Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01795/2025 del 25/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva solo parzialmente accolto il suo appello, confermando comunque il recupero di IVA per l'anno 2009 disposto con avviso di accertamento. La lite nasceva dalla contestazione, da parte dell'Ufficio, di operazioni soggettivamente inesistenti documentate da fatture emesse da due fornitori ritenuti fittizi o comunque non effettivi: una ditta cessata da tempo e senza dichiarazioni fiscali, e una società in liquidazione con sede ritenuta fittizia e amministrazione riconducibile al medesimo soggetto, risultato irreperibile. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari per relationem, sostenendo che l'avviso si fondasse su controlli eseguiti presso terzi senza allegazione o riproduzione dei relativi atti o dei passaggi essenziali. Con il secondo motivo ha dedotto, da un lato, violazione della disciplina IVA, dei principi di buona fede e delle regole sull'onere della prova, assumendo che la CTR non avesse valutato l'elemento soggettivo in capo al cessionario; dall'altro, nullità della sentenza per omessa motivazione su tale profilo. In via subordinata ha chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, contestando la compatibilità unionale di un sistema che neghi la detrazione IVA presumendo la mala fede del cessionario per la sola inesistenza soggettiva delle operazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto sostanzialmente contro l'operato dell'Amministrazione e, soprattutto, non autosufficiente, non essendo stati riportati in modo completo e specifico gli atti e i documenti necessari a verificare la censura sulla motivazione per relationem dell'avviso di accertamento. Ha inoltre osservato che, in materia tributaria, la motivazione per relationem è legittima se l'atto richiama o riproduce il contenuto essenziale degli atti presupposti, specialmente quando si tratta di elementi già conosciuti o conoscibili dal contribuente. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto infondato: la CTR aveva valorizzato elementi oggettivi e indiziari idonei sia a dimostrare la fittizietà dei fornitori sia a porre sull'avviso un operatore medio circa l'irregolarità delle operazioni; la motivazione della sentenza è stata considerata sufficiente al "minimo costituzionale" e quindi non nulla. La Corte ha ribadito che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, spetta all'Amministrazione provare, anche per indizi, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario, mentre incombe su quest'ultimo la prova contraria di aver agito senza consapevolezza e con la massima diligenza esigibile. Ha infine escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato come parametro per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale, ma la censura è stata giudicata inammissibile o infondata a seconda dei motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è stato richiamato per dedurre la nullità della sentenza per omessa motivazione; la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione era presente e intellegibile.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    impone l'indicazione specifica e la riproduzione dei documenti e degli atti su cui il ricorso si fonda, a pena di inammissibilità.

  • art. 7, comma 1, L. n. 212/2000

    invocato per contestare la motivazione per relationem dell'avviso di accertamento; la Corte ha però ritenuto la doglianza inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 43 del d.P.R. n. 633/1972

    richiamato dalla ricorrente quale norma sulla motivazione/accertamento IVA; la Corte non ha ravvisato una violazione idonea a cassare la sentenza.

  • art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972

    richiamato insieme ai principi di buona fede e riparto dell'onere della prova per sostenere il diritto alla detrazione IVA; la censura è stata respinta.

  • art. 113 c.p.c.

    invocato per lamentare l'omessa pronuncia/motivazione sulla questione dell'elemento soggettivo; la Corte ha escluso la nullità.

  • art. 267 TFUE

    richiamato ai fini di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, negato perché la questione era già risolta dalla consolidata giurisprudenza interna e non vi era dubbio interpretativo rilevante.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la Corte richiama il parametro del "minimo costituzionale" della motivazione, limitando il sindacato di legittimità ai casi di mancanza, apparenza o incomprensibilità della motivazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la carenza del minimo costituzionale della motivazione si traduce in nullità della sentenza ai sensi di questa norma; nel caso concreto la nullità è stata esclusa.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione si configura solo se il giudice assegna l'onere probatorio alla parte sbagliata; non quando valuta in modo asseritamente errato le prove raccolte.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente.

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    richiamata quale norma che ha inserito il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura contro un avviso di accertamento motivato per relationem è inammissibile se il ricorso non riproduce in modo specifico e completo gli atti o i passaggi essenziali su cui si fonda la doglianza, perché opera il principio di autosufficienza.
  • La motivazione per relationem dell'atto tributario è legittima quando l'atto richiamato è allegato oppure il suo contenuto essenziale è riprodotto nell'atto notificato; l'obbligo di allegazione riguarda soprattutto gli atti non già conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente.
  • Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare anche per presunzioni la fittizietà del fornitore e la consapevolezza, o comunque la conoscibilità, della frode da parte del cessionario; il contribuente, per conservare la detrazione IVA, deve provare di aver agito senza consapevolezza e con la massima diligenza esigibile.
  • Ai fini del sindacato di legittimità sulla motivazione, rilevano solo i vizi che integrano il mancato rispetto del 'minimo costituzionale' ex art. 111 Cost., ossia mancanza assoluta, motivazione apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice alteri la regola di riparto dell'onere della prova, non quando si contesti soltanto la valutazione delle prove compiuta nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.