Cassazione Civile, Ordinanza n. 22204/2021 del 04/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (utente portuale)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società che gestiva provvisoriamente la struttura portuale Portorosa nei confronti della titolare di un posto barca, per il pagamento di somme ritenute dovute in relazione al contratto di ormeggio stipulato originariamente con la precedente società poi fallita. In primo grado l’opposizione era stata accolta solo in parte; in appello, invece, la titolare del posto barca otteneva la riforma della decisione, con accoglimento delle proprie difese circa l’illegittimità della modifica unilaterale delle tariffe e la non debenza di alcune voci accessorie. Le società ricorrenti impugnano la sentenza d’appello con tre motivi: 1) violazione dell’art. 80 l. fall. e degli artt. 1407 e 1409 c.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente assimilato il contratto di ormeggio alla locazione e non alla somministrazione, con conseguente errata applicazione della disciplina sulla prosecuzione del rapporto; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per omesso esame del verbale di vendita e del contratto di affidamento con la curatela, documenti che a loro dire avrebbero dimostrato la conformità delle tariffe applicate alle prescrizioni della procedura e la distinzione tra utenti in transito e titolari di contratti di ormeggio; 3) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché dell’art. 116 c.p.c., per asserita omessa pronuncia sulla doglianza relativa agli interessi moratori previsti dall’art. 3 del contratto di ormeggio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo mal posto perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non tanto sulla qualificazione tipologica del contratto quanto sull’interpretazione della clausola del bando di gara relativa alla libertà di determinare le tariffe e sulla clausola di invarianza contenuta nel contratto originario, proseguito dopo il fallimento. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché le censure non scalfivano le autonome rationes decidendi della sentenza di appello, che aveva interpretato la previsione del bando come riferita ai soli nuovi contratti e aveva valorizzato la clausola di invarianza dei rapporti già in essere. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché i ricorrenti avevano confuso il vizio di omessa pronuncia con quello di motivazione, deducendoli sotto parametri normativi non corretti; tale errata sussunzione comporta inammissibilità. Le ricorrenti sono state condannate alle spese di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato per la prosecuzione del contratto dopo il fallimento; il giudice di merito lo aveva utilizzato per ritenere il subentro del curatore e la continuità del rapporto
invocati dai ricorrenti, ma la censura non è stata sviluppata in modo idoneo e non ha inciso sulla ratio decidendi
invocati per lamentare omesso esame di documenti e difetto di valutazione probatoria; il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non colpiva le rationes decidendi
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per denunciare asserita omessa pronuncia/motivazione, ma la Corte ha rilevato l’erronea qualificazione del vizio
richiamato in relazione al vizio motivazionale dedotto
la Corte ribadisce che l’omessa pronuncia va fatta valere ex n. 4, mentre il vizio motivazionale rientra nel n. 5; l’erronea sussunzione comporta inammissibilità
la totale omissione di pronuncia integra il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in connessione con l’ulteriore contributo unificato
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
norma di inserimento del comma 1 quater nell’art. 13 d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: se le censure si appuntano su un tema solo apparentemente decisivo ma non idoneo a incidere sulla reale motivazione della decisione, il motivo è infondato o inammissibile.
- La qualificazione giuridica del rapporto è irrilevante, ai fini dell’accoglimento del ricorso, quando la decisione di merito si fondi essenzialmente sull’interpretazione di una clausola contrattuale o di bando e il ricorrente non censuri specificamente tale interpretazione.
- L’omesso esame di documenti o di fatti non determina accoglimento se le doglianze non si confrontano con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata.
- Il vizio di omessa pronuncia va dedotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; il vizio di motivazione va dedotto, nei limiti oggi consentiti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: la confusione tra i due rimedi rende il motivo inammissibile.
- Quando un contratto prosegue dopo il fallimento, la modifica delle condizioni economiche verso i contraenti già in essere deve risultare da una previsione chiara; una clausola del bando che attribuisca all’aggiudicatario libertà tariffaria può essere interpretata come riferita ai soli nuovi rapporti, se il rapporto originario conteneva una clausola di invarianza e il provvedimento della procedura imponeva il rispetto dei contratti in corso.
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