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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 34543/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato il 11 gennaio 2022 dalla società alla dipendente per aver autorizzato l'ingresso nei locali di una persona sprovvista di certificazione verde Covid-19. La società deduceva errori di valutazione delle prove e violazioni delle regole sull'onere della prova e sulla utilizzabilità di dichiarazioni di terzi, chiedendo la cassazione della decisione di reintegro e risarcimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso principale dell'Istituto Europeo di Design e ha assorbito il ricorso incidentale condizionato della lavoratrice. Ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente valutato le prove e ha adeguatamente ritenuto non provata la fattispecie disciplinare alla base del licenziamento, non avendo la società assolto l'onere probatorio. Ha inoltre rigettato i motivi di cassazione relativi a presunte violazioni delle norme probatorie, ritenendo che si trattasse di valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità. Condanna la società alla rifusione delle spese di giudizio (liquidate in €200,00 per esborsi e €5.500,00 per compensi più spese generali e accessori) e agli oneri sul contributo unificato secondo le regole di legge. Rimangono quindi confermate reintegrazione e indennità a favore della lavoratrice come disposte in sede di merito.

Norme richiamate

  • art. 7 legge n. 300/1970

    Rilevanza della regolarità della contestazione disciplinare: la Corte ha ritenuto provato il regolare invio/recapito della contestazione, rigettando la doglianza della lavoratrice sul punto.

  • art. 3, comma 2 d.lgs. 23/2015

    Applicata la tutela reintegratoria attenuata: la norma si interpreta come estensiva non solo ai casi in cui il fatto non sia dimostrato nella sua materialità, ma anche quando il fatto, pur essendosi verificato, sia privo di rilevanza disciplinare. Pertanto l'insussistenza del fatto materiale o la sua irrilevanza disciplinare comportano la reintegrazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all'onere della prova: la Corte ha ritenuto correttamente attribuito l'onere della prova al datore di lavoro e ha giudicato insoddisfatto tale onere in base alla valutazione delle risultanze di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura relativa all'utilizzo di prove è stata ritenuta inammissibile: la Corte ricorda che la valutazione delle prove offerte dalle parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.

  • art. 360, comma 4 c.p.c. (doppiaconforme) e art. 35 comma 5 d.lg. 149/2022

    In caso di doppia conformità tra primo grado e appello (doppiaconforme), il ricorrente in cassazione deve indicare le ragioni di fatto che differenziano le due decisioni per rendere ammissibile il motivo di censura; la società non ha adempiuto a questo obbligo, rendendo inammissibile il primo motivo.

  • art. 9-ter.2, comma 3 d.l. 52/2021 conv. legge 87/2021

    Norma richiamata nel ricorso incidentale condizionato; la Corte ha assorbito il motivo incidentale non ritenendolo idoneo a mutare l'esito, sostanzialmente confermando l'irrilevanza disciplinare dell'addebito contestato.

  • legge n. 92/2012 (richiamo giurisprudenziale su art. 18 L. 300/1970)

    Richiama il principio secondo cui la tutela reintegratoria attenuata si applica anche quando il fatto accertato non possiede connotazioni di illiceità o offensività tali da giustificarne la rilevanza disciplinare.

Massime di principio

  • La reintegrazione ai sensi dell'art. 3, comma 2 d.lgs. 23/2015 si applica non solo quando il fatto contestato non è provato materialmente, ma anche quando il fatto, pur accaduto, è privo di rilevanza disciplinare.
  • L'onere della prova circa la legittimità del licenziamento grava sul datore di lavoro; il giudice del merito valuta le prove e la sua motivazione sul punto è difficilmente sindacabile in Cassazione se è adeguata e coerente.
  • In sede di cassazione, le doglianze che riguardano la mera rivalutazione delle prove o della ricostruzione dei fatti sono inammissibili o infondate: la Corte di legittimità interviene solo per vizi di diritto o per inosservanza di regole probatorie che incidano sulla corretta ripartizione degli oneri probatori.
  • Nelle ipotesi di doppia conformità tra primo grado e appello (doppiaconforme), il ricorrente deve indicare specificamente le ragioni di fatto che distinguono le due decisioni per evitare l'inammissibilità del motivo di cassazione.
  • La regolarità della contestazione disciplinare (ad es. il corretto recapito) deve essere provata; se il datore di lavoro dimostra l'avvenuto invio/recapito, la doglianza del lavoratore su questo punto viene respinta.

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