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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22206/2021 del 04/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia origina dalla risoluzione di un contratto di affitto di ramo d'azienda. Nel giudizio di merito era stata respinta, in sede di rinvio, la domanda risarcitoria proposta dall'affittuario dopo che la precedente sentenza di legittimità aveva cassato parzialmente la decisione d'appello, limitatamente al criterio di quantificazione del danno. Il ricorrente per cassazione sostiene che il giudice di rinvio abbia violato i limiti del giudicato e del rinvio ex artt. 336, 383 e 384 c.p.c. e 2909 c.c., perché avrebbe riesaminato questioni già coperte da giudicato e, in sostanza, negato integralmente il risarcimento facendo leva su argomenti già scrutinati in precedenza. Deduce che la cassazione precedente aveva accolto solo il motivo relativo alla quantificazione del danno e che il giudice del rinvio non poteva rimettere in discussione l'an della pretesa risarcitoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato d'ufficio la mancanza dell'esposizione sommaria dei fatti, richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 366 n. 3 c.p.c., e ha inoltre ritenuto le censure generiche e sostanzialmente volte a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha quindi confermato che il giudice di rinvio si era attenuto ai principi già enunciati nella sentenza rescindente, che imponevano di verificare, in concreto, se il locatore avesse effettivamente subito un danno da mancata percezione dei canoni dopo il rilascio, tenendo conto dell'eventuale utilizzo diretto o indiretto dell'azienda. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    È stata dedotta la violazione o falsa applicazione di legge quale motivo di ricorso, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza e genericità.

  • art. 366 c.p.c., n. 3

    L'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali è requisito essenziale del ricorso per cassazione; la sua mancanza determina inammissibilità.

  • art. 336 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere i limiti degli effetti della cassazione e del giudizio di rinvio.

  • art. 383 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di cassazione con rinvio e poteri del giudice di rinvio.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la vincolatività del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la preclusione del giudicato sulle questioni già decise.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 27, L. 27 luglio 1978, n. 392

    Richiamato nel principio applicato: il conduttore che receda prima della scadenza senza preavviso è tenuto a risarcire i danni provati dal locatore, salvo che l'immobile sia stato utilmente utilizzato dal locatore.

  • art. 1590 c.c.

    Richiamato nel principio applicato in tema di rilascio del bene locato e di danno da ritardata restituzione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali è un requisito autonomo e imprescindibile: la sua assenza comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Le censure devono essere specifiche e autosufficienti; non è consentito formulare doglianze generiche che, sotto la veste della violazione di legge, mirino in realtà a una nuova valutazione del merito.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può discostarsene, ma deve applicarlo ai punti effettivamente devoluti e non coperti da giudicato.
  • In caso di recesso anticipato o risoluzione del rapporto locatizio, la mancata percezione dei canoni fino alla scadenza non integra automaticamente un danno risarcibile: occorre verificare in concreto se il locatore abbia potuto utilizzare direttamente o indirettamente il bene o il ramo d'azienda.
  • Il danno da mancata corresponsione dei canoni post-rilascio va commisurato alle circostanze del caso concreto e non può essere liquidato in via automatica sul solo residuo dei canoni convenuti.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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