Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15939/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale della libertà di Torino che, accogliendo l'appello del P.M., ha sostituito le misure cautelari originarie (obbligo di presentazione alla P.G. e divieto di dimora a Novara) con la custodia cautelare in carcere. I motivi dedotti in cassazione sono sostanzialmente due per ciascun ricorso: (1) violazione e falsa applicazione delle norme sulle esigenze cautelari (artt. 274 e 300 c.p.p.) per mancata evidenziazione di esigenze concrete e attuali di reiterazione del reato; i ricorrenti affermano di aver osservato le prescrizioni e, in particolare per Peschechera, di trovarsi sul luogo per attività lavorative giustificabili; (2) violazione dei criteri di proporzionalità e adeguatezza (artt. 275 e 292 c.p.p.) per omessa indicazione delle ragioni per cui misure meno afflittive (anche con braccialetto elettronico) sarebbero inadeguate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di Torino, che ha ravvisato esigenze cautelari concrete e attuali sulla base del consistente quantitativo di cocaina rinvenuto (circa 3 kg), dell'esistenza di un luogo idoneo per custodire e confezionare la sostanza, della presenza di materiale per il confezionamento, della mancata collaborazione degli indagati e dei precedenti penali (in particolare un precedente recente per Peschechera). La Corte ha inoltre confermato che, ove il giudice ritenga adeguata unicamente la custodia cautelare in carcere per la pericolosità dell'indagato e le peculiarità del fatto, non è tenuto a motivare separatamente sulla inidoneità degli arresti domiciliari con l'adozione del cosiddetto "braccialetto elettronico". Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; i ricorsi sono stati esaminati alla luce delle censure previste da questa disposizione e ritenuti manifestamente infondati.

  • art. 274 c.p.p.

    Riferita alle esigenze cautelari da valutare per l'applicazione delle misure; la Corte ha ritenuto che sussistessero esigenze concrete e attuali di prevenzione della reiterazione.

  • art. 300, comma 5 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari e alla possibilità di aggravamento della misura: la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale sul pericolo di reiterazione.

  • art. 275, commi 1 e 3 c.p.p.

    Norme relative ai criteri di applicazione delle misure e alla distanza tra esigenze cautelari e misure più afflittive; la Corte ha ritenuto adeguata la scelta della custodia carceraria rispetto alle misure meno afflittive.

  • art. 292, comma 2, lett. c-bis c.p.p.

    Riferimento alle modalità esecutive delle misure (es. arresti domiciliari con strumenti di controllo): la Corte ha osservato che il braccialetto elettronico è modalità esecutiva e non nuova misura e non necessita motivazione separata quando si ritenga necessaria la custodia.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale in materia di stupefacenti usata per qualificare il reato e valutare la gravità indiziaria; la quantità di sostanza e la natura degli elementi rinvenuti sono stati ritenuti indici di spaccio e di stabile inserimento nel mercato.

  • Precedente giurisprudenziale: Sez. 6, n. 1084 del 12/11/2015 (Rv. 265891)

    Principio secondo cui il braccialetto elettronico è una modalità di esecuzione degli arresti domiciliari e non costituisce una misura autonoma che il giudice debba necessariamente motivare come alternativa alla custodia.

Massime di principio

  • Un quantitativo rilevante di stupefacente, la presenza di materiale per il confezionamento e di un luogo idoneo alla custodia, nonché la mancata collaborazione degli indagati sono elementi che legittimano la valutazione del pericolo di reiterazione e possono giustificare il passaggio a misure cautelari più gravi.
  • La conformità formale dei destinatari alle prescrizioni di misure meno afflittive non esonera il giudice dal valutare complessivamente il rischio di recidiva; la precedente osservanza è un elemento ma non sempre sufficiente a escludere esigenze cautelari ulteriori.
  • La differenza di ruolo tra coindagati (es. presunta gestione vs. mera presenza) incide sul quadro indiziario ma non impedisce che entrambi siano assoggettati a misure più gravi se sussistono indici concreti di coinvolgimento o pericolo di reiterazione.
  • Il braccialetto elettronico è considerato modalità di esecuzione degli arresti domiciliari; se il giudice ritiene che, per la pericolosità dell'indagato e le caratteristiche del fatto, sia necessaria la custodia in carcere, non è obbligato a motivare separatamente il diniego degli arresti con braccialetto.
  • Per impugnare efficacemente un aggravamento della misura cautelare occorre proporre argomentazioni concrete e probatorie che dimostrino perché misure meno afflittive sarebbero adeguate (es. elementi che escludano l'esistenza di un ruolo stabile nello spaccio, prove di attività lavorativa documentata, elementi che riducano il rischio di fuga o reiterazione).
  • Precedenti penali e condanne specifiche per reati di stupefacenti aumentano significativamente la probabilità che il giudice ritenga necessario il carcere cautelare.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.