Cassazione Penale, Sentenza n. 15937/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Simeone impugnava la conferma della condanna per omicidio colposo ex art. 589 c.p. (sinistro stradale del 7/10/2012 a Giugliano in Campania, con la morte della conducente del ciclomotore Mazza Anna). Denunciava: 1) contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova (art. 606 lett. e) c.p.p.), sostenendo che la Corte territoriale aveva aderito ai rilievi del CTU del P.M. senza valutare adeguatamente la consulenza difensiva che prospettava una "precedenza di fatto" a favore dell'imputato; 2) violazione di norme processuali e contraddittorietà in relazione all'aggravante prevista dal secondo comma dell'art. 589 c.p. e al divieto di reformatio in peius, nonché violazione degli artt. 597 (commi 3 e 4) e 606 (lett. c) ed e)) c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che il sindacato di legittimità non possa rivedere la ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito quando questa sia logicamente motivata: la Corte territoriale aveva fornito motivazione dettagliata (luogo del ritrovamento del corpo, direzione e distanza del ciclomotore, lesioni compatibili con impatto sul lato sinistro, entità dei danni sui veicoli) e aveva confutato la tesi della "precedenza di fatto"; sul secondo motivo ha rilevato carenza di interesse dell'imputato a censurare l'attribuzione di un'aggravante che non ha inciso sul trattamento sanzionatorio, essendo prevalenti le circostanze attenuanti. Ha condannato il ricorrente alle spese e al pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma applicata per configurare l'omicidio colposo a carico dell'imputato; la Corte ha ritenuto che la condotta (svolta a sinistra senza dare la precedenza) integri la fattispecie, pur concedendo le circostanze attenuanti generiche
art. 606 cod. proc. pen. (lett. c) ed e))
art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen.
Richiamata dalle censure del ricorrente per motivazione e travisamento della prova; la Corte ha precisato i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei giudici di merito e ha dichiarato inammissibile il motivo perché non mostra vizi logici macroscopici nella motivazione impugnata
art. 597 cod. proc. pen. (commi 3 e 4)
art. 597, commi 3 e 4, cod.proc.pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'effetto devolutivo dell'appello e al divieto di reformatio in peius; la Corte ha comunque escluso interesse del ricorrente a censurare un'aggravante che non ha inciso sul trattamento sanzionatorio, conformandosi a orientamenti che ritengono in tali casi non sussistente l'interesse all'impugnazione
Massime di principio
- La ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale è questione di fatto rimessa al giudice di merito e la Corte di legittimità interviene solo per vizi di motivazione macroscopici o illogicità manifeste
- La mera possibilità alternativa di ricostruzione (es. "precedenza di fatto") non basta a invalidare una sentenza se il giudice di merito ha fornito motivazione congrua basata su elementi fisici e tecnici (lesioni, punti di ritrovamento, danni ai veicoli, rilievi della Polizia stradale)
- Se un'aggravante non ha avuto alcuna incidenza concreta sulla determinazione della pena perché risultata subvalente rispetto a circostanze attenuanti prevalenti, il condannato può trovarsi privo di interesse ad impugnarne l'attribuzione in Cassazione
- Il sindacato in Cassazione sulla valutazione delle prove non consente la riformulazione completa della ricostruzione dei fatti: il ricorrente deve dimostrare vizi logici evidenti nella motivazione del giudice di merito
- Nel contesto dei sinistri stradali, chi esegue una svolta è tenuto a concedere la precedenza e a non avviarsi se la manovra può essere pericolosa; l'errore di valutazione sulla buona riuscita della svolta può integrare responsabilità per omicidio colposo
- Nelle impugnazioni è importante verificare l'interesse concreto alla censura: contestare profili che non hanno inciso sul trattamento sanzionatorio può rendere il motivo inammissibile per carenza di interesse
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15938/2024 del 17/04/2024
- Sentenza penale · 17 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15939/2024 del 17/04/2024
- Sentenza penale · 17 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15941/2024 del 17/04/2024
- Sentenza penale · 17 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15942/2024 del 17/04/2024
- Sentenza penale · 17 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15943/2024 del 17/04/2024
- Sentenza penale · 17 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15944/2024 del 17/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →