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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29420/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2003 nei confronti di una società di persone, contestando omesso versamento di IVA e IRAP, l'utilizzo di fatture passive relative a operazioni soggettivamente inesistenti e il recupero di costi per carburanti ritenuti indocumentati. Il ricorso introduttivo della società era stato accolto in primo grado, ma la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo non provata né l'inesistenza della società cedente né la consapevolezza della contribuente della frode, e affermando inoltre l'inapplicabilità dell'art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972 per ragioni temporali. In cassazione l'Agenzia ha proposto sei motivi: il primo per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la società avesse impugnato solo la parte relativa all'IVA e non quella concernente costi carburante e IRAP; il secondo per omessa rilevazione del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, essendo la pretesa riferita anche a imposte dirette e IRAP; gli ulteriori motivi, rimasti assorbiti, riguardavano la ripartizione dell'onere probatorio nelle operazioni soggettivamente inesistenti, il vizio di motivazione e la pretesa erronea applicazione delle norme IVA e dell'art. 60-bis.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la questione dei costi carburante e dell'IRAP fosse effettivamente entrata nel thema decidendum già in primo grado e nel giudizio di appello. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, trattandosi di rettifica relativa anche a imposte dirette e IRAP nei confronti di una società di persone, il giudizio avrebbe dovuto svolgersi sin dall'origine nel contraddittorio anche con tutti i soci, in presenza di litisconsorzio necessario originario. Per tale ragione la Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al giudice di primo grado perché rinnovi il merito con contraddittorio integro e provveda anche sulle spese. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso il vizio di ultrapetizione/rilevazione dell'extrapetizione, ritenendo che la questione dei costi carburante e dell'IRAP fosse stata comunque devoluta al giudice del gravame.

  • art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    È stata affermata la necessità del litisconsorzio originario tra società di persone e soci quando l'atto impositivo riguarda accertamenti unitarî incidenti anche sulle imposte dirette e sull'IRAP.

  • artt. 101, 102, 157 e 159 c.p.c.

    Richiamati per sostenere la violazione del contraddittorio e la nullità del processo in assenza dei litisconsorti necessari.

  • art. 5 TUIR

    Richiamato quale base dell'unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone e dell'automatica imputazione ai soci.

  • art. 156 c.p.c.

    La violazione del litisconsorzio necessario comporta nullità degli atti processuali conseguenti.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    La causa è stata rinviata al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio a contraddittorio integro.

  • art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato nei motivi assorbiti in tema di detrazione IVA.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato nei motivi assorbiti in tema di accertamento IVA e prova delle operazioni inesistenti.

  • art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato nei motivi assorbiti; la CTR ne aveva escluso l'applicazione ratione temporis.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nei motivi assorbiti sulla ripartizione dell'onere della prova.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato nei motivi assorbiti sulle presunzioni in tema di operazioni soggettivamente inesistenti.

Massime di principio

  • Nel processo tributario relativo a una società di persone, quando l'atto impositivo investe un accertamento unitario che incide anche sulle imposte dirette e sull'IRAP, il contraddittorio deve essere instaurato originariamente nei confronti della società e di tutti i soci, pena la nullità dell'intero giudizio.
  • La violazione del litisconsorzio necessario è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e comporta la cassazione della sentenza con rinvio al primo giudice per la rinnovazione del giudizio a contraddittorio integro.
  • Non ricorre ultrapetizione se il giudice di merito annulla integralmente l'avviso di accertamento quando dagli atti risulta che la contestazione investiva anche i rilievi relativi a costi indeducibili e IRAP, oltre alla questione IVA originariamente dedotta.
  • Nei giudizi relativi a società di persone, l'unitarietà dell'accertamento fiscale determina un collegamento inscindibile tra la posizione della società e quella dei soci, salvo che siano proposte questioni personali e autonome.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

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