Cassazione Civile, Ordinanza n. 01801/2025 del 25/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato IVA ritenuta indebitamente detratta, pari a 1.615.000 euro, sul presupposto che l’operazione stipulata il 22/07/2011 tra una società immobiliare e un’altra società avesse in realtà natura di cessione d’azienda, e non di mera vendita di immobile. Il bene era un complesso immobiliare adibito a struttura ricettiva in Chieti. La contribuente aveva impugnato l’atto e aveva ottenuto accoglimento in primo grado; la CTR aveva poi respinto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che fosse stato acquistato solo l’immobile e non anche rapporti di lavoro, autorizzazioni, licenze o altri beni aziendali, escludendo inoltre un collegamento negoziale tra acquisto dell’immobile e atti relativi agli arredi. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) nullità della motivazione della sentenza d’appello, per motivazione apparente/illogica; 2) violazione delle norme in tema di qualificazione dell’operazione ai fini tributari e di IVA, lamentando che la CTR non avesse considerato la potenzialità produttiva del complesso e il collegamento funzionale fra i beni, nonché la prosecuzione senza soluzione di continuità dell’attività ricettiva mediante locazione contestuale alla cessione.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendolo infondato perché la motivazione della CTR, pur contestabile nel merito, non era nulla in senso processuale. Ha invece accolto il secondo motivo: ha affermato che, ai fini IVA, la qualificazione di un’operazione come cessione d’azienda richiede una valutazione globale dell’operazione economica e della funzione dei beni trasferiti, non limitata al solo dato contrattuale. Ha rilevato che la CTR aveva esaminato i singoli contratti isolatamente, senza considerare il possibile programma unitario diretto alla cessione del complesso aziendale, emergente dagli elementi indicati dall’Agenzia (soggetto creato ad hoc, continuità della gestione, passaggio degli arredi e degli altri beni). La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
motivazione nulla, apparente e illogica
il vizio deducibile in cassazione riguarda la nullità della sentenza per mancanza, apparenza o incomprensibilità della motivazione, entro il limite del minimo costituzionale
art. 36, n. 4, d. lgs. n. 546/1992
è richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria, la cui violazione è stata dedotta ma non accolta sul primo motivo
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione deve superare la soglia minima di intelligibilità e percepibilità del fondamento decisorio
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la mancanza o apparenza della motivazione integra nullità della sentenza
l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura egli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente
nell’imposta di registro la riqualificazione deve basarsi sull’atto medesimo, senza ricorrere a elementi extratestuali o atti collegati, salvo ipotesi espressamente previste
art. 1, comma 1084, l. n. 145/2018
la modifica dell’art. 20 del TUR è stata qualificata come interpretativa e quindi retroattiva
art. 2, comma 3, lett. b), d.P.R. n. 633/1972
non sono considerate cessioni di beni: ...b) le cessioni... che hanno per oggetto aziende o rami d'azienda
ai fini IVA il trasferimento di azienda o ramo d’azienda non è considerato cessione di beni
art. 19 della direttiva 2006/112/CE
la nozione unionale di trasferimento di universalità totale o parziale di beni rileva per escludere l’operazione da IVA come trasferimento d’azienda
richiamato tra le norme asseritamente violate dal ricorrente in tema di prova dei fatti rilevanti
richiamato nel ricorso, ma il testo non consente di ricostruirne una specifica applicazione nella decisione
art. 5, n. 8, sesta direttiva IVA
la disciplina unionale consente di trattare il trasferimento di un’universalità di beni come non avvenuto ai fini IVA, con successione del beneficiario nella posizione del cedente
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione è oggi deducibile solo nei limiti della motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, ossia quando il testo della sentenza non consenta di percepire il fondamento della decisione.
- Ai fini dell’imposta di registro, l’art. 20 d.P.R. n. 131/1986 impone di qualificare l’atto sulla base della sua intrinseca natura ed effetti giuridici, ma senza ricorrere, salvo eccezioni, a elementi extratestuali o ad atti collegati privi di nesso testuale con l’atto registrato.
- Ai fini IVA, la qualificazione di un’operazione come cessione d’azienda non può arrestarsi al solo contenuto formale dei singoli contratti, ma deve investire la complessiva operazione economica e la funzione dei beni trasferiti, verificando se essi siano idonei a proseguire un’attività economica autonoma.
- La cessione d’azienda ricorre quando sia trasferito un complesso di beni organizzati, materiali e immateriali, ancora idoneo, anche solo potenzialmente, all’esercizio dell’impresa o di un ramo autonomo, con permanenza di un residuo di organizzazione funzionale.
- Quando una pluralità di atti è inserita in un programma unitario che realizza, nella sostanza, il trasferimento di un complesso produttivo, il giudice deve valutare gli atti nel loro coordinamento economico-funzionale e non isolatamente.
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