Cassazione Civile, Sentenza n. 34274/2024 del 24/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'INPS ha impugnato la decisione che aveva respinto la sua domanda di ottenere da Whirlpool il pagamento di contributi previdenziali non versati, in quanto la società aveva operato un conguaglio con le retribuzioni anticipate ai lavoratori in CIGS. L'INPS sosteneva che, ai fini della decadenza semestrale prevista dall'art.7 d.lgs. n.148/15, non rileva la mera richiesta di conguaglio ma il conguaglio stesso, intendendo che il conguaglio opererebbe automaticamente; la controversia verteva quindi sulla tempestività e sulla natura giuridica del conguaglio e sul fatto se una domanda di autorizzazione possa impedire la decadenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che la decadenza prevista dall'art.7, co.3, d.lgs. n.148/15 è impedita dall'effettivo conguaglio inteso come compensazione impropria perfezionata con il pagamento della differenza contributiva. La Corte ha precisato che la mera richiesta di conguaglio non è idonea a impedire la decadenza; il termine per considerare tempestivo il conguaglio va coordinato con l'art.18, co.1, d.lgs. n.241/97 (versamento entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga). Nel caso di specie il pagamento è avvenuto il 16/1/2018, entro il termine applicabile al periodo di paga di dicembre, per cui il conguaglio è stato ritenuto tempestivo. La Corte ha inoltre chiarito che un conguaglio errato o parziale estingue solo parzialmente l'obbligazione e che il ritardo o l'errore nella trasmissione delle denunce mensili (flussi Uniemens) non impedisce il perfezionamento della compensazione impropria.
Norme richiamate
art.7 d.lgs. n.148/2015
l'importo dell'integrazione salariale ... è rimborsato dall'INPS all'impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. Il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.
La Corte interpreta la norma nel senso che la decadenza semestrale è impedita dall'effettivo conguaglio (ossia dalla compensazione perfezionata con il pagamento della differenza contributiva) e non dalla sola presentazione di una richiesta di conguaglio/istanza amministrativa.
art.18 co.1 d.lgs. n.241/1997
i versamenti contributivi vanno effettuati entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono i contributi
Coordinato con l'art.7 d.lgs.148/15, detta il termine entro il quale il pagamento della differenza contributiva a conguaglio deve pervenire per impedire la decadenza: il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga in cui scade il semestre.
art.44 co.9 d.l. n.269/2003
i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni
Le denunce mensili (flussi Uniemens) servono per il controllo ex post della correttezza del conguaglio; sono adempimenti successivi e non concorrono al perfezionamento della compensazione impropria.
Cass. sent. n.14711/2007
Precedente richiamato che ricondusse il regime del conguaglio alla figura della compensazione impropria, confermando la natura automatica del saldo contabile tra anticipazioni e debiti contributivi.
art.1181 c.c.
Richiamato per spiegare che un pagamento errato o parziale costituisce un adempimento parziale dell'obbligazione (effetto di pagamento parziale).
art.1252 c.c.
Richiamo dottrinale per distinguere la compensazione impropria (automatica) dalla compensazione volontaria, che invece richiede la volontà delle parti.
Massime di principio
- Il conguaglio tra contributi dovuti e retribuzioni anticipate a titolo di integrazione salariale (CIGS) ha natura di compensazione impropria e si perfeziona con il pagamento della differenza contributiva, senza necessità di un'autorizzazione preventiva dell'INPS.
- La presentazione di una richiesta di autorizzazione al conguaglio non sostituisce il pagamento: ai fini della decadenza semestrale prevista dall'art.7 d.lgs. n.148/15 conta l'effettivo conguaglio (pagamento), non la sola domanda.
- Per valutare la tempestività del conguaglio occorre coordinare l'art.7 d.lgs.148/15 con l'art.18 d.lgs.241/97: il pagamento della differenza contributiva deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga in cui cade il termine semestrale.
- Un conguaglio effettuato entro il termine, anche se poi risultato errato o parziale, impedisce la decadenza ma produce una estinzione solo parziale dell'obbligazione; residuali crediti dell'INPS restano reclamabili.
- Il ritardo o l'erronea trasmissione delle denunce mensili (flussi Uniemens) non impedisce il perfezionamento della compensazione impropria, essendo tali denunce strumenti per il controllo successivo e non per la costituzione del conguaglio.
- Prassi consigliata: per evitare contestazioni, il datore di lavoro dovrebbe effettuare il pagamento integrale della differenza contributiva entro i termini sopra indicati e documentare sia il pagamento sia le comunicazioni all'INPS; in caso di dubbi, considerare di richiedere contestualmente l'autorizzazione e conservare traccia temporale degli atti.
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