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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 34538/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la proroga comunicata il 24 ottobre 2018 (con decorrenza 1° novembre 2018) del contratto a tempo determinato, deducendone la nullità e/o la conversione a tempo indeterminato per violazione della disciplina introdotta dal d.l. 87/2018 conv. in legge n.96/2018 (introduzione di limiti temporali e necessità di specificazione della causale), nonché per frode alla legge per l'utilizzo del contratto a termine per coprire esigenze ordinarie e stabili (richiamando l'art.1344 c.c. e la normativa/doganativa europea sul lavoro a termine). La Corte d'appello di Palermo aveva rigettato le domande; la ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi: a) ha interpretato la norma transitoria (art.1, comma 2 d.l. 87/2018) nel senso che la disciplina reintroduttiva si applica anche ai rinnovi e alle proroghe aventi efficacia successiva al 31 ottobre 2018; b) ha ritenuto sussistente la frode alla legge in relazione all'utilizzo del contratto per esigenze ordinarie e stabili, richiamando l'art.1344 c.c. e la giurisprudenza della Corte di giustizia UE. Per questi motivi la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione per ulteriore decisione e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • d.l. 87/2018 conv. in legge n.96/2018

    Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018

    La Corte ha interpretato la disposizione transitoria nel senso che la disciplina reintroduttiva si applica anche ai rinnovi e alle proroghe la cui efficacia sia successiva al 31/10/2018; conta il momento di efficacia della proroga/rinnovo, non solo la data di sottoscrizione.

  • d.lgs. 81/2015 (art. 1, art. 19, art. 21)

    Richiamata per i principi generali: il contratto a tempo indeterminato è la forma comune del rapporto (art.1); limiti di durata e condizioni per il termine, obbligo di forma scritta e specificazione delle esigenze quando il termine supera 12 mesi (art.19); ulteriori limitazioni a proroghe e rinnovi (art.21). La Corte ha applicato queste regole per valutare la legittimità del termine e della proroga.

  • art. 1344 c.c.

    Utilizzato per constatare la frode alla legge: la proroga e l'uso del contratto a termine, posti in essere per coprire esigenze stabili e durevoli, sono stati ritenuti un mezzo idoneo a realizzare un risultato vietato dalla legge, configurando frode che legittima l'intervento giudiziale.

  • Direttiva 1999/70/CE e giurisprudenza CJEU (es. C-212/04, C-331/17, C-378/07, C-22/13, C-362/13)

    Riferita quale quadro eurounitario che delimita la legittima utilizzazione dei contratti a termine: i rapporti a termine devono riguardare attività temporanee e non l'ordinaria attività aziendale; la giurisprudenza UE è stata richiamata per confermare la necessità di vigilanza e prevenzione degli abusi.

Massime di principio

  • La disciplina transitoria di una legge che modifica i contratti a termine va interpretata in base al momento di efficacia del rinnovo/proroga: se la proroga produce effetti dopo l'entrata in vigore delle nuove regole, queste possono trovare applicazione.
  • La semplice data di sottoscrizione non esclude l'applicabilità della nuova disciplina se l'atto ha efficacia differita e incide sulla durata del rapporto in epoca successiva all'entrata in vigore della norma.
  • L'apposizione e la proroga del termine richiedono forma scritta e, oltre certe durate, la specificazione delle esigenze che giustificano il termine; il mancato rispetto può determinare inefficacia del termine e conversione a tempo indeterminato.
  • L'art.1344 c.c. (frode alla legge) può essere invocato quando le parti, attraverso atti legittimi in apparenza, realizzino il risultato vietato dalla normativa sul lavoro a termine (es. impiego per esigenze ordinarie e stabili), con conseguenze sanzionatorie per il datore di lavoro.
  • L'accertamento della frode o dell'abuso rimane, di massima, valutazione di merito riservata al giudice di merito; tuttavia, la Cassazione controlla la corretta interpretazione e applicazione delle norme e dei principi europei, potendo cassare se la valutazione è viziata.
  • Prassi consigliata per i datori di lavoro: documentare in forma scritta e dettagliata le esigenze temporanee che giustificano il termine, evitare soluzioni che configurino copertura di bisogni stabili, e non affidarsi a artifici temporali (comunicazioni con efficacia differita) per eludere nuovi vincoli normativi.
  • Per i lavoratori: se una proroga/rinnovo decorre dopo l'entrata in vigore di una normativa più restrittiva, è possibile contestare la legittimità e chiedere la conversione a tempo indeterminato o altro rimedio previsto dalla legge e dalla giurisprudenza.

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