Cassazione Civile, Ordinanza n. 22202/2021 del 04/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utente)
La controversia
Nel giudizio di merito era stata accolta la domanda di un utente contro la società fornitrice di servizi telefonici, condannata a risarcire il danno patrimoniale conseguente al distacco dell'utenza. La corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo non provata dalla società la grave morosità dedotta a giustificazione della sospensione e reputando congrua la liquidazione equitativa del danno, ancorata a documentazione di spesa prodotta in giudizio. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 2697 e 1460 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre a omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la prova della legittimità della sospensione e non avrebbe considerato che il tribunale aveva già accolto, con giudicato interno, la sua domanda riconvenzionale per alcune fatture fondata sugli stessi fatti costitutivi dell'eccezione di inadempimento; (2) violazione degli artt. 2697, 1226 e 2056 c.c. e degli artt. 115, 116 e 198 c.p.c., oltre a omesso esame di fatto decisivo, contestando la liquidazione equitativa del danno in assenza dei presupposti e assumendo che la produzione tardiva dei documenti dimostrasse la possibilità di provare esattamente il danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per mescolanza e sovrapposizione di censure eterogenee, formulate in modo non univoco e non conforme al requisito di specificità dell'art. 366 n. 4 c.p.c.; ha inoltre osservato che la doglianza sull'"omesso esame" in realtà non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata e, se del caso, avrebbe dovuto essere dedotta come omessa pronuncia. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché si limitava a trascrizioni e richiami giurisprudenziali senza un effettivo confronto con la motivazione della corte d'appello, la quale aveva spiegato in modo dettagliato gli elementi documentali e probatori posti a base della liquidazione del danno. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le censure di violazione di legge e di omesso esame non possono essere confuse e sovrapposte in modo da rendere incerto l'oggetto della doglianza e impedire il controllo di legittimità.
Il ricorso per cassazione deve esporre in modo chiaro e specifico i motivi e la loro univoca direzione censoria; la mescolanza indiscriminata di questioni di fatto, diritto sostanziale e processuale comporta inammissibilità.
È richiamato come norma sulla ripartizione dell'onere della prova, ma la sua evocazione è stata ritenuta inconferente perché non coordinata con una specifica critica alla ratio decidendi.
L'eccezione di inadempimento può rilevare solo se la censura si confronta direttamente con l'accertamento di fatto relativo alla morosità o all'inadempimento dell'altra parte.
La violazione è configurabile solo se il giudice decide sulla base di prove non introdotte o ignora il principio dispositivo in modo specifico e puntuale.
La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o disattende il prudente apprezzamento in assenza di deroghe normative.
La liquidazione equitativa del danno è ammissibile quando il danno esiste ma non è possibile provarne esattamente l'ammontare; la censura deve confrontarsi con gli elementi probatori richiamati dalla sentenza.
La quantificazione del danno risarcibile segue i criteri dettati per la responsabilità aquiliana e può essere effettuata in via equitativa nei limiti consentiti dalla prova disponibile.
Il richiamo è stato considerato privo di specifica pertinenza rispetto alla censura proposta.
Richiamato per indicare la fase di produzione documentale considerata dalla corte di merito.
Norma richiamata per il deposito della memoria in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sovrappongono in modo indistinto violazioni di legge, vizi motivazionali e censure processuali senza consentire di individuare con certezza la specifica critica rivolta alla sentenza impugnata.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si indica puntualmente in che modo il giudice abbia violato il principio dispositivo o il regime legale di valutazione della prova; non è sufficiente contestare genericamente la ricostruzione dei fatti.
- La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. richiede di indicare quale parte fosse gravata dell'onere della prova e perché il giudice lo abbia erroneamente addossato all'altra parte; in difetto, la censura resta generica.
- L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. deve essere censurata confrontandosi direttamente con la ratio decidendi sull'accertamento dell'inadempimento o della morosità, non con argomenti astratti o indiretti.
- La liquidazione equitativa del danno è censurabile solo se si dimostra che il giudice abbia omesso di verificare i presupposti dell'art. 1226 c.c. o abbia ignorato gli elementi documentali e probatori posti a base della quantificazione.
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