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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01797/2025 del 25/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un atto di contestazione IVA relativo a un contratto di acquisto di "mezzi di produzione e rapporti commerciali". L'Amministrazione aveva ritenuto che l'operazione integrasse una cessione di beni strumentali e non una cessione d'azienda, con conseguente soggezione a IVA e obbligo di autofattura in capo alla cessionaria. La CTR Toscana aveva confermato la decisione di primo grado, aderendo alla qualificazione come cessione di beni strumentali, in quanto i beni trasferiti non erano idonei a costituire un complesso organizzato. In Cassazione la società ricorrente ha proposto un solo motivo, ma prima della decisione ha depositato memoria chiedendo l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 6 d.l. n. 193/2016 conv. in L. n. 225/2016 e avendo integralmente pagato quanto dovuto, producendo la comunicazione del concessionario e le ricevute di pagamento.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'adesione alla definizione agevolata e dell'integrale pagamento delle somme dovute, ritenendo sussistenti i presupposti per l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite, richiamando la ratio premiale della definizione agevolata e il precedente di legittimità indicato in sentenza. Non è stata quindi esaminata nel merito la censura contro la qualificazione dell'operazione come cessione di beni strumentali anziché d'azienda.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 193/2016

    L'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione e l'integrale pagamento delle somme dovute determinano, nel caso concreto, la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.

  • L. n. 225/2016

    È richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 193/2016 che disciplina la definizione agevolata.

Massime di principio

  • L'adesione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, quando accompagnata dall'integrale pagamento delle somme dovute e dalla relativa documentazione, comporta l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di definizione agevolata accolta dal contribuente, la compensazione delle spese può essere giustificata dalla natura premiale dell'istituto, evitando che la parte che vi aderisce sopporti una condanna alle spese incompatibile con la ratio della disciplina.
  • Quando sopravviene una causa estintiva del giudizio fondata su definizione agevolata, la Corte non entra nel merito delle questioni originariamente controverse sull'imposizione o sulla qualificazione dell'operazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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