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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01802/2025 del 25/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale elevato dalla Polizia Stradale nei confronti di una società di trasporto per avere un proprio dipendente circolato alla guida di un autobus senza inserire la carta tachigrafa nel tachigrafo digitale per un determinato intervallo temporale. La società ha proposto opposizione sostenendo che il conducente non fosse riuscito a inserire la scheda per un momentaneo malfunzionamento tecnico e che, proprio per tale anomalia, fosse stata compilata la registrazione manuale sostitutiva. Dopo il rigetto in primo grado, la società ha appellato la decisione; il Tribunale ha respinto l'appello. In cassazione la ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., per non avere il Tribunale esaminato l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado e la contestazione dell'insussistenza della violazione dell'art. 179, comma 2, C.d.S., assumendo che il guasto non fosse imputabile alla società e che, eventualmente, la responsabilità dovesse ricadere sul conducente; 2) violazione dell'art. 179, comma 2, C.d.S. per non avere considerato che il cronotachigrafo era funzionante e che le mancate registrazioni dipendevano da un malfunzionamento imprevisto e non risolvibile; 3) violazione dell'art. 10 del Reg. CE n. 561/2006, sostenendo che tale disposizione non prevederebbe una responsabilità automatica dell'azienda per la condotta del conducente; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancata ammissione delle prove richieste nei gradi di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il Tribunale aveva effettivamente esaminato le doglianze e la motivazione, seppur sintetica, consentiva di seguire l'iter logico-giuridico della decisione; ha inoltre escluso il vizio di motivazione nei limiti oggi consentiti e rilevato l'inammissibilità della censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. anche per il divieto derivante dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. Per i motivi dal secondo al quarto, trattati congiuntamente, la Corte ha affermato che l'art. 179, comma 2, C.d.S. sanziona sia la circolazione con cronotachigrafo non funzionante o privo della scheda inserita, sia la condotta del proprietario/titolare del veicolo quando ometta di vigilare sul rispetto della normativa. Ha richiamato la disciplina eurounitaria e i precedenti di legittimità per ribadire che l'impresa di trasporto ha obblighi diretti di organizzazione, controllo e formazione, e che, in tema di sanzioni amministrative, opera la presunzione di colpa ex art. 3 L. 689/1981, con onere del trasgressore di dimostrare l'assenza di colpa o il caso fortuito. Nel caso concreto, la società non aveva fornito elementi idonei a provare un effettivo malfunzionamento non imputabile, né aveva allegato circostanze concrete che giustificassero la mancata inserzione della carta tachigrafa o la registrazione manuale; la prova orale richiesta è stata ritenuta irrilevante rispetto alle risultanze del verbale. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché gli intimati avevano depositato solo un atto di costituzione; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi qualsiasi decisione su un capo di domanda o eccezione; non basta che la decisione sia sintetica.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    La censura per violazione di legge è stata esaminata ma ritenuta infondata per i motivi sostanziali indicati dalla Corte.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi ristretto; non è consentita una revisione per semplice insufficienza motivazionale.

  • art. 348-ter c.p.c., comma 5

    La doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. è stata ritenuta inammissibile poiché la sentenza d'appello confermava quella di primo grado con la medesima motivazione.

  • art. 179, comma 2, Codice della Strada

    chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 849 a € 3.396

    La norma sanziona la circolazione senza scheda inserita nel tachigrafo digitale e ricomprende la responsabilità del proprietario/titolare del veicolo quando non abbia vigilato sul rispetto delle condizioni prescritte dalla legge.

  • art. 174, comma 4, Codice della Strada

    Opera un rinvio formale alle fonti eurounitarie, con conseguente applicabilità della disciplina del Regolamento CE n. 561/2006 alle infrazioni rilevanti anche nel sistema del Codice della strada.

  • art. 10 Reg. CE n. 561/2006

    Le imprese di trasporto sono responsabili delle infrazioni commesse dai conducenti e hanno obblighi diretti di organizzazione, istruzione e controllo, nonché di corretta gestione dei tachigrafi.

  • art. 32 Reg. CE n. 561/2006

    Le imprese e i conducenti devono garantire il buon uso del tachigrafo e delle carte del conducente o dei fogli di registrazione.

  • art. 33 Reg. CE n. 561/2006

    Le imprese devono organizzare l'attività in modo da consentire il rispetto del regolamento, impartire istruzioni, effettuare controlli regolari e formare adeguatamente i conducenti.

  • art. 5 L. 24 novembre 1981, n. 689

    Le posizioni di proprietario e conducente sono state ricondotte a concorso di persone nell'illecito, non a mera responsabilità solidale.

  • art. 3 L. 24 novembre 1981, n. 689

    Per le sanzioni amministrative è sufficiente la coscienza e volontà della condotta; la colpa si presume e grava sul trasgressore l'onere di provare di avere agito senza colpa.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata respinta perché la mancata ammissione delle prove richieste non incideva sulle risultanze già univoche degli accertamenti svolti.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza è stata ritenuta infondata per l'irrilevanza delle prove articolate rispetto agli accertamenti verbalizzati.

  • art. 13, comma 1-bis, DPR n. 115 del 2002

    Richiamato ai fini del contributo unificato dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni per irregolare uso del cronotachigrafo, la responsabilità dell'impresa di trasporto può derivare sia da una condotta propria di omessa vigilanza e organizzazione, sia dalla condotta del conducente che integri concorso nell'illecito.
  • La società che contesti la sanzione deve allegare e provare in modo concreto i fatti idonei a escludere la colpa, non essendo sufficiente un'affermazione generica di malfunzionamento o di impossibilità tecnica.
  • Il guasto del tachigrafo o la mancata registrazione non escludono automaticamente la colpa: occorre dimostrare di avere adottato l'ordinaria diligenza nella verifica preventiva e nel controllo del corretto funzionamento dell'apparecchio.
  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di omessa pronuncia sussiste solo se il giudice abbia completamente omesso di decidere su una domanda o eccezione; una motivazione sintetica ma comprensibile è sufficiente a escludere il vizio.
  • Quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado con la medesima motivazione, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. può essere dichiarata inammissibile per effetto del filtro dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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