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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 34544/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il lavoratore aveva prestato attività con contratto a tempo determinato a partire dal 26 aprile 2019, poi più volte prorogato fino al 30 settembre 2020. In primo grado le domande del lavoratore erano state respinte, ma la Corte d'appello di Campobasso ha ritenuto che l'ultima proroga del 30 aprile 2020, posteriore ai primi dodici mesi del rapporto, non fosse giustificata dalle causali richieste dall'art. 19 d.lgs. 81/2015 e abbia comportato la conversione del rapporto a tempo indeterminato con reintegro e corresponsione di dodici mensilità a titolo risarcitorio. La società ha impugnato in Cassazione sostenendo, tra l'altro, errata qualificazione delle proroghe (a suo dire rinnovi), errata applicazione della disciplina collettiva e vizio di motivazione sui fatti. Il ricorso è stato esaminato dalla Corte di Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando la sentenza della Corte d'appello che aveva accertato la conversione del rapporto a tempo indeterminato e aveva ordinato la riammissione e il risarcimento. La Cassazione ha ritenuto corretta la qualificazione del rapporto come unico contratto prorogato (non pluralità di rinnovi), ha dichiarato inammissibile la censura relativa all'applicazione della disciplina collettiva per essere nuova in cassazione, e ha giudicato infondata la censura sulla valutazione delle causali. La società è stata condannata alle spese di lite, liquidate in € 200,00 per esborsi e € 5.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della parte resistente. È stato disposto altresì il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • d.lgs. 81/2015 art. 19, commi 1 e 1-bis

    Dopo i primi dodici mesi del rapporto, le proroghe del contratto a termine richiedono specifiche causali; in mancanza il rapporto è convertito a tempo indeterminato. La norma distingue la proroga (prolungamento dell'identità contrattuale) dal rinnovo (nuovo contratto con diversa identità causale).

  • d.lgs. 81/2015 art. 28

    Richiamata dalla Corte per collegare i termini di impugnazione dell'ultimo contratto prorogato al termine decadenziale richiamato (180 giorni) previsto dalla normativa sui licenziamenti, consentendo di ritenere tempestiva l'impugnazione dell'ultimo contratto nel caso di unico contratto prorogato.

  • legge n. 604/1966 art. 6

    Fornisce il termine di decadenza di 180 giorni richiamato per valutare la tempestività dell'impugnazione del rapporto a termine.

  • d.l. 34/2020 art. 93

    Norma emergenziale che consentiva proroghe o rinnovi fino al 30 agosto 2020, ma la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile al caso di specie perché entrata in vigore dopo l'ultima proroga (30 aprile 2020).

  • Accordo quadro CES, UNICE e CEEP clausola 5

    Riferimento europeo sulla prevenzione degli abusi nei contratti a termine; la Corte ha escluso l'applicabilità della clausola 5 nella fattispecie ritenendo che la normativa nazionale applicabile disciplinasse già la materia e che qui si trattasse di un unico contratto prorogato.

  • Direttiva 1999/70/CE

    Richiamata come quadro europeo di riferimento per la prevenzione degli abusi legati alla successione di contratti a termine; la Corte ha ritenuto la normativa nazionale conforme e adeguata.

  • CCNL FISE (art. 11, comma 3)

    La società ha invocato una disciplina collettiva che, a suo avviso, consentirebbe durate maggiori (36 mesi). La Corte di Cassazione ha ritenuto la relativa censura nuova e inammissibile perché non prospettata e trattata nel giudizio di merito.

  • d.l. 87/2018 conv. in legge 96/2018

    Richiamato come modificativo delle norme in materia (tra cui l'art. 19 d.lgs. 81/2015); la Corte ha valutato la disciplina ratione temporis applicabile ai fatti.

  • legge n. 183/2010 art. 32, comma 4, lett. a (citate dalla giurisprudenza)

    Normativa richiamata dalla giurisprudenza citata in merito al termine di impugnazione per azioni riguardanti l'abuso nella successione di contratti a termine; la giurisprudenza stabilisce che il termine si riferisce all'ultimo contratto quando si impugna la sequenza come abuso.

  • artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente in relazione al tema della prova e dell'onere probatorio; la Corte ha ritenuto le censure incidenti su valutazioni di fatto e dunque inammissibili in cassazione.

  • art. 378 c.p.c.

    Norma processuale menzionata in relazione alla comunicazione di memoria del controricorrente.

  • d.p.r. n. 115/2002 art. 13, comma 1-quater

    Citata in relazione alla sussistenza dei presupposti per il versamento e al raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove applicabile.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra proroga e rinnovo: la proroga estende l'identità del medesimo contratto, il rinnovo crea un nuovo contratto; la qualificazione influisce su termini di impugnazione e sulla possibilità di conversione in rapporto a tempo indeterminato.
  • Dopo i primi 12 mesi di rapporto, qualsiasi proroga richiede causali specifiche previste dall'art. 19 d.lgs. 81/2015: l'assenza di tali causali può determinare la conversione del rapporto a tempo indeterminato.
  • La tempestività dell'impugnazione va valutata ratione temporis: se si è in presenza di un unico contratto prorogato, l'impugnazione dell'ultimo contratto può essere efficace per la catena; se invece si tratta di rinnovi (pluralità di contratti), ciascun contratto matura un proprio termine di decadenza.
  • Le eccezioni basate su norme o accordi collettivi non dedotti e discussi in sede di merito possono risultare inammissibili in sede di legittimità: le questioni devono essere esposte e affrontate nei gradi inferiori per essere valutabili in Cassazione.
  • La documentazione giustificativa delle proroghe (esigenze specifiche, circostanze impreviste, esigenze produttive) deve essere precisa e riferita al periodo della proroga: valutazioni di fatto ben motivate dal giudice di merito sono difficili da impugnare in cassazione.
  • Le misure emergenziali (es. disposizioni Covid) si applicano solo se in vigore e operanti ratione temporis rispetto alle proroghe/atti impugnati.

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