Cassazione Penale, Sentenza n. 16087/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del sequestro preventivo disposto il 30/05/2023 su ditta individuale, compendio aziendale, conti correnti e fabbricato intestati ad Angelo Pezzi, ritenuti intestazione di comodo del padre indagato Erminio Pezzi per reati ex art. 73 d.P.R. 309/1990. Il ricorrente denunciava: 1) errata qualificazione giuridica dei reati (possibile applicazione dell'art. 73, comma 5) con conseguente esclusione della confisca allargata; 2) omissione della motivazione sul pericolo in mora e illegittima esclusione della possibilità del terzo di impugnare tale presupposto; 3) carenze probatorie sulla presunta interposizione fittizia dell'intestazione della ditta (collegamenti aneddotici tra azienda del figlio e gestione da parte del padre). Inoltre è stata depositata memoria con sentenza di cassazione che aveva annullato l'ordinanza cautelare dell'indagato Erminio per difetto di gravità indiziaria, rilevante per il fumus.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso in parte ritenendolo fondato limitatamente alla mancata valutazione del pericolo in mora. Ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato per che il giudice di merito compia una specifica disamina motivata del periculum in mora, richiamando il principio delle Sezioni Unite (Ellade, n. 36959/2021) secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una concisa motivazione anche sul pericolo in mora. Sul punto del fumus il ricorso è stato ritenuto generico e quindi inammissibile; la Corte si è discostata dall'orientamento maggioritario riconoscendo però che il terzo può contestare l'esistenza dei presupposti oggettivi della confisca quando tali questioni siano rilevanti e interconnesse con la contestazione della fittizietà dell'intestazione. Il motivo relativo alla motivazione sull'interposizione è stato respinto per inammissibilità in Cassazione.
Norme richiamate
Fondamento della impugnazione avanti alla Corte relativamente ai provvedimenti cautelari reali
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale dei reati di stupefacenti rispetto alla quale è stata contestata la corretta qualificazione delle condotte e le conseguenze sulla possibilità di confisca allargata
art. 85-bis T.U. stupefacenti
Riferimento alla disciplina che può escludere l'applicazione della confisca 'allargata' se la fattispecie è rubricabile in termini diversi (richiamato dal ricorrente)
Confisca cd. allargata; la sua applicabilità è stata dibattuta in relazione alla qualificazione del reato
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Norma sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca: deve contenere motivazione anche sul periculum in mora secondo le Sezioni Unite (Ellade)
Rilevante in tema di confisca e presupposti oggettivi della misura ablativa
art. 26 comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159
Presunzioni sulla natura fittizia dell'intestazione nei rapporti tra stretti congiunti: valgono solo se sussiste illemente l'origine illecita dei beni
Principio che l'accordo simulatorio è efficace tra le parti ma non necessariamente nei confronti dei terzi
Richiamato in relazione agli accordi con causa illecita (eccezione alla efficacia dell'accordo simulatorio)
Limiti del ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali: censura per violazione di legge
Massime di principio
- Il terzo formalmente intestatario di beni sottoposti a sequestro preventivo ha legittimazione a chiedere la restituzione e può dedurre, in cassazione, l'assenza di uno dei presupposti essenziali del sequestro (in particolare il periculum in mora) se la valutazione non è stata compiuta o motivata.
- La motivazione sul pericolo in mora è requisito oggettivo essenziale del sequestro finalizzato alla confisca e deve essere espressamente e concisamente affrontata dal giudice (principio consolidato dalle Sezioni Unite, Ellade). L'omissione può determinare l'annullamento del provvedimento.
- L'attacco generico al fumus commissi delicti, senza adeguata specificazione e senza confronto con la valutazione svolta in primo grado, è inammissibile; il terzo deve fornire argomentazioni concrete e specifiche per riuscire a censurare il fumus.
- Le questioni relative alla fittizietà dell'intestazione e ai presupposti della confisca sono spesso interconnesse: la mancanza di elementi a supporto della confiscabilità del bene rafforza la tesi della legittimità della titolarità formale; dunque, nel caso di comprovata assenza dei presupposti oggettivi della confisca il terzo ottiene maggiore chance di successo.
- In sede di merito rinviata la decisione, il giudice dovrà riconsiderare espressamente il periculum in mora alla luce dei precedenti giurisprudenziali e delle prove offerte dal terzo, motivando in modo conciso e riferito alle ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca.
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