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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01796/2025 del 25/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva solo parzialmente accolto il suo appello avverso un avviso di accertamento con recupero, tra l'altro, di maggiore IVA per il 2008. La CTR aveva confermato il recupero IVA relativo a operazioni soggettivamente inesistenti contestate dall'Ufficio, riferite a fatture emesse da due fornitori ritenuti fittizi o non affidabili: una ditta cessata prima delle operazioni e priva di dichiarazioni fiscali, e una società in liquidazione con sede fittizia e amministrata dalla stessa persona irreperibile. Con il primo motivo la ricorrente denunciava la violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000 e dell'art. 43 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che l'accertamento fosse motivato per relationem su verifiche svolte nei confronti di terzi senza allegazione o richiamo sufficiente degli atti presupposti. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972, del principio di buona fede e delle regole sul riparto dell'onere della prova, lamentando che la CTR non avesse valutato l'elemento soggettivo del cessionario; in via subordinata denunciava anche nullità della sentenza per omessa motivazione su tale profilo e chiedeva un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, assumendo l'incompatibilità con il diritto unionale di una disciplina/prassi che presumesse la mala fede del cessionario dalla sola inesistenza soggettiva delle operazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché indirizzato sostanzialmente contro l'operato dell'Amministrazione e, soprattutto, perché non autosufficiente: il ricorso non riportava in modo completo e puntuale il contenuto dell'avviso e degli atti richiamati, impedendo la verifica della doglianza sulla motivazione per relationem. Ha ritenuto infondato il secondo motivo: la CTR aveva valorizzato elementi oggettivi (cessazione della ditta, liquidazione della società, sede fittizia, irreperibilità) idonei sia a dimostrare la frode sia a porre sull'avviso un operatore diligente; la motivazione era sufficiente a superare il "minimo costituzionale" e non vi era alcuna violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova. È stata inoltre esclusa la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.600, oltre accessori e spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è richiamato per denunciare violazioni di legge sostanziale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata per difetto di autosufficienza e per corretto governo dei principi di merito

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è richiamato per dedurre nullità della sentenza per omessa motivazione; la Corte esclude il vizio perché la motivazione della CTR supera il minimo costituzionale

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    impone l'indicazione specifica degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, con riproduzione del contenuto rilevante; la sua inosservanza comporta inammissibilità

  • art. 7, comma 1, L. n. 212/2000

    richiamato in tema di obbligo di motivazione degli atti tributari, anche per relationem

  • art. 43 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato nel contesto della motivazione e dei termini dell'accertamento IVA

  • art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la violazione delle regole IVA in tema di detrazione e consapevolezza della frode

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato quale parametro della dedotta nullità per omessa pronuncia o motivazione

  • art. 267 TFUE

    la richiesta di rinvio pregiudiziale viene respinta perché la fattispecie è già risolta secondo i principi consolidati in materia di operazioni soggettivamente inesistenti

  • art. 2697 c.c.

    la violazione del riparto dell'onere della prova non sussiste quando il giudice valuta erroneamente l'esito della prova; il vizio riguarda semmai la valutazione probatoria, non l'attribuzione dell'onere

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la Corte richiama il canone del minimo costituzionale della motivazione

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la sua violazione ricorre solo in caso di mancanza assoluta, motivazione apparente o motivazione incomprensibile

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di legittimità, chi censura la motivazione per relationem di un avviso di accertamento deve riportare nel ricorso i passaggi essenziali dell'atto e dei documenti richiamati; in mancanza, la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • L'obbligo di motivazione per relationem degli atti tributari è soddisfatto quando l'atto richiama altri documenti allegati o ne riproduce il contenuto essenziale, cioè gli elementi necessari a comprenderne oggetto, contenuto e destinatari, salvo che si tratti di atti già pienamente conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente.
  • In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza o comunque la conoscibilità della frode da parte del cessionario in presenza di indizi tali da allertare un imprenditore medio e diligente.
  • Il contribuente può vincere la contestazione solo dimostrando di avere agito senza consapevolezza della frode e di avere adottato la massima diligenza esigibile in rapporto alle circostanze del caso concreto; non bastano, da soli, la regolarità formale della contabilità o dei pagamenti.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; se invece il giudice valuta male le prove già acquisite, il vizio è di apprezzamento probatorio e non di riparto dell'onere della prova.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è oggi limitato alla mancanza assoluta, alla motivazione apparente, alla contraddittorietà radicale o alla incomprensibilità della decisione; non è sufficiente dedurre una motivazione sintetica se il ragionamento decisorio è comunque percepibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoGiurisdizione internazionaleImpugnazioni
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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