di quanto già ricevuto segue le regole della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., per effetto del richiamo dell'art. 1463 c.c.
- Ai fini della decorrenza degli interessi sulla somma da restituire, la buona o mala fede dell'accipiens deve essere valutata con riferimento al momento in cui si verifica la sopravvenuta impossibilità della prestazione e alla consapevolezza della successiva insussistenza di un titolo a trattenere la somma, non al solo momento del pagamento originario.
- La persistente richiesta del creditore di eseguire la prestazione non è di per sé decisiva per giustificare la trattenuta della somma da parte dell'altra parte, se questa sia già consapevole dell'impossibilità di adempiere.
- La censura di ultrapetizione richiede un rigoroso rispetto dell'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione: la domanda e i fatti allegati devono essere riportati in modo sufficiente a consentire il controllo della dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c.
- Una domanda risarcitoria non può essere accolta se manca un accertamento della responsabilità della parte convenuta per il fatto dannoso dedotto, e il ricorso che non si confronti con tale ratio è inammissibile o comunque infondato.
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