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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01804/2025 del 25/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva respinto l’opposizione alla sanzione amministrativa. Ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un’opposizione ad ordinanza-ingiunzione proposta dalla società ricorrente avverso una sanzione amministrativa per violazione del Codice della strada: in qualità di impresa di trasporto e di obbligata in solido del veicolo, le veniva contestato di aver effettuato, in una determinata data e ora, la salita e discesa dei passeggeri presso la fermata della stazione ferroviaria di Milano Rogoredo, non consentita dall’autorizzazione del servizio di linea interregionale. Il giudice di pace respingeva l’opposizione e il tribunale confermava in appello. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che il giudice di merito non avesse esaminato integralmente le censure, in particolare la nullità dell’ordinanza-ingiunzione per carente motivazione e l’insussistenza del fatto; 2) violazione di norme del Codice della strada, della disciplina comunitaria e di altre disposizioni richiamate, sostenendo che il percorso effettuato e la fermata utilizzata sarebbero stati conformi all’autorizzazione e che illegittimamente il Comune avrebbe sostituito la fermata di Rogoredo con altra area; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancata ammissione e valorizzazione delle prove articolate nei gradi di merito. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi, rilevando che il tribunale aveva esaminato la questione, aveva accertato che, dopo la trasformazione della linea, la fermata di Milano Rogoredo non era più prevista nel nuovo provvedimento autorizzatorio, che la società era consapevole della modifica e che comunque non portava a bordo il provvedimento autorizzativo aggiornato indicante il nuovo percorso. Ha inoltre affermato che le doglianze sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in realtà miravano a contestare la valutazione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione nei termini prospettati.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 285/2005

    La condotta contestata è stata sussunta nella violazione delle prescrizioni del Codice della strada relative all’utilizzo di una fermata non consentita dall’autorizzazione.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia ricorre solo quando manchi qualsiasi decisione su un capo di domanda o di eccezione; nel caso concreto il motivo è stato escluso perché il giudice di merito aveva esaminato la questione.

  • art. 179, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 285/2005

    La ricorrente lo invocava per contestare l’interpretazione delle prescrizioni essenziali dell’autorizzazione; la Corte non ha ravvisato errori del giudice di merito.

  • regolamento comunitario n. 1191/69

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi interpretativa sull’autorizzazione e sul servizio di linea, senza accoglimento delle doglianze.

  • legge n. 122/2010

    Richiamata dalla ricorrente insieme ad altre norme a sostegno del secondo motivo, senza rilievo decisivo nel giudizio di cassazione.

  • art. 54-ter

    Norma richiamata nel secondo motivo dalla ricorrente; il testo non consente di determinare ulteriori specificazioni.

  • art. 3 L. n. 689/1991

    Richiamato nel secondo motivo in tema di sanzioni amministrative; la Corte ha escluso la fondatezza delle censure sulla colpevolezza accertata dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o dispone d’ufficio prove fuori dai poteri riconosciutigli; non basta contestare la diversa valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è ravvisabile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a regola diversa; non è deducibile il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 5, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285/2005

    È stato valorizzato il fatto che la ricorrente non avesse a bordo la copia del provvedimento autorizzativo aggiornato indicante il nuovo percorso, come prescritto dalla norma.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla disposizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • L’omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice di merito non si pronunci affatto su una domanda o eccezione; non ricorre se la questione sia stata esaminata, anche implicitamente, nell’ambito della decisione resa.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare in violazione di legge una censura che, in realtà, investe la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi rigorose: uso di prove non introdotte dalle parti o attribuzione alla prova di un valore legale diverso da quello previsto; non basta contestare il peso attribuito alle risultanze istruttorie.
  • Quando una sanzione è collegata all’uso di un titolo autorizzatorio modificato, rileva la conoscenza dell’intervenuta modifica e l’obbligo di avere con sé il provvedimento aggiornato recante le nuove prescrizioni operative.
  • In materia di opposizione a sanzione amministrativa, la colpa può essere desunta dalla consapevolezza del soggetto circa la modifica dell’autorizzazione e dalla mancata conformazione alla disciplina sopravvenuta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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