Cassazione Civile, Ordinanza n. 22199/2025 del 01/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (consorzio di bonifica)
La controversia
Due contribuenti avevano impugnato separate cartelle di pagamento relative a contributi di bonifica dovuti per gli anni 2015 e 2016. In primo grado i ricorsi erano stati rigettati; in appello la Corte di giustizia tributaria regionale aveva accolto le impugnazioni, ritenendo che, dopo la l. n. 130/2022 e l'introduzione del comma 5-bis dell'art. 7 d.lgs. n. 546/1992, l'onere della prova della sussistenza del beneficio diretto e specifico per gli immobili gravasse sul Consorzio, il quale non aveva fornito prova sufficiente dell'effettiva esecuzione delle opere e del beneficio derivatone. Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione con un motivo articolato in due censure: (1) violazione degli artt. 860 e ss. e 2697 c.c., del R.D. n. 215/1933, degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992 e della normativa regionale toscana, sostenendo che il piano di classifica e il perimetro di contribuenza, regolarmente prodotti, integrassero presunzione iuris tantum del beneficio e che, pertanto, fosse il contribuente a dover provare l'insussistenza del dovere contributivo; (2) violazione dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 11 preleggi, deducendo la non applicabilità della nuova norma ai giudizi instaurati prima del 16 settembre 2022, per il principio tempus regit actum.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, anche per le spese. Ha ritenuto che il comma 5-bis dell'art. 7 d.lgs. n. 546/1992, introdotto dalla l. n. 130/2022, abbia natura sostanziale e si applichi solo ai giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022, sicché non era applicabile al giudizio iniziato nel 2019. Ha inoltre ribadito il principio consolidato in materia di contributi di bonifica: quando esistano un piano di classifica e un perimetro di contribuenza validamente approvati, il beneficio per l'immobile si presume iuris tantum e il contribuente che contesti la cartella deve provare specificamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere previste; in assenza di tali presupposti, invece, l'onere probatorio ricade sul Consorzio. La motivazione della CTR, che aveva ritenuto sufficiente la relazione prodotta dai contribuenti e carente la prova del Consorzio, è stata ritenuta apodittica e non pertinente rispetto a tale riparto dell'onere probatorio.
Norme richiamate
Individua il presupposto del contributo di bonifica nel vantaggio diretto e immediato per il fondo; tale beneficio, in presenza di piano di classifica e perimetro approvati, si presume.
È richiamato per il riparto dell'onere della prova in tema di debenza dei contributi di bonifica.
artt. 10 e 11 R.D. n. 215 del 13 febbraio 1933
Regolano la contribuenza di bonifica e sono richiamati quale base normativa del presupposto impositivo e del relativo onere probatorio.
Sono richiamati dalla parte ricorrente per contestare la valutazione della prova compiuta dal giudice di merito.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992
La Corte afferma che la norma, introdotta dalla l. n. 130/2022, ha natura sostanziale e si applica solo ai giudizi instaurati dopo il 16 settembre 2022; inoltre non è incompatibile con le presunzioni legali previste dalla normativa tributaria sostanziale.
È la disposizione che ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 7 d.lgs. n. 546/1992.
Viene applicato per escludere l'efficacia retroattiva della nuova disciplina in assenza di norme transitorie.
art. 29, commi 3 e 5, l.r. Toscana n. 79/2012
Richiamato quanto all'efficacia degli atti sottoposti a controllo e al decorso del termine di trenta giorni senza rilievi o annullamento.
Massime di principio
- In materia di contributi di bonifica, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e l'approvazione del piano di classifica fondano una presunzione iuris tantum di sussistenza del beneficio diretto e immediato; di conseguenza, il contribuente che contesti la cartella deve provare specificamente che le opere previste non sono state eseguite o non funzionano.
- Quando manchino il perimetro di contribuenza, il piano di classifica o la valutazione dell'immobile in tale piano, l'ente impositore deve provare sia la qualità di proprietario del bene nel comprensorio sia il concreto beneficio derivante dalle opere eseguite.
- Il comma 5-bis dell'art. 7 d.lgs. n. 546/1992, introdotto dalla l. n. 130/2022, ha natura sostanziale e non si applica ai giudizi instaurati prima del 16 settembre 2022, in assenza di una disciplina transitoria espressa.
- La nuova regola di valutazione della prova nel processo tributario va coordinata con la normativa tributaria sostanziale e non elide le presunzioni legali che attribuiscono al contribuente l'onere di fornire prova contraria.
- Nel giudizio avverso la cartella di pagamento per contributi di bonifica, il contribuente può sempre contestare in sede tributaria la concreta sussistenza del beneficio, anche se non abbia impugnato gli atti generali presupposti; tuttavia, se il piano di classifica è valido e approvato, la contestazione richiede una prova contraria specifica e non meramente assertiva.
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